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Decisione di esecuzione (UE) 2024/2944 della Commissione del 28 novembre 2024 relativa alle norme armonizzate per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2024/224 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

A norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio2, apparecchi e accessori conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea devono essere ritenuti conformi ai requisiti essenziali disciplinati da tali norme o parti di esse stabiliti in tale regolamento.

Con decisione di esecuzione C(2023)4789 della Commissione3 la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di rivedere le norme armonizzate esistenti elaborate sulla base del mandato di normazione M/BC/CEN/06-89 del 29 aprile 1990 per fare sì che continuino a rispecchiare lo stato dell’arte generalmente riconosciuto al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza e di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2016/426.

In base alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2023)4789, il CEN ha rivisto le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2024/224 della Commissione4: EN 30-1-1:2021, EN 30-1-2:2023, EN 88-1:2022, EN 203-1:2021, EN 203-2-1:2021, EN 203-2-2:2021, EN 203-2-4:2021, EN 257:2022, EN 549:2019+A1:2023, EN 751-3:2022, EN 1106:2022, EN 1854:2022, EN 15502-1:2021, EN 15502-2-1:2022 ed EN 16898:2022. Di conseguenza il CEN ha adottato, rispettivamente, le seguenti norme armonizzate riviste: EN 30-1-1:2021+A1:2023, EN 30-1-2:2023+A1:2024, EN 88-1:2022+A1:2023, EN 203-1:2021+A1:2023, EN 203-2-1:2021+A1:2023, EN 203-2-2:2021+A1:2023, EN 203-2-4:2021+A1:2023, EN 257:2022+A1:2023, EN 549:2019+A2:2024, EN 751-3:2022+A1:2023, EN 1106:2022+A1:2023, EN 1854:2022+A1:2023, EN 15502-1:2021+A1:2023, EN 15502-2-1:2022+A1:2023 ed EN 16898:2022+A1:2023.

La Commissione, insieme al CEN, ha valutato la conformità delle norme armonizzate da esso riviste alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2023)4789.

Il riferimento della norma armonizzata EN 30-1-1:2021 sulla sicurezza generale degli apparecchi di cottura a gas per uso domestico è stato pubblicato, con limitazioni, con decisione di esecuzione (UE) 2024/224. La norma armonizzata EN 30-1-1:2021+A1:2023 non affronta tali limitazioni.

Le norme armonizzate riviste dal CEN sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2023)4789, fatta eccezione per la norma armonizzata EN 30-1-1:2021+A1:2023, soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, stabiliti nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/426. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La norma armonizzata EN 30-1-1:2021+A1:2023 soddisfa i requisiti cui intende riferirsi, stabiliti nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/426, fatta eccezione per i requisiti di cui all’allegato I, punti 3.2.4 e 3.4.4, del regolamento (UE) 2016/426. È pertanto opportuno pubblicare, con limitazioni, il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Per motivi di chiarezza, razionalizzazione e semplificazione è opportuno pubblicare in un unico atto un elenco completo dei riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/426 che soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi. I riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/426 sono attualmente pubblicati con decisione di esecuzione (UE) 2024/224. Di conseguenza è necessario sostituire la decisione di esecuzione (UE) 2024/224 con una nuova decisione.

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

I riferimenti delle norme armonizzate per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e relativi accessori elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/426 che figurano nell’allegato della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2024 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen