Decisione (UE) 2024/2938 della Banca centrale europea del 14 novembre 2024 sul bilancio della Banca centrale europea (BCE/2024/32) (rifusione)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 26.2,
La decisione (UE) 2016/2247 della Banca centrale europea (BCE/2016/35)1 è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese. Poiché devono essere apportate nuove modifiche, è opportuno provvedere, a fini di chiarezza, alla sua rifusione.
Ai sensi dell’articolo 26.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «statuto del SEBC»), il bilancio della Banca centrale europea (BCE) è redatto dal Comitato esecutivo, in conformità ai principi stabiliti dal Consiglio direttivo, ed è approvato da quest’ultimo. La presente decisione stabilisce le norme applicabili alla BCE ai fini della redazione del suo bilancio.
Le norme in materia di composizione e valutazione prevedono la possibilità per il Consiglio direttivo di costituire nello stato patrimoniale della BCE un accantonamento a copertura dei rischi finanziari.
Le componenti reddituali sono rilevate in conformità e con riferimento alle norme stabilite nell’indirizzo (UE) 2024/2941 della Banca centrale europea (BCE/2024/31)2, nonché alla contabilità per strumenti fuori bilancio.
Laddove un trattamento contabile specifico non sia previsto nella presente decisione, in assenza di una decisione contraria del Consiglio direttivo, è opportuno che la BCE segua principi di valutazione conformi agli International Financial Reporting Standards così come adottati dall’Unione europea, in quanto pertinenti alle attività e ai conti della BCE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Definizioni
1. I termini definiti nell’articolo 1 dell’indirizzo (UE) 2024/2941 (BCE/2024/31) hanno il medesimo significato anche quando sono utilizzati nella presente decisione.
2. Altri termini tecnici utilizzati nella presente decisione hanno il medesimo significato che nell’allegato II all’indirizzo (UE) 2024/2941 (BCE/2024/31).
Art. 2 Ambito di applicazione
Le norme stabilite nella presente decisione si applicano al bilancio della Banca centrale europea (BCE), comprensivo dello stato patrimoniale, delle voci iscritte nei conti fuori bilancio, del conto economico e della nota integrativa.
Art. 3 Caratteristiche qualitative
Ai fini della presente decisione si applicano le caratteristiche qualitative definite nell’articolo 3 dell’indirizzo (UE) 2024/2941 (BCE/2024/31).
Art. 4 Principi contabili fondamentali
1. I principi contabili fondamentali definiti nell’articolo 4 dell’indirizzo (UE) 2024/2941 (BCE/2024/31) si applicano ai fini della presente decisione.
2. In deroga al primo periodo dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’indirizzo (UE) 2024/2941 (BCE/2024/31), i fatti successivi alla data di chiusura del bilancio sono presi in considerazione soltanto fino alla data in cui il Comitato esecutivo autorizza la presentazione del bilancio della BCE al Consiglio direttivo per l’approvazione.
Art. 5 Criterio economico e criterio di cassa
Le norme di cui all’articolo 5 dell’indirizzo (UE) 2024/2941 (BCE/2024/31) si applicano alla presente decisione.
Art. 6 Rilevazione di attività e passività
Una attività/passività finanziaria o di altra natura è rilevata solo nello stato patrimoniale della BCE in conformità dell’articolo 6 dell’indirizzo (UE) 2024/2941 (BCE/2024/31).
Capo II. Norme in materia di composizione e valutazione dello stato patrimoniale
Art. 7 Composizione dello stato patrimoniale
La composizione dello stato patrimoniale si basa sulla struttura stabilita nell’allegato I.
Art. 8 Fondo rischi finanziari
Tenuta in debita considerazione la natura delle attività della BCE, il Consiglio direttivo può costituire nello stato patrimoniale della BCE un fondo rischi finanziari. Il Consiglio direttivo decide sull’ammontare e sull’utilizzo del fondo in base a una stima motivata dell’esposizione al rischio della BCE.
Art. 9 Norme di valutazione dello stato patrimoniale
1. Se non specificato altrimenti nell’allegato I, per la valutazione degli elementi dello stato patrimoniale sono utilizzati i tassi e i prezzi correnti di mercato.
2. La rivalutazione di posizioni in oro, di strumenti denominati in valuta estera, di titoli (diversi dai titoli classificati come detenuti fino a scadenza, dai titoli non negoziabili, e dai titoli detenuti per finalità di politica monetaria contabilizzati al costo ammortizzato), così come di strumenti finanziari, sia in bilancio sia fuori bilancio, è effettuata a fine esercizio ai tassi e ai prezzi medi di mercato.
3. Per le posizioni in oro non si effettua alcuna distinzione fra le differenze da rivalutazione di prezzo e di cambio, bensì è contabilizzata un’unica differenza da rivalutazione dell’oro, basata sul prezzo in euro per unità di peso di oro, derivante dal tasso di cambio euro/dollaro statunitense alla data della rivalutazione trimestrale. Per le posizioni in valuta estera, comprese le operazioni in bilancio e fuori bilancio, la rivalutazione è effettuata distintamente per ogni valuta. Ai fini del presente articolo, le quote detenute di diritti speciali di prelievo (DSP), comprensive delle consistenze designate nelle valute estere sottostanti il paniere dei DSP, sono trattate come un’unica posizione. Per i titoli, la rivalutazione è effettuata distintamente per ogni singolo codice, vale a dire per lo stesso tipo/numero ISIN, mentre le opzioni incorporate non sono separate a fini valutativi. I titoli detenuti a fini di politica monetaria o ricompresi nelle voci «Altre attività finanziarie» o «Varie» sono trattati come disponibilità separate.
4. I titoli negoziabili detenuti per finalità di politica monetaria sono trattati come disponibilità separate e valutati al prezzo di mercato o al costo ammortizzato, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore, sulla base di considerazioni di politica monetaria.
5. I titoli classificati come detenuti fino a scadenza sono trattati come disponibilità separate, valutati al costo ammortizzato, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore. Il medesimo trattamento si applica ai titoli non negoziabili. I titoli classificati come detenuti fino a scadenza possono essere venduti prima della loro scadenza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) se la quantità venduta è considerata non significativa rispetto all’ammontare totale del portafoglio titoli detenuti fino a scadenza;
b) se i titoli sono venduti durante il mese precedente la data di scadenza;
c) in circostanze eccezionali, quali un deterioramento significativo del merito di credito dell’emittente.
Art. 10 Operazioni temporanee
La contabilizzazione delle operazioni temporanee avviene secondo le modalità stabilite nell’articolo 10 dell’indirizzo (UE) 2024/2941 (BCE/2024/31).
Art. 11 Azioni negoziabili
La contabilizzazione delle azioni negoziabili avviene secondo le modalità stabilite nell’articolo 11 dell’indirizzo (UE) 2024/2941 (BCE/2024/31).