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Decisione (UE) 2024/2592 del Consiglio del 26 settembre 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in risposta alla lettera di Stato spedita dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) per quanto riguarda la revisione dei limiti di responsabilità effettuata dall’ICAO a norma dell’articolo 24 della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (convenzione di Montreal)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

La convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale («convenzione di Montreal»), fatta il 28 maggio 1999 a Montreal, è stata conclusa dall’Unione ed approvata con la decisione 2001/539/CE del Consiglio1.

A norma dell’articolo 24, paragrafo 1, della convenzione di Montreal, l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO), in qualità di depositario della convenzione di Montreal, deve aggiornare i limiti di responsabilità previsti agli articoli 21, 22 e 23 a intervalli di cinque anni.

A seguito dell’ultima revisione effettuata dall’ICAO i limiti di responsabilità previsti all’articolo 21 e all’articolo 22, paragrafi 1, 2 e 3, della convenzione di Montreal devono essere adeguati, dcome indicato nella lettera agli Stati LE 3/38.1-IND/24/4 emessa dall’ICAO il 28 giugno 2024 («lettera agli Stati dell’ICAO»). Secondo la lettera agli Stati dell’ICAO, tali adeguamenti devono entrare in vigore dopo sei mesi dalla data di tale notifica, a meno che entro tre mesi dalla stessa la maggioranza degli Stati parti non abbia dichiarato all’ICAO la propria contrarietà.

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede dell’ICAO, poiché i limiti di responsabilità aggiornati avranno carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale conformemente all’articolo 21 e all’articolo 22, paragrafi 1, 2 e 3, della convenzione di Montreal e poiché la convenzione di Montreal costituisce parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione.

In considerazione della natura tecnica di tale revisione, che segue il metodo di calcolo chiaramente definito di cui alla convenzione di Montreal, non vi è alcun motivo per l’Unione di opporsi alla revisione.

La posizione da adottare a nome dell’Unione dovrebbe pertanto essere di non dichiarare la propria contrarietà ai nuovi limiti di responsabilità proposti, di cui alla lettera agli Stati dell’ICAO.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in risposta alla lettera agli Stati dell’ICAO LE 3/38.1-IND/24/4 emessa dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale il 28 giugno 2024 è di non dichiarare la propria contrarietà ai nuovi limiti di responsabilità proposti di cui alla lettera agli Stati.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2024 Per il Consiglio Il presidente Lóga M.