Decisione di esecuzione (UE) 2024/2680 del Consiglio dell'8 ottobre 2024 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2021/1778 che autorizza la Germania a continuare ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto1, in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
Conformemente all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi è di norma tenuto al pagamento all’erario dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).
La decisione di esecuzione (UE) 2021/1778 del Consiglio2 ha autorizzato la Germania ad applicare, fino al 31 dicembre 2024, una misura speciale di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE al fine di designare i soggetti passivi destinatari dei trasferimenti di quote di emissioni nell’ambito della legge sullo scambio di quote di emissioni per i combustibili (BEHG) quali debitori dell’IVA («misura speciale»).
Con lettera protocollata presso la Commissione il 19 febbraio 2024 la Germania ha chiesto la proroga della misura speciale e quindi un’autorizzazione a continuare ad applicare tale misura speciale oltre il 31 dicembre 2024 («domanda»).
In conformità dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettere del 27 marzo 2024, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Germania. Con lettera del 2 aprile 2024 la Commissione ha comunicato alla Germania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della domanda.
In base alle informazioni fornite dalla Germania, la situazione di fatto che giustificava l’applicazione della misura speciale non è cambiata. La Germania ha presentato alla Commissione, unitamente alla domanda, una relazione sull’esperienza complessivamente positiva nell’applicazione della misura speciale che mostra che il ricorso al meccanismo dell’inversione contabile nel trasferimento delle quote di emissioni nell’ambito della BEHG si è dimostrato una pratica valida. La misura speciale rappresenta una componente importante nella lotta contro le frodi all’IVA, la cui importanza dovrebbe aumentare ancora di più nei prossimi anni a causa delle mutate condizioni di mercato.
È pertanto opportuno prorogare la misura speciale. La proroga della misura speciale dovrebbe essere limitata nel tempo in modo da consentire alla Commissione di valutarne l’efficacia e l’idoneità. La misura speciale dovrebbe pertanto scadere il 31 dicembre 2026.
Qualora la Germania intendesse prorogare la misura speciale oltre il 2026, dovrebbe presentare alla Commissione una domanda di proroga, unitamente a una relazione sull’applicazione della misura speciale, entro e non oltre il 31 marzo 2026. Tale relazione dovrebbe includere una valutazione d’impatto della misura speciale sulla lotta contro le frodi all’IVA e il numero di operatori e di operazioni interessati da tale misura.
La misura speciale non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/1778,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2021/1778 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2026. Le eventuali domande di proroga della misura speciale oggetto della presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2026 e sono corredate di una relazione che include una valutazione della misura speciale e del suo impatto sulla lotta contro le frodi all’IVA nonché il numero di operatori e di operazioni interessati da tale misura.».
Art. 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Art. 3
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, l'8 ottobre 2024 Per il Consiglio Il presidente Varga M.