Decisione (PESC) 2024/2643 del Consiglio dell'8 ottobre 2024 concernente misure restrittive in considerazione delle attività destabilizzanti della Russia
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Nel 2013 Valery Gerasimov, capo di Stato maggiore delle forze armate della Federazione russa, si è espresso a favore di un cambiamento nei modi di condotta della guerra utilizzati dalla Federazione russa e del ricorso a misure politiche e diplomatiche e ad altre misure non militari in combinazione con l’uso della forza militare. Gerasimov ha dichiarato che lo spazio dell’informazione offre ampie possibilità per ridurre il potenziale di combattimento del nemico mediante strumenti asimmetrici.
Il 21 settembre 2021, nella sentenza relativa al caso Carter c. Russia (20914/07), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha concluso che Alexander Litvinienko è stato avvelenato da due persone che agivano sotto la direzione o il controllo delle autorità russe.
Il 9 marzo 2022 il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici dell’Unione europea, inclusa la disinformazione, ha dichiarato che la Russia partecipa ad attività di disinformazione caratterizzate da una malevolenza e una portata senza precedenti sia nei mezzi di comunicazione tradizionali che nelle piattaforme dei media sociali, con l’obiettivo di ingannare i suoi cittadini così come la comunità internazionale prima e durante la guerra di aggressione contro l’Ucraina. Il Parlamento europeo ha sottolineato che la Russia è uno dei paesi che hanno preso di mira giornalisti e oppositori nell’Unione.
Il 10 maggio 2022 l’Unione e i suoi partner internazionali hanno condannato con fermezza l’attività informatica malevola condotta dalla Federazione russa nei confronti dell’Ucraina, che ha preso di mira la rete satellitare KA-SAT, di proprietà di Viasat. Tale attacco informatico si è svolto un’ora prima dell’invasione non provocata e ingiustificata dell’Ucraina da parte della Russia, il 24 febbraio 2022, facilitando in tal modo l’aggressione militare, ed è stato un altro esempio del persistente comportamento irresponsabile tenuto dalla Russia nel ciberspazio.
Il 19 luglio 2022 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha condannato le attività informatiche malevole condotte nel contesto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e gli attacchi distribuiti di negazione del servizio contro diversi Stati membri e partner rivendicati da gruppi di hacker filorussi.
Nelle conclusioni del 21 giugno 2022, il Consiglio dell’Unione europea ha rilevato che, per quanto le definizioni di minacce e campagne ibride possano variare, esse devono rimanere flessibili per consentire risposte adeguate alla natura evolutiva della minaccia. In tale contesto, il Consiglio ha preso atto della concettualizzazione dei termini «minaccia ibrida» e «campagna ibrida» fornita dalla Commissione e dal centro europeo di eccellenza per la lotta contro le minacce ibride in «The Landscape of Hybrid Threats: A Conceptual Model» (Il panorama delle minacce ibride: un modello concettuale).
Nelle conclusioni del 21 giugno 2022, nonché in quelle del 18 luglio 2022, il Consiglio ha rinnovato l’invito all’alto rappresentante e alla Commissione a presentare opzioni, nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, relative a misure ben definite che potrebbero essere adottate contro la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri, ove ciò si riveli necessario per tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dell’Unione.
Nel febbraio 2023 il servizio europeo per l’azione esterna ha pubblicato una relazione sulla manipolazione delle informazioni e le minacce di ingerenza estere, in cui ha definito la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri un modello comportamentale perlopiù non illegale che minaccia o potrebbe avere un impatto negativo sui valori, sulle procedure e sui processi politici. Tale attività è di natura manipolativa ed è condotta in modo intenzionale e coordinato da attori statali o non statali, compresi i relativi mandatari all’interno e all’esterno del loro territorio.
Il 3 febbraio 2023, in una dichiarazione a seguito del 24o vertice UE-Ucraina, l’Unione ha riconfermato la propria solidarietà all’Ucraina nel contrastare le minacce ibride e gli attacchi informatici e il suo impegno a portare avanti il suo sostegno a tale riguardo. L’Unione e l’Ucraina hanno riconosciuto l’importanza di rafforzare la cooperazione per contrastare la manipolazione delle informazioni e le ingerenze controllate dallo Stato russo, compresa la disinformazione, e per rafforzare la resilienza nella trasformazione digitale dell’Ucraina.
Il 1o giugno 2023 il Parlamento europeo, in una risoluzione sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell’Unione, inclusa la disinformazione, ha sottolineato che la Russia si avvale di una serie di diverse metodologie di ingerenza, integrate in una strategia più ampia volta a danneggiare, confondere, spaventare, indebolire e dividere gli Stati membri e il suo vicinato.
Nelle conclusioni del 14 e 15 dicembre 2023 il Consiglio europeo ha condannato tutti gli attacchi ibridi, compresa la strumentalizzazione dei migranti da parte di paesi terzi per fini politici, e ha affermato che resta determinato a garantire un controllo efficace delle frontiere esterne dell’Unione. Il Consiglio europeo ha sottolineato che l’Unione è determinata a contrastare alle sue frontiere esterne gli attacchi ibridi in corso sferrati dalla Federazione russa.
Nelle conclusioni del 17 e 18 aprile 2024 il Consiglio europeo ha sottolineato, nel contesto delle elezioni europee, la determinazione dell’Unione e dei suoi Stati membri a contenere gli eventuali rischi derivanti dalla manipolazione delle informazioni e dalle ingerenze da parte di attori stranieri nei processi elettorali.
La strumentalizzazione dei migranti, di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio1, può mettere a repentaglio funzioni essenziali di uno Stato membro, ivi incluso il mantenimento dell’ordine pubblico o la salvaguardia della sicurezza nazionale.
Nelle conclusioni del 21 maggio 2024 il Consiglio ha riconosciuto che gli attori statali e non statali utilizzano con sempre maggiore frequenza tattiche ibride, il che costituisce una minaccia crescente per la sicurezza dell’Unione, dei suoi Stati membri e dei suoi partner, e ha invitato le istituzioni e gli Stati membri dell’UE a intensificare l’azione volta a monitorare i tentativi di ingerenza nel processo democratico dell’Unione da parte di attori stranieri.
Nelle conclusioni del 27 giugno 2024 il Consiglio europeo ha condannato fermamente tutti i tipi di attività ibride, che sono in aumento e dirette contro l’Unione, i suoi Stati membri e i suoi partner, compresi l’intimidazione, il sabotaggio, la sovversione, la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri, la disinformazione, le attività informatiche malevole e la strumentalizzazione dei migranti da parte di paesi terzi, e ha sottolineato che la Russia ha intensificato la sua campagna con nuove operazioni attive sul suolo europeo. Il Consiglio europeo ha invitato tra l’altro a portare avanti i lavori in sede di Consiglio per istituire un nuovo regime di sanzioni in considerazione delle minacce ibride.
In considerazione della gravità della situazione, è opportuno imporre misure restrittive nei confronti di persone, entità o organismi responsabili di compiere o sostenere atti o politiche del governo della Federazione russa che compromettono o minacciano i valori fondamentali dell’Unione e la sua sicurezza, indipendenza e integrità, nonché la stabilità, la sicurezza o l’indipendenza dei suoi Stati membri, di organizzazioni internazionali o di paesi terzi, o la sovranità degli Stati membri o di paesi terzi. Tali misure restrittive mirate perseguiranno gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all’articolo 21 del trattato sull’Unione europea (TUE) e contribuiscono alle azioni dell’Unione volte a salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza, la sua indipendenza e la sua integrità, consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell’uomo e i principi del diritto internazionale, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, lettere da a) a c), TUE.
Tali misure sono coerenti con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e di informazione, la libertà d’impresa e il diritto di proprietà di cui agli articoli 11, 16 e 17 della stessa. In particolare, tali misure non modificano l’obbligo di rispettare i diritti, le libertà e i principi di cui all’articolo 6 TUE, alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e alle costituzioni degli Stati membri, nei rispettivi ambiti di applicazione.
Al fine di aumentare l’uniformità tra i regimi di misure restrittive dell’Unione e con le misure restrittive adottate dall’UNSC o dai suoi comitati per le sanzioni e garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali, è opportuno introdurre un’esenzione dalle misure di congelamento dei beni e dalle restrizioni alla messa a disposizione di fondi e risorse economiche per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati a norma della presente decisione, a vantaggio dei soggetti di cui all’UNSCR 2664 (2022), delle organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario, delle organizzazioni e agenzie che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro, e di agenzie specializzate degli Stati membri. Il Consiglio ritiene inoltre che sia opportuno introdurre un meccanismo di deroga per le organizzazioni e i soggetti coinvolti in attività umanitarie che non possono beneficiare di tale esenzione. Ritiene altresì opportuno applicare un meccanismo di deroga invece dell’esenzione nei casi in cui il Consiglio abbia deciso che sia necessario un controllo da parte delle autorità nazionali competenti a causa dell’esistenza di un rischio più elevato che i fondi o le risorse economiche forniti siano utilizzati impropriamente per scopi diversi dall’aiuto umanitario.
È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare talune misure,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Fatto a Lussemburgo, l’8 ottobre 2024 Per il Consiglio Il presidente Varga M.