Decisione (UE) 2025/602 del Consiglio del 5 novembre 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l’Ecuador, dall’altra, riguardo alle modifiche delle appendici 2, 2 A e 5 dell’allegato II di tale accordo
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l’Ecuador, dall’altra1 («accordo»), è stato firmato dall’Unione il 26 giugno 2012 a norma della decisione 2012/735/UE del Consiglio2 per quanto riguarda la Colombia e il Perù, e l’11 novembre 2016 a norma della decisione (UE) 2016/2369 del Consiglio3 per quanto riguarda l’Ecuador. A norma dell’articolo 330, paragrafo 3, dell’accordo, esso è applicato in via provvisoria dal 1o marzo 2013 tra l’Unione e il Perù, dal 1o agosto 2013 tra l’Unione e la Colombia e dal 1o gennaio 2017 tra l’Unione e l’Ecuador.
A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iii), dell’accordo, il comitato per il commercio istituito dall’accordo («comitato per il commercio») può modificare le regole di origine specifiche stabilite nell’allegato II dell’accordo (concernente la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa). L’appendice 2 (Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario), l’appendice 2 A (Addendum all’elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario) e l’appendice 5 (Prodotti ai quali si applica la lettera b) della dichiarazione dell’Unione europea concernente l’articolo 5 in relazione ai prodotti originari della Colombia, dell’Ecuador e del Perù) dell’allegato II sono attualmente basate sulla nomenclatura conformemente alle versioni 2012 e 2017 del sistema armonizzato («SA»), disciplinata dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci4, quale modificato.
Il comitato per il commercio è chiamato ad adottare, mediante procedura scritta, una decisione che modifica le appendici 2, 2 A e 5 dell’allegato II per allineare la formulazione di taluni capitoli, voci o sottovoci e per adeguare le regole di origine specifiche per prodotto alla versione 2022 del SA, introdotto il 1o gennaio 2022. Considerato il numero di modifiche da apportare alle appendici, per motivi di chiarezza è opportuno che tali appendici siano sostituite integralmente.
L’adozione della decisione da parte del comitato per il commercio è prevista per l’ultimo trimestre del 2024.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il commercio, poiché la decisione del comitato per il commercio avrà effetti giuridici nell’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nel comitato per il commercio si basa sul progetto di decisione del medesimo comitato accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2024 Per il Consiglio Il presidente Varga M.