diritto.io

Decisione (UE) 2024/2708 del Consiglio del 14 ottobre 2024 che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in merito ad alcune risoluzioni da votare in occasione della ventiduesima assemblea generale dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino, che si terrà il 18 ottobre 2024

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

Nella sua prossima assemblea generale del 18 ottobre 2024, l’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) esaminerà ed eventualmente adotterà alcune risoluzioni («progetti di risoluzioni dell’OIV»). Tali risoluzioni produrranno effetti giuridici ai fini dell’articolo 218, paragrafo 9 del trattato.

L’Unione europea non è membro dell’OIV. Tuttavia, il 20 ottobre 2017 l’OIV ha concesso all’Unione lo statuto speciale previsto all’articolo 4 del suo regolamento interno.

Venti Stati membri aderiscono all’OIV. Questi Stati membri possono proporre modifiche ai progetti di risoluzione dell’OIV e saranno invitati ad adottare queste risoluzioni nella prossima assemblea generale dell’OIV del 18 ottobre 2024.

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nelle riunioni dell’OIV rispetto ai progetti di risoluzione dell’OIV attinenti a materie di sua competenza. Tale posizione dovrebbe essere espressa nelle riunioni dell’OIV dagli Stati membri che ne sono membri, i quali agiscono congiuntamente nell’interesse dell’Unione.

A norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1 nonché del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione2, alcune risoluzioni adottate e pubblicate dall’OIV produrranno effetti giuridici.

L’articolo 80, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che, nell’autorizzare le pratiche enologiche, la Commissione deve tenere conto delle pratiche enologiche e dei metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall’OIV.

L’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che i prodotti del settore vitivinicolo importati nell’Unione devono essere ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche autorizzate dall’Unione a norma del medesimo regolamento o, prima di tale autorizzazione, ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’OIV.

L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/934 dispone che, se non sono stabiliti dalla Commissione, i requisiti di purezza e le specifiche identificative delle sostanze impiegate nell’ambito delle pratiche enologiche sono quelli indicati nella colonna 4 della tabella 2 dell’allegato I, parte A, di detto regolamento, che fa riferimento alle raccomandazioni dell’OIV.

Il progetto di risoluzione OENO-MICRO 23-740 estende l’ambito di applicazione di diverse risoluzioni ai lieviti non-Saccharomyces al fine di disciplinare l’uso di questi ultimi. In conformità dell’articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e dell’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tale risoluzione produrrà effetti giuridici.

Il progetto di risoluzione OENO-SPECIF 23-723 elimina i riferimenti alle proteine di frumento da tutti i documenti dell’OIV, compresi il Codex enologico internazionale e il Codice internazionale delle pratiche enologiche. In conformità dell’articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e dell’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché dell’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2019/934, tale risoluzione produrrà effetti giuridici.

Il progetto di risoluzione OENO-TECHNO 15-581B istituisce una nuova pratica enologica per migliorare l’acidità del vino mediante l’uso di acido fumarico. Il progetto di risoluzione OENO-TECHNO 20-672B istituisce una nuova pratica enologica per la stabilizzazione proteica dei vini mediante silice mesoporosa funzionalizzata. In conformità dell’articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e dell’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali risoluzioni produrranno effetti giuridici.

I suddetti progetti di risoluzione dell’OIV sono stati oggetto di ampie discussioni da parte degli esperti tecnico-scientifici del settore vitivinicolo. Essi contribuiscono all’armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore e istituiranno un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi dei prodotti vitivinicoli. È quindi opportuno appoggiarli.

Per consentire la necessaria flessibilità durante i negoziati prima della riunione dell’assemblea generale dell’OIV del 18 ottobre 2024, è opportuno autorizzare gli Stati membri che aderiscono all’OIV ad approvare modifiche tecniche ai progetti di risoluzione, a condizione che tali modifiche non ne alterino la sostanza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione nell’assemblea generale dell’OIV che si terrà il 18 ottobre 2024 figura nell’allegato della presente decisione.

Art. 2

Gli Stati membri dell’Unione che aderiscono all’OIV esprimono la posizione di cui all’articolo 1, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione.

Art. 3

1. Qualora sulla posizione di cui all’articolo 1 possano avere ripercussioni nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima o durante le riunioni dell’OIV, gli Stati membri che aderiscono all’OIV chiedono che la votazione nell’assemblea generale dell’OIV sia rimandata finché non sia stata definita la posizione dell’Unione sulla base delle nuove informazioni.

2. A seguito del coordinamento e senza che intervenga un’ulteriore decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione, gli Stati membri che aderiscono all’OIV, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione, possono approvare modifiche tecniche ai progetti di risoluzione dell’OIV di cui all’allegato della presente decisione, a condizione che non ne alterino la sostanza.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 14 ottobre 2024 Per il Consiglio Il presidente Nagy I.