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Decisione (UE) 2024/2898 del Consiglio del 5 novembre 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sulla partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell’Unione, per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del comitato misto

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 212, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sulla partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell’Unione1 («accordo») è stato firmato dall’Unione ed è applicato in via provvisoria dal 9 luglio 2023 conformemente alla decisione (UE) 2023/1475 del Consiglio2.

L’articolo 14, paragrafo 1, dell’accordo istituisce un comitato, composto da rappresentanti delle parti contraenti («comitato misto»), per garantire l’amministrazione e corretta attuazione dell’accordo.

A norma dell’articolo 14, paragrafo 3, dell’accordo, il comitato misto è chiamato ad adottare il proprio regolamento interno.

Nella sua seconda riunione che si terrà nel november 2024, il comitato misto dovrebbe adottare una decisione recante adozione del proprio regolamento interno.

È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto riguardo all’adozione del proprio regolamento interno.

La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. La posizione da prendere a nome dell’Unione nella seconda riunione del comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sulla partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell’Unione («comitato misto») in riferimento all’adozione del regolamento interno del comitato misto, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

2. I rappresentanti dell’Unione in sede di comitato misto possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione del comitato misto senza un’ulteriore decisione del Consiglio qualora tali modifiche si rivelino indispensabili per consentire al comitato misto di adottare il proprio regolamento interno.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2024 Per il Consiglio Il presidente Varga M.