Decisione (UE) 2024/3246 del Consiglio del 5 dicembre 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione, in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada, in merito al riconoscimento dei tachigrafi intelligenti ai fini dell’applicazione dell’accordo e alla fornitura all’Ucraina di servizi di certificazione dei tachigrafi intelligenti da parte della Commissione europea
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada1 («accordo»), firmato dall’Unione il 29 giugno 2022 a norma della decisione (UE) 2022/1158 del Consiglio2, è applicato in via provvisoria da tale data. Concluso dall’Unione con la decisione (UE) 2022/2435 del Consiglio3, è entrato in vigore il 5 dicembre 2022.
L’accordo è stato modificato dall’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica l’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada del 29 giugno 20224, firmato dall’Unione il 20 giugno 2024 a norma della decisione (UE) 2024/1876 del Consiglio5 e applicato in via provvisoria da tale data.
A norma dell’articolo 7 dell’accordo, il comitato misto istituito dal paragrafo 1 di tale articolo, è tenuto a riesaminare periodicamente il funzionamento dell’accordo alla luce dei suoi obiettivi e può adottare decisioni a tale fine.
Nell’ambito della sua terza riunione, il comitato misto sarà chiamato a adottare una decisione sul riconoscimento dei tachigrafi intelligenti utilizzati dai trasportatori di entrambe le parti dell’accordo che effettuano trasporti a norma dell’accordo, sia nell’Unione che in Ucraina, e sulla fornitura all’Ucraina di servizi di certificazione dei tachigrafi intelligenti da parte della Commissione europea.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto, poiché la decisione prevista del comitato misto sarà vincolante per l’Unione.
I veicoli immatricolati nell’Unione vengono dotati dal 2019 di un tachigrafo intelligente conforme al capo II del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio6, mentre dal 2010 nei veicoli immatricolati in Ucraina che effettuano trasporti internazionali su strada vengono installati tachigrafi digitali in conformità all’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali7 («AETR»).
Rispetto al tachigrafo digitale, il tachigrafo intelligente dispone di funzioni aggiuntive fondamentali, stabilite dagli articoli 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 165/2014, che consentiranno una migliore applicazione dell’accordo. La registrazione della posizione del veicolo consente una migliore applicazione dell’articolo 4 dell’accordo, mentre la capacità di diagnosi precoce remota consente una migliore applicazione dell’articolo 5 quinquies, paragrafo 2, lettera c), punto ii), dell’accordo.
Per un suo corretto funzionamento alla luce dei suoi obiettivi, l’accordo dovrebbe consentire ai trasportatori di merci su strada di utilizzare dispositivi di controllo più efficaci rispetto ai tachigrafi digitali previsti dall’AETR, poiché altrimenti potrebbe risultare meno efficace l’attività di applicazione delle norme da parte delle autorità competenti.
Le registrazioni più dettagliate fornite dal tachigrafo intelligente determinerebbero quindi un miglioramento notevole dell’attuazione dell’accordo, se ne venisse autorizzato l’impiego a norma dell’articolo 5 ter, paragrafo 4.
Ai fini del corretto funzionamento dell’accordo alla luce dei suoi obiettivi, pertanto, dovrebbero quindi essere autorizzati l’installazione e l’impiego, nei veicoli operanti a norma dell’accordo, nell’Unione e in Ucraina, dei tachigrafi intelligenti conformi alle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 165/2014 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione8. Ciò non impedisce che per i veicoli che operano nell’ambito dell’accordo si continuino a utilizzare i tachigrafi digitali conformemente all’AETR.
Alla Commissione europea dovrebbe spettare la responsabilità della fornitura dei certificati e delle chiavi necessari per permettere all’Ucraina di sviluppare la sua infrastruttura per i tachigrafi intelligenti. L’Ucraina dovrebbe pertanto riconoscere il ruolo della Commissione europea nell’ambito del funzionamento del sistema tachigrafico intelligente.
È quindi opportuno che la posizione dell’Unione in sede di comitato misto si basi sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della terza riunione del comitato misto istituito dall’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada per quanto riguarda il riconoscimento dei tachigrafi intelligenti ai fini dell’applicazione dell’accordo e la fornitura all’Ucraina di servizi di certificazione dei tachigrafi intelligenti da parte della Commissione europea si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
I rappresentanti dell’Unione nel comitato misto possono concordare modifiche minori del progetto di decisione del comitato misto senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Art. 2
La decisione del comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 3
La decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2024 Per il Consiglio Il presidente Nagy B.