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Decisione (PESC) 2024/2905 del Consiglio del 18 novembre 2024 che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Sahel

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 33 e l’articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 18 marzo 2013 il Consiglio ha convenuto di nominare un rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Sahel.

Il 21 giugno 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/10111, nominando la sig.ra Emanuela Claudia DEL RE RSUE per il Sahel.

Il 26 luglio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/20832, prorogando il mandato dell’RSUE per il Sahel. Il mandato dell’RSUE scadrà il 30 novembre 2024.

È opportuno che sia nominato un nuovo RSUE per il Sahel per un periodo di 21 mesi.

L’RSUE espleterà il mandato nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Rappresentante speciale dell’Unione europea

1. Il sig. João CRAVINHO è nominato rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Sahel per il periodo dal 1o dicembre 2024 al 31 agosto 2026. Il Consiglio può decidere che il mandato dell’RSUE sia prorogato o termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

2. Ai fini del mandato dell’RSUE, per Sahel si intende la regione comprendente il Burkina Faso, il Ciad, il Mali, la Mauritania e il Niger. L’RSUE avvia inoltre un dialogo, se del caso, con i paesi del bacino del lago Ciad e con altri paesi ed entità regionali o internazionali nel Sahel e oltre, fra cui il Maghreb e il Golfo di Guinea, in particolare con i paesi vicini interessati dalle dinamiche del Sahel.

Art. 2 Obiettivi politici

1. Sulla base degli obiettivi politici della strategia integrata dell’Unione europea nel Sahel adottata con le conclusioni del Consiglio del 16 aprile 2021 («strategia»), e al fine dell’adeguamento dell’approccio dell’Unione discusso in occasione del Consiglio «Affari esteri» dell’11 dicembre 2023 e del 19 febbraio 2024, nonché dei lavori relativi a un approccio rinnovato alla regione del Sahel, l’RSUE ha il mandato di contribuire attivamente e in via prioritaria agli sforzi regionali e internazionali volti a conseguire una pace duratura nonché sicurezza, stabilità e sviluppo sostenibile nella regione. Inoltre, l’RSUE punta a rafforzare la qualità, l’impatto e la visibilità degli svariati aspetti dell’impegno dell’Unione nel Sahel. In linea con gli orientamenti del Consiglio e con gli obiettivi strategici, gli interessi e i valori dell’Unione, l’RSUE assiste l’AR nella definizione di un approccio rinnovato dell’Unione al Sahel.

2. L’RSUE contribuisce a sviluppare e attuare gli sforzi dell’Unione nella regione in modo integrato, anche negli ambiti della politica, della sicurezza e dello sviluppo, nonché a coordinare tutti i pertinenti strumenti e portatori di interesse per le azioni dell’Unione. L’RSUE contribuisce a intensificare l’impegno dell’Unione in termini di dialogo e coordinamento nell’ambito dei meccanismi nazionali, regionali e internazionali.

3. L’RSUE agisce in stretto coordinamento e cooperazione con il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), le delegazioni dell’Unione, la Commissione, gli Stati membri e gli altri pertinenti portatori di interesse, in particolare le Nazioni Unite (ONU) e le organizzazioni africane, segnatamente l’Unione africana (UA) e la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS).

Art. 3 Mandato

1. Al fine di realizzare gli obiettivi politici dell’Unione, l’RSUE ha il mandato di:

  1. a) contribuire attivamente all’attuazione della strategia, e ai lavori relativi a un approccio rinnovato alla regione del Sahel, se del caso, e coordinare e sviluppare ulteriormente l’approccio integrato dell’Unione nella regione, con l’obiettivo di rafforzare la coerenza e l’efficienza globali delle attività dell’Unione nel Sahel nonché di sostenere una comunicazione strategica efficace;

  2. b) avviare un dialogo, anche attraverso la diplomazia navetta, nonché gli accordi di pace e le iniziative internazionali di mediazione e risoluzione dei conflitti, con tutti i pertinenti portatori di interesse nella regione, compresi i governi, le organizzazioni regionali le organizzazioni internazionali, i giovani, la società civile e le diaspore, come anche i paesi del Maghreb, dell’Africa occidentale e del bacino del lago Ciad, nell’intento di promuovere gli obiettivi e gli interessi dell’Unione e contribuire così a una migliore comprensione e a un’immagine positiva del ruolo dell’Unione nel Sahel e nelle sue vicinanze;

  3. c) rappresentare e promuovere gli interessi e la visibilità dell’Unione nelle pertinenti sedi regionali e internazionali e in qualsiasi altro processo nazionale rilevante ai fini della stabilità della regione;

  4. d) agevolare un’azione dell’Unione pienamente coordinata e integrata nella regione, avvalendosi di tutti gli strumenti pertinenti, compresi la cooperazione allo sviluppo, lo strumento europeo per la pace nonché le attività degli Stati membri e il sostegno dell’Unione alla gestione delle crisi e alla prevenzione dei conflitti attraverso le azioni della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) dell’Unione e gli sforzi di stabilizzazione a livello regionale e nazionale, compresi quelli relativi alla riforma del settore della sicurezza nonché al disarmo, alla smobilitazione e al reinserimento degli ex combattenti e al patrimonio culturale nelle situazioni di conflitto e di crisi;

  5. e) mantenere una stretta cooperazione con le Nazioni Unite, in particolare con il rappresentante speciale del segretario generale per l’Africa occidentale e il Sahel, il coordinatore speciale per lo sviluppo nel Sahel, l’UA, l’ECOWAS e gli altri primari portatori di interesse nazionali, regionali e internazionali, inclusi altri inviati speciali per il Sahel;

  6. f) seguire da vicino, analizzare e riferire sull’impatto delle cause profonde dell’instabilità e le tendenze a lungo termine nella regione, compresi i cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità, la pastorizia, l’insicurezza alimentare, l’accesso alle risorse naturali, in particolare la terra e l’acqua, nonché promuovere la gestione sostenibile delle risorse naturali e la cooperazione su di esse al fine di rafforzare la stabilità, e sostenere gli sforzi volti a limitare la diffusione dell’instabilità prestando particolare attenzione alle regioni più vulnerabili;

  7. g) seguire da vicino le altre dimensioni regionali e transfrontaliere delle sfide che la regione si trova ad affrontare, tra cui le pandemie, il terrorismo, la radicalizzazione, l’estremismo violento, la criminalità organizzata, la violenza intracomunitaria, le minacce ibride e informatiche, il contrabbando di armi, il traffico e la tratta degli esseri umani, il traffico di stupefacenti, l’insicurezza marittima, i flussi di rifugiati e migratori e i correlati flussi finanziari illeciti;

  8. h) seguire da vicino le conseguenze umanitarie, politiche e in termini di sicurezza e sviluppo dei flussi su larga scala di rifugiati e migratori, compresi gli sfollati interni, e, se del caso, impegnarsi in dialoghi sulle migrazioni con le pertinenti autorità e i portatori di interesse e contribuire più in generale alla politica dell’Unione in materia di migrazione e di rifugiati con riguardo alla regione, in linea con gli obiettivi, gli interessi e i valori dell’Unione, al fine di promuovere una proficua cooperazione in questi ambiti sulla base di un approccio che prende in considerazione l’intero tragitto;

  9. i) in stretta cooperazione con il SEAE, il coordinatore antiterrorismo dell’UE e la Commissione, contribuire all’attuazione delle pertinenti conclusioni del Consiglio per la prevenzione e la lotta contro il terrorismo e l’estremismo violento, mantenere contatti politici regolari ad alto livello con i paesi interessati da terrorismo e criminalità organizzata internazionale e assicurare il ruolo chiave dell’Unione negli sforzi volti a combattere il terrorismo, l’estremismo violento e la criminalità organizzata internazionale;

  10. j) seguire da vicino le conseguenze politiche e in termini di sicurezza e sviluppo delle crisi umanitarie nella regione, tenendo conto del nesso tra azione umanitaria, sviluppo e pace, e promuovendo soluzioni regionali a lungo termine alle crisi e ai conflitti;

  11. k) contribuire, in cooperazione con l’RSUE per i diritti umani, all’attuazione nella regione della politica dell’Unione in materia di diritti umani, in linea con il piano d’azione dell’Unione per i diritti umani e la democrazia, gli orientamenti dell’Unione sui diritti umani, in particolare gli orientamenti dell’Unione sui bambini e i conflitti armati, nonché in materia di violenza contro le donne e le ragazze e di lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, così come all’attuazione della politica dell’Unione in materia di donne, pace e sicurezza, in linea con il piano d’azione dell’Unione per le donne, la pace e la sicurezza per il periodo 2019-2024; promuovere l’inclusività e la parità di genere nel processo di costruzione dello Stato, in linea con la risoluzione del Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite (UNSCR) 1325 (2000) e le successive UNSCR sulle donne, la pace e la sicurezza, tra cui l’UNSCR 2242 (2015), e sostenere l’attuazione dell’UNSCR 2250 (2015) sui giovani, la pace e la sicurezza;

  12. l) continuare a monitorare il settore della giustizia nel suo complesso e i meccanismi di responsabilità volti a combattere l’impunità, inclusa la formulazione di raccomandazioni e il mantenimento di contatti regolari con le autorità pertinenti nella regione, l’ufficio del procuratore della Corte penale internazionale e l’ufficio dell’alto commissario per i diritti umani e avviare un dialogo con i difensori dei diritti umani e gli osservatori nella regione;

  13. m) approfondire la conoscenza delle aspettative e dei contesti locali da parte dell’Unione attraverso contatti frequenti nella regione, anche con gli attori locali. Sulla base di una continua analisi approfondita della situazione, facilitare la riflessione e contribuire alla risposta tempestiva, all’adattamento e alla visione strategica e a lungo termine dell’Unione nel Sahel.

2. Ai fini dell’espletamento del suo mandato, l’RSUE tra l’altro:

  1. a) fornisce consulenza e riferisce, se del caso, in merito alla formulazione delle posizioni dell’Unione nei consessi regionali e internazionali al fine di promuovere in modo proattivo contatti diplomatici e azioni che rafforzino l’approccio integrato dell’Unione al Sahel;

  2. b) concorre a mantenere una visione globale di tutte le attività dell’Unione e collabora strettamente con le pertinenti delegazioni dell’Unione e con gli Stati membri.

Art. 4 Esecuzione del mandato

1. L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’AR.

2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.

3. L’RSUE coopera e lavora in stretto coordinamento con il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.

Art. 5 Finanziamento

1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o dicembre 2024 al 31 agosto 2026 è pari a 2984189,62 EUR.

2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Art. 6 Costituzione e composizione della squadra

1. Nei limiti del mandato dell’RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L’RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2. Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione che l’ha distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.

4. Il personale dell’RSUE è ubicato presso i competenti servizi del SEAE o le delegazioni dell’Unione per assicurare la coerenza e la corrispondenza delle loro rispettive attività.

Art. 7 Privilegi e immunità dell’RSUE e del personale dell’RSUE

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del personale dell’RSUE sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Art. 8 Sicurezza delle informazioni classificate UE

L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio3.

Art. 9 Accesso alle informazioni e supporto logistico

1. Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

2. Le delegazioni dell’Unione nella regione e gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Art. 10 Sicurezza

Conformemente alla politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nell’ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al mandato dell’RSUE e in funzione della situazione di sicurezza nell’area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell’RSUE, in particolare:

  1. a) stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l’area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, e che contempli un piano di emergenza e di evacuazione;

  2. b) provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell’area di competenza;

  3. c) assicurando che tutti i membri della squadra dell’RSUE schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un’adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell’arrivo nell’area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal SEAE a tale area;

  4. d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all’AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito di relazioni periodiche sui progressi compiuti e di una relazione completa finale sull’esecuzione del mandato.

Art. 11 Relazioni

L’RSUE fornisce periodicamente all’AR e al CPS relazioni orali e scritte. Se necessario, l’RSUE riferisce anche a gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». In conformità dell’articolo 36 del trattato, l’RSUE può essere associato all’informazione del Parlamento europeo.