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Decisione (UE) 2024/2585 del Consiglio del 24 settembre 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di taluni allegati del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 48, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra1 («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione») è stato concluso dall’Unione con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio2 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2021, dopo essere stato applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 2021.

A norma dell’articolo 778, paragrafo 1, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i protocolli e gli allegati di tale accordo costituiscono parte integrante dello stesso. In conformità all’articolo 783, paragrafo 3, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, dalla data di applicazione provvisoria di tale accordo i riferimenti alla data di entrata in vigore dello stesso sono da considerarsi come riferimenti alla data a decorrere dalla quale l’accordo è applicato in via provvisoria.

L’articolo 8, paragrafo 4, lettera c), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione conferisce al comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale, istituito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera p) di tale accordo («comitato specializzato») il potere di adottare decisioni, comprese le modifiche, e raccomandazioni su qualunque materia nei casi previsti da tale accordo. A norma dell’articolo SSC.68 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione («protocollo»), il comitato specializzato ha la facoltà di modificare gli allegati e le appendici del protocollo. In forza dell’articolo 10, paragrafo 1, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, le decisioni adottate dal comitato specializzato sono vincolanti per le parti.

Gli allegati SSC-1, SSC-3, SSC-4, SSC-5 e SSC-6 del protocollo, nella misura in cui rispecchiano la legislazione nazionale degli Stati membri e del Regno Unito, dovrebbero essere aggiornati per tener conto delle modifiche della legislazione nazionale e rispecchiare talune scelte operate dagli Stati membri o dal Regno Unito nell’attuazione di tale protocollo.

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato specializzato per quanto riguarda la modifica degli allegati SSC-1, SSC-3, SSC-4, SSC-5 e SSC-6 del protocollo, poiché la decisione prevista vincolerà l’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale istituito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera p), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è stabilito nel progetto di decisione del comitato specializzato accluso alla presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2024 Per il Consiglio Il presidente Bóka J.