Decisione di esecuzione (UE) 2024/2885 del Consiglio del 5 novembre 2024 recante modifica della decisione 2009/791/CE del Consiglio, che autorizza la Repubblica federale di Germania a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto1, in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
Gli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE disciplinano il diritto del soggetto passivo di detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle cessioni di beni e sulle forniture di servizi impiegati da tale soggetto ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. La Germania è stata autorizzata a introdurre una misura speciale volta a escludere dal diritto a detrazione l’IVA di cui sono gravati taluni beni e servizi, quando detti beni e servizi siano utilizzati da soggetti passivi in percentuale superiore al 90 % per esigenze private dei soggetti passivi o del loro personale o, genericamente, per fini non professionali o attività non economiche («misura speciale»).
La decisione 2000/186/CE del Consiglio2 ha autorizzato la Germania a prevedere e ad applicare misure speciali di deroga agli articoli 6 e 17 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio3 fino al 31 dicembre 2002. La decisione 2003/354/CE del Consiglio4 ha autorizzato la Germania ad applicare la misura speciale di deroga all’articolo 17 della direttiva 77/388/CEE fino al 30 giugno 2004. La decisione 2004/817/CE del Consiglio5 ha prorogato l’autorizzazione fino al 31 dicembre 2009.
La decisione 2009/791/CE del Consiglio6 ha autorizzato la Germania ad applicare la misura speciale di deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE fino al 31 dicembre 2012.
La decisione di esecuzione 2012/705/UE7 ha modificato la decisione 2009/791/CE, che autorizza la Germania ad applicare la misura speciale di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, fino al 31 dicembre 2015. Tale autorizzazione è stata successivamente prorogata con le decisioni di esecuzione (UE) 2015/24288, (UE) 2018/20609 e (UE) 2021/177610.
La decisione 2009/791/CE scade il 31 dicembre 2024.
Con lettera protocollata dalla Commissione il 19 febbraio 2024 la Germania ha chiesto un’autorizzazione a prorogare l’applicazione della misura speciale. La domanda era corredata di una relazione sull’applicazione della misura speciale comprendente un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell’IVA, come previsto all’articolo 2 della decisione 2009/791/CE del Consiglio. Il 26 marzo 2024 la Commissione ha chiesto ulteriori spiegazioni alla Germania e una risposta è pervenuta il 27 marzo 2024.
In conformitàdell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 27 maggio 2024, ha trasmesso la domanda presentata dalla Germania agli altri Stati membri. Con lettera del 28 maggio 2024 la Commissione ha comunicato alla Germania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda.
Secondo la Germania la misura speciale si è rivelata molto efficace per semplificare la riscossione dell’IVA ed evitare l’evasione e l’elusione fiscale. La misura speciale riduce gli oneri amministrativi per le imprese e le amministrazioni fiscali, in quanto non vi è necessità di effettuare un controllo dell’uso successivo dei beni e servizi ai quali si applica l’esclusione dalla detrazione al momento dell’acquisto. È opportuno pertanto autorizzare la Germania a continuare ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2027.
Nel caso in cui la Germania ritenga necessaria una proroga della misura speciale oltre il 2027, dovrebbe presentare una domanda di proroga alla Commissione entro il 31 marzo 2027. Tale domanda dovrebbe essere corredata di una relazione sull’applicazione della misura comprendente un riesame della suddivisione percentuale applicata.
La misura speciale non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/791/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’articolo 2 della decisione 2009/791/CE è sostituito dal seguente: «Articolo 2 La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2027. L’eventuale domanda di proroga della misura speciale prevista dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2027. La domanda di cui al secondo comma è accompagnata da una relazione sull’applicazione della misura speciale di cui alla presente decisione, comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell’IVA in base alla presente decisione.».
Art. 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Art. 3
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2024 Per il Consiglio Il presidente Varga M.