Decisione (UE) 2024/2713 del Consiglio del 10 ottobre 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in relazione all'adesione di San Marino all'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola («accordo») è stato concluso a nome dell'Unione con decisione (UE) 2019/848 del Consiglio1.
A norma dell'articolo 29 dell'accordo, il Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale («Consiglio dei membri») deve stabilire le condizioni di adesione di un governo all'accordo.
Il governo di San Marino ha presentato domanda formale di adesione all'accordo. Il Consiglio dei membri sarà pertanto invitato, in occasione di una sua sessione futura o nell'ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte dello stesso Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, a stabilire le condizioni di adesione di San Marino per quanto riguarda le quote di partecipazione al Consiglio oleicolo internazionale (COI) e il termine per il deposito dello strumento di adesione.
Considerando che San Marino sta sviluppando il settore oleicolo a livello di consumi e intende incrementare la sua produzione, l'adesione del paese, a determinate condizioni, potrebbe rafforzare il COI, in particolare in riferimento alla normalizzazione delle legislazioni nazionali e internazionali relative alle caratteristiche dei prodotti oleicoli al fine di evitare ostacoli agli scambi.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dei membri, poiché le decisioni che saranno adottate avranno effetti giuridici sull'Unione, incidendo sull'equilibrio decisionale all'interno del Consiglio dei membri nel caso in cui le decisioni non siano adottate per consenso a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale («Consiglio dei membri») in occasione di una sessione futura dello stesso o nell'ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, per quanto riguarda le condizioni di adesione all'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola da parte del governo di San Marino, figura nell'allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2024 Per il Consiglio Il presidente Pintér S.