Decisione di esecuzione (UE) 2024/2950 della Commissione del 29 novembre 2024 che posticipa la data di scadenza dell’approvazione della N,N-dietil-m-toluammide ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi1, in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,
previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,
La N,N-dietil-m-toluammide è stata iscritta nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2 come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19, fatte salve le condizioni di cui a tale allegato.
In conformità all’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012 la N,N-dietil-m-toluammide è stata considerata approvata a norma del medesimo regolamento alla data della sua iscrizione nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. L’approvazione doveva scadere il 31 luglio 2022.
Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 26 gennaio 2021 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione della N,N-dietil-m-toluammide ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 («domanda»).
Il 4 giugno 2021 l’autorità di valutazione competente della Francia ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l’autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.
L’autorità di valutazione competente può, se del caso, esigere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.
Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell’autorità di valutazione competente, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») è tenuta a preparare un parere sul rinnovo dell’approvazione del principio attivo e a trasmetterlo alla Commissione, conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.
A norma della decisione di esecuzione (UE) 2021/2146 della Commissione3, la data di scadenza dell’approvazione della N,N-dietil-m-toluammide ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 è stata posticipata al 31 gennaio 2025 al fine di concedere tempo sufficiente a consentire l’esame della domanda.
Il 26 giugno 2024 l’autorità di valutazione competente ha informato la Commissione del fatto che prevede di presentare all’Agenzia la relazione di valutazione del rinnovo nel corso del terzo trimestre del 2025.
Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l’approvazione scada prima che sia stata presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare ulteriormente la data di scadenza dell’approvazione per un periodo di tempo sufficiente a portare a termine l’esame della domanda. Considerati i termini previsti per la valutazione da parte dell’autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell’Agenzia, come pure il tempo necessario alla Commissione per decidere se l’approvazione della N,N-dietil-m-toluammide ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 possa essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza al 31 gennaio 2027.
Dopo l’ulteriore posticipo della data di scadenza dell’approvazione, la N,N-dietil-m-toluammide rimane approvata ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 fatte salve le condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La data di scadenza dell’approvazione della N,N-dietil-m-toluammide ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE è posticipata al 31 gennaio 2027.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2024 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen