diritto.io

Decisione (PESC) 2024/2771 del Consiglio del 29 ottobre 2024 che modifica la decisione (PESC) 2016/1693 concernente misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Da’esh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/16931.

Il 10 giugno 2024 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione 2734 (2024). L’UNSC ha ribadito che gli atti o le attività indicanti che una persona, un gruppo, un’impresa o un’entità è associata all’ISIL (Da’esh) o ad Al Qaeda comprendono, laddove intrapresi da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di Al Qaeda, dell’ISIL o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione: partecipare al finanziamento, alla programmazione, all’agevolazione, alla preparazione o all’esecuzione di atti o attività; fornire, vendere o trasferire armi e materiale connesso; reclutare per o sostenere in qualunque altro modo gli atti o le attività di Al Qaeda, dell’ISIL o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione. Ha altresì riconosciuto che la programmazione, la direzione o l’esecuzione di atti che comportano violenza sessuale e di genere, compresi stupro, riduzione in schiavitù nonché sequestro e tratta di esseri umani, sono passibili di designazione nell’elenco delle sanzioni sull’ISIL (Da’esh) e su Al Qaeda delle Nazioni Unite sulla base dei criteri di inserimento in elenco, quando tali atti sono utilizzati come tattica di terrorismo dall’ISIL, da Al Qaeda e da persone, gruppi ed entità associati.

Alla luce della continua minaccia posta dall’ISIL (Da’esh) e da Al Qaeda e da persone, gruppi, imprese ed entità ad essi associati, il Consiglio ritiene necessario chiarire che i criteri per l’imposizione di misure restrittive da parte dell’UNSC, a norma delle risoluzioni 1267 (1999), 1333 (2000) e 2253 (2015), o dal Comitato istituito ai sensi della risoluzione 1267 (1999) comprendono anche la programmazione, la direzione o l’esecuzione di atti che comportano violenza sessuale e di genere, compresi stupro, riduzione in schiavitù nonché sequestro e tratta di esseri umani, quando tali atti sono utilizzati come tattica di terrorismo dall’ISIL (Da’esh), da Al Qaeda e da persone, gruppi ed entità associati.

È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/1693,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione (PESC) 2016/1693 è così modificata:

  1. 1) All’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel rispettivo territorio alle persone designate e sottoposte a restrizioni di viaggio dall’UNSC, ai sensi delle UNSCR 1267 (1999), 1333 (2000) e 2253 (2015), o dal Comitato, identificate come persone che: a) partecipano al finanziamento, alla programmazione, all’agevolazione, alla preparazione o all’esecuzione di atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di Al Qaeda, ISIL (Da’esh) o qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione; b) forniscono, vendono o trasferiscono armi e materiale connesso a Al Qaeda, ISIL (Da’esh) o qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione; c) reclutano per o sostengono in altro modo atti o attività di Al Qaeda, ISIL (Da’esh) o qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione; d) sono coinvolte in atti o attività di cui ai criteri a), b) o c), comprese la programmazione, la direzione o l’esecuzione di atti che comportano violenza sessuale e di genere, compresi stupro, riduzione in schiavitù nonché sequestro e tratta di esseri umani, quando tali atti sono utilizzati come tattica di terrorismo dall’ISIL, da Al Qaeda e da persone, gruppi ed entità associati; oppure e) sono controllate, in modo diretto o indiretto, da qualsiasi persona, gruppo, impresa o entità associati ad Al Qaeda o all’ISIL (Da’esh), o che li sostengono in altro modo, e che figurano nell’elenco delle sanzioni sull’ISIL (Da’esh) e su Al Qaeda.»

  2. 2) All’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente da persone, gruppi, imprese ed entità designati dall’UNSC e soggetti a congelamento dei beni a norma delle UNSCR 1267 (1999), 1333 (2000) e 2253 (2015), o dal Comitato, e identificati come persone, gruppi, imprese ed entità che: a) partecipano al finanziamento, alla programmazione, all’agevolazione, alla preparazione o all’esecuzione di atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di Al Qaeda, dell’ISIL (Da’esh) o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione; b) forniscono, vendono o trasferiscono armi e materiale connesso a Al Qaeda, dell’ISIL (Da’esh) o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione; c) reclutano per o sostengono in altro modo atti o attività di Al Qaeda, dell’ISIL (Da’esh) o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione; d) sono coinvolte in atti o attività di cui ai criteri a), b) o c), comprese la programmazione, direzione o esecuzione di atti che comportano violenza sessuale e di genere, compresi stupro, riduzione in schiavitù nonché sequestro e tratta di esseri umani, quando tali atti sono utilizzati come tattica di terrorismo dall’ISIL, da Al Qaeda e da persone, gruppi ed entità associati; oppure e) sono posseduti o controllati, in modo diretto o indiretto, da qualsiasi persona, gruppo, impresa o entità associati all’ISIL (Da’esh) o ad Al Qaeda o che li sostengono in altro modo, e che figurano nell’elenco delle sanzioni sull’ISIL (Da’esh) e su Al Qaeda, oppure da una parte terza che opera per loro conto o sotto la loro direzione.».

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2024 Per il Consiglio Il presidente Bóka J.