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Decisione (UE) 2024/2940 della Banca centrale europea del 14 novembre 2024 che modifica la decisione (UE) 2023/135 (BCE/2022/51), la decisione (UE) 2015/287 (BCE/2014/61) e le decisioni BCE/2013/53, BCE/2010/34, BCE/2008/33, BCE/2007/22 e BCE/2006/30 relative al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e ai contributi alle riserve e agli accantonamenti della Banca centrale europea da parte rispettivamente della Hrvatska narodna banka, della Lietuvos bankas, della Latvijas Banka, della Eesti Pank, della Národná banka Slovenska, della Central Bank of Cyprus, della Bank Ċentrali tà Malta / Central Bank of Malta, e della Banka Slovenije (BCE/2024/35)

Testo vigente

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 30.3,

L’articolo 30.3 dello statuto del SEBC dispone che la Banca centrale europea (BCE) debba riconoscere in favore di ciascuna BCN di uno Stato membro la cui moneta è l’euro un credito equivalente alle attività di riserva in valuta trasferite alla BCE. Tale credito è remunerato al tasso di riferimento di cui alla decisione (UE) 2016/2248 della Banca centrale europea (BCE/2016/36)1 come modificata dalla decisione (UE) 2024/2939 della Banca centrale europea (BCE/2024/33)2. La remunerazione si applica ai crediti equivalenti alle attività di riserva in valuta trasferite alla BCE della Hrvatska narodna banka, della Lietuvos bankas, della Latvijas Banka, della Eesti Pank, della Národná banka Slovenska, della Central Bank of Cyprus, della Bank Ċentrali tà Malta / Central Bank of Malta e della Banka Slovenije.

Al fine di applicare tempestivamente una remunerazione adeguata, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il 1o gennaio 2025.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2023/135 della Banca centrale europea (BCE/2022/51)3, la decisione (UE) 2015/287 della Banca centrale europea (BCE/2014/61)4 e le decisioni BCE/2013/535, BCE/2010/346, BCE/2008/337, BCE/2007/228 e BCE/2006/309 della Banca centrale europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Modifica alla decisione (UE) 2023/135 (BCE/2022/51)

L’articolo 4, paragrafo 2, della decisione (UE) 2023/135 (BCE/2022/51) è sostituito dal seguente: «2. La somma accreditata dalla BCE in favore della Hrvatska narodna banka è remunerata a partire dalla data di regolamento. Gli interessi maturati sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula “giorni effettivi/360”, a un tasso pari all’85 % del tasso di riferimento come definito all’articolo 1, lettera j), della decisione (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36), come modificata dalla decisione (UE) 2024/2939 della Banca centrale europea (BCE/2024/33)*.10

Art. 2 Modifica alla decisione (UE) 2015/287 (BCE/2014/61)

L’articolo 4, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/287 (BCE/2014/61) è sostituito dal seguente: «2. La somma accreditata dalla BCE in favore della Lietuvos bankas è remunerata a partire dalla data di regolamento. Gli interessi maturati sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula “giorni effettivi/360”, a un tasso pari all’85 % del tasso di riferimento come definito all’articolo 1, lettera j), della decisione (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36), come modificata dalla decisione (UE) 2024/2939 della Banca centrale europea (BCE/2024/33)*.11

Art. 3 Modifica alla decisione BCE/2013/53

L’articolo 4, paragrafo 2, della decisione BCE/2013/53 è sostituito dal seguente: «2. La somma accreditata dalla BCE in favore della Latvijas Banka è remunerata a partire dalla data di regolamento. Gli interessi maturati sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula “giorni effettivi/360”, a un tasso pari all’85 % del tasso di riferimento come definito all’articolo 1, lettera j), della decisione (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36), come modificata dalla decisione (UE) 2024/2939 della Banca centrale europea (BCE/2024/33)*.12

Art. 4 Modifica alla decisione BCE/2010/34

L’articolo 4, paragrafo 2, della decisione BCE/2010/34 è sostituito dal seguente: «2. La somma accreditata dalla BCE in favore della Eesti Pank è remunerata a partire dalla data di regolamento. Gli interessi maturati sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula “giorni effettivi/360”, a un tasso pari all’85 % del tasso di riferimento come definito all’articolo 1, lettera j), della decisione (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36), come modificata dalla decisione (UE) 2024/2939 della Banca centrale europea (BCE/2024/33)*.13

Art. 5 Modifica alla decisione BCE/2008/33

L’articolo 4, paragrafo 2, della decisione BCE/2008/33 è sostituito dal seguente: «2. La somma accreditata dalla BCE in favore della Národná banka Slovenska è remunerata a partire dalla data di regolamento. Gli interessi maturati sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula “giorni effettivi/360”, a un tasso pari all’85 % del tasso di riferimento come definito all’articolo 1, lettera j), della decisione (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36), come modificata dalla decisione (UE) 2024/2939 della Banca centrale europea (BCE/2024/33)*.14

Art. 6 Modifica alla decisione BCE/2007/22

L’articolo 4, paragrafo 2, della decisione BCE/2007/22 è sostituito dal seguente: «2. Le somme accreditate dalla BCE in favore della Central Bank of Cyprus e della Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta sono remunerate a partire dalla data di regolamento. Gli interessi maturati sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula “giorni effettivi/360”, a un tasso pari all’85 % del tasso di riferimento come definito all’articolo 1, lettera j), della decisione (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36), come modificata dalla decisione (UE) 2024/2939 della Banca centrale europea (BCE/2024/33)*.15

Art. 7 Modifica alla decisione BCE/2006/30

L’articolo 4, paragrafo 2, della decisione BCE/2006/30 è sostituito dal seguente: «2. La somma accreditata dalla BCE in favore della Banka Slovenije è remunerata a partire dalla data di regolamento. Gli interessi maturati sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula “giorni effettivi/360”, a un tasso pari all’85 % del tasso di riferimento come definito all’articolo 1, lettera j), della decisione (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36), come modificata dalla decisione (UE) 2024/2939 della Banca centrale europea (BCE/2024/33)*.16

Art. 8 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2025.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 14 novembre 2024 La presidente della BCE Christine Lagarde