Decisione (PESC) 2024/3116 del Consiglio del 9 dicembre 2024 relativa all’Accademia europea per la sicurezza e la difesa e che abroga la decisione (PESC) 2020/1515 del Consiglio
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 42, paragrafo 4,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 19 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/15151 che istituisce l’Accademia europea per la sicurezza e la difesa («AESD»).
Il 21 marzo 2022 il Consiglio ha approvato la bussola strategica per la sicurezza e la difesa («bussola strategica»), con l’obiettivo di rendere l’Unione un garante della sicurezza più forte e capace, anche attuando efficacemente l’approccio integrato dell’Unione e rafforzando le missioni civili e militari dell’Unione in ambito PSDC tramite mandati più solidi e duttili e la promozione di un processo decisionale rapido e più flessibile.
Il 22 maggio 2023 il Consiglio ha approvato il patto dell’UE sulla dimensione civile della PSDC, che mira a rafforzare l’efficacia, l’impatto, la flessibilità e la solidità delle missioni civili per affrontare le sfide emergenti e future in materia di sicurezza.
Il 12 dicembre 2023 il comitato politico e di sicurezza ha approvato gli orientamenti strategici del gruppo di formazione civile dell’UE e del gruppo di addestramento militare dell’UE (EUCTG-EUMTG) sulla formazione PSDC, e ha raccomandato di rivedere la decisione (PESC) 2020/1515 del Consiglio al fine di sostenere ulteriormente gli Stati membri nell’attuazione efficace ed efficiente della politica dell’UE in materia di formazione PSDC.
Nel quadro della «politica dell’UE relativa alla formazione in ambito PSDC del 2024», l’AESD è designata come principale organo competente per l’attuazione della politica e del coordinamento delle attività di formazione in ambito PSDC. Tale designazione non pregiudica le competenze degli Stati membri.
L’AESD dispone di capacità giuridica, ma per il suo funzionamento si affida nella pratica alle strutture amministrative e agli impianti del servizio europeo per l’azione esterna (SEAE).. Per consentire all’AESD di svolgere la propria missione, è necessario adottare talune disposizioni riguardo alla composizione e allo status del personale dell’AESD nonché al sostegno amministrativo e agli impianti forniti dall’SEAE.
Pertanto, la decisione (PESC) 2020/1515 dovrebbe essere riveduta. Per motivi di chiarezza giuridica, è opportuno abrogarla e sostituirla con la presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Continuità
1. L’Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD), istituita dalla decisione (PESC) 2020/1515, continua a operare conformemente alla presente decisione, che abroga e sostituisce la decisione (PESC) 2020/1515.
2. La presente decisione non pregiudica i diritti, gli obblighi, le norme o le decisioni esistenti adottate conformemente alla decisione (PESC) 2020/1515.
Art. 2 Missione
L’AESD provvede alla formazione e all’istruzione nel settore della politica di sicurezza e di difesa comune dell’Unione (PSDC) nel più ampio contesto della politica estera e di sicurezza comune (PESC), al fine di sviluppare e promuovere una visione comune della PESC e della PSDC tra il personale civile e militare nonché di individuare e diffondere le migliori prassi in relazione a vari temi PESC e PSDC attraverso le sue attività di formazione e di istruzione.
Art. 3 Obiettivi
1. L’AESD contribuisce a sviluppare la cultura europea comune in materia di sicurezza e di difesa nell’Unione e a promuovere i principi sanciti all’articolo 21, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea (TUE). Persegue, in particolare, gli obiettivi seguenti:
a) sostenere l’attuazione della politica dell’UE in materia di formazione PSDC, garantendo nel contempo la coerenza con altre attività dell’Unione, se del caso, in linea con l’approccio integrato dell’UE alle crisi e ai conflitti esterni, la bussola strategica e il patto dell’UE sulla dimensione civile della PSDC;
b) garantire la qualità e la coerenza nella formazione e nell’istruzione in materia di PSDC;
c) individuare, aggiornare e soddisfare i requisiti in materia di formazione degli Stati membri, delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, nonché delle missioni e operazioni PSDC e garantire che il pertinente personale disponga delle conoscenze e delle competenze necessarie, una visione comune dei principi di funzionamento delle missioni e delle operazioni PSDC, e abbia familiarità con le politiche, le istituzioni e le procedure dell’Unione in ambito PSDC, nonché che sia capace di trattare efficacemente tutte le materie PSDC pertinenti ai livelli appropriati (politico, strategico, operativo e tattico);
d) consentire la messa in comune e la condivisione della formazione e dell’istruzione in ambito PSDC attraverso una rete di erogatori di formazione civile e militare negli Stati membri;
e) sostenere i centri di formazione nazionali e internazionali fornendo consulenza sulle norme internazionali in materia di istruzione, sulle buone prassi e sulle più recenti attività di ricerca in materia di PSDC anche a livello di dottorato di ricerca;
f) sviluppare modalità dettagliate di normazione e certificazione, compresi i meccanismi di garanzia della qualità della messa in comune e della condivisione della formazione e dell’istruzione in ambito PSDC;
g) sostenere i partenariati dell’Unione nel settore della PSDC, in particolare i partenariati con i paesi che partecipano alle missioni e alle operazioni PSDC;
h) sostenere le iniziative di diplomazia pubblica dell’Unione attraverso le sue attività di formazione nel vicinato europeo e oltre;
i) promuovere sinergie e complementarità tra la dimensione civile e quella militare della PSDC, ivi compreso tramite la formazione in diversi settori.
2. Oltre agli obiettivi di cui al paragrafo 1,.su decisione del comitato direttivo su base annuale, con il sostegno del SEAE e del segretariato dell’AESD, l’AESD svolge qualsiasi altro compito conformemente alla sua missione.
Art. 4 Governance, attuazione e comunicazione
1. Il comitato direttivo è l’organo decisionale dell’AESD.
2. L’AESD lavora sotto la responsabilità generale dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»)
3. La direzione generale delle priorità e delle attività dell’AESD spetta al Consiglio. L’|AESD informa regolarmente il Consiglio in merito alle sue attività. Presenta ogni anno al Consiglio una relazione sulle sue attività relative all’anno civile precedente.
Art. 5 Capacità giuridica
1. L’AESD dispone della capacità giuridica necessaria per svolgere i suoi compiti e realizzare i suoi obiettivi, in particolare per concludere contratti e accordi amministrativi necessari al suo funzionamento, acquistare o alienare beni mobili e immobili, procurarsi servizi e forniture, liquidare il suo passivo, detenere conti bancari e stare in giudizio.
2. Gli Stati membri provvedono a conferire all’AESD la capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal rispettivo diritto. L’eventuale responsabilità che può gravare sull’AESD è coperta dai fondi di cui dispone in conformità della presente decisione.
Art. 6 Struttura dell’AESD
La struttura dell’AESD comprende:
a) il comitato direttivo, è l’organo decisionale dell’AESD, incaricato del coordinamento e della direzione generali della formazione e istruzione dell’AESD. Il suo ruolo comprende impartire direttive in merito al contenuto e alle priorità dei programmi di formazione dell’AESD e assumere decisioni su compiti specifici, in linea con le priorità strategiche definite dal Consiglio;
b) il consiglio accademico esecutivo, che rappresenta la rete di cui all’articolo 7, che fornisce consulenza accademica e raccomandazioni al comitato direttivo ed è responsabile di garantire la qualità e la coerenza delle attività di formazione e di istruzione dell’AESD;
c) il capo dell’AESD che è anche capo del segretariato dell’AESD assiste il comitato direttivo e il consiglio accademico esecutivo nell’assolvimento dei loro compiti ed è incaricato di garantire la qualità e la coerenza complessive delle attività di formazione e di istruzione dell’AESD;
d) Il segretariato dell’AESD, il cui ruolo è stabilito all’articolo 13.
Art. 7 Rete
1. L’AESD è organizzato come una rete che riunisce gli erogatori di pertinenti attività di formazione e di istruzione, vale a dire istituti, scuole, accademie, università, istituzioni, centri di eccellenza e altri operatori specializzati in politica della sicurezza e della difesa all’interno dell’Unione, civili e militari, identificati dagli Stati membri.
2. L’AESD stabilisce stretti collegamenti e coopera con le istituzioni, gli organi e gli organismi competenti dell’Unione, in particolare l’Istituto dell’Unione europea per gli studi sulla sicurezza.
3. L’AESD si avvale delle competenze di organizzazioni internazionali, governative o non governative e di altri attori pertinenti, quali gli istituti nazionali di formazione e di istruzione di paesi terzi, ove opportuno e in linea con il quadro istituzionale dell’Unione, che possono ottenere lo status di «partner associati della rete», le cui modalità dettagliate sono concordate dal comitato direttivo.
Art. 8 Comitato direttivo
1. Il comitato direttivo è composto da un rappresentante nominato da ciascuno Stato membro. Esso si riunisce almeno quattro volte all’anno. Ciascun membro del comitato può essere rappresentato o accompagnato da un supplente. Un rappresentante del SEAE partecipa alle riunioni del comitato direttivo senza diritto di voto.
2. Il comitato direttivo è presieduto da un rappresentante dell’alto rappresentante. Il presidente agevola le discussioni sull’orientamento strategico, garantisce la coerenza delle politiche e guida gli sforzi volti al raggiungimento del consenso tra i membri, al fine di rafforzare il contributo dell’AESD a una PSDC efficiente ed efficace.
3. Il comitato direttivo adotta le decisioni necessarie per quanto riguarda l’adempimento e la supervisione della missione e degli obiettivi dell’AESD, nonché il funzionamento generale della rete. In particolare, il comitato direttivo:
a) garantisce la sinergia e la complementarità delle attività tra la formazione civile e militare e le attività connesse, rispettando gli standard e le certificazioni nazionali;
b) approva il programma di lavoro annuale dell’AESD nonché le proposte di bilancio annuali e le relative modifiche;
c) approva le relazioni annuali sulle attività di formazione e di istruzione dell’AESD e le raccomandazioni ivi contenute;
d) seleziona le attività di formazione e di istruzione da svolgere nell’ambito dell’AESD, stabilendo le priorità al riguardo, e approva ogni anno eventuali compiti specifici per le attività di formazione e di istruzione che l’AESD deve svolgere conformemente alla sua missione e ai suoi obiettivi, tenendo conto degli obblighi di formazione e delle risorse disponibili;
e) adotta i curricula di tutte le attività di formazione e istruzione dell’AESD; e
f) decide in merito all’apertura alla partecipazione di paesi terzi ad attività specifiche di formazione e istruzione dell’AESD, in linea con il quadro istituzionale dell’Unione.
4. Il comitato direttivo fornisce un orientamento globale per i lavori del consiglio accademico, del capo e del segretariato dell’AESD.
5. Il comitato direttivo:
a) nomina i presidenti del consiglio accademico esecutivo e delle sue diverse configurazioni;
b) approva il regolamento interno del consiglio accademico esecutivo;
c) approva lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell’AESD di cui all’articolo 10, paragrafo 7;
d) approva gli eventuali contributi finanziari volontari di cui all’articolo 17.
6. Il capo dell’AESD, il segretariato dell’AESD, il presidente del consiglio accademico esecutivo e, se del caso, i presidenti delle varie configurazioni del consiglio accademico esecutivo, nonché rappresentanti della Commissione e delle altre istituzioni dell’Unione, del SEAE, o di altri organi o organismi dell’Unione, possono partecipare alle riunioni del comitato direttivo senza diritto di voto.
7. Il comitato direttivo delibera a maggioranza qualificata quale definita all’articolo 16, paragrafo 4 del trattato sull’Unione europea. Esso delibera a maggioranza semplice per l’approvazione del proprio regolamento interno e per altre decisioni procedurali.
8. Qualora l’AESD riceva un contributo pluriennale dal bilancio generale dell’Unione, il comitato direttivo approva, all’unanimità, la proposta di bilancio annuale.
Art. 9 Consiglio accademico esecutivo
1. Il consiglio accademico esecutivo (CAE) è composto da rappresentanti di alto livello delle istituzioni civili e militari, e altri soggetti pertinenti indentificati dagli Stati membri,, come stabilito dal comitato direttivo, in modo tale che sia riflesso in modo adeguato nella propria composizione e nelle proprie configurazioni l’equilibrio tra la componente civile e quella militare.
2. Alle riunioni del CAE sono invitati ad assistere rappresentanti del SEAE e della Commissione.
3. Alle riunioni del CAE possono essere invitati ad assistere come osservatori esperti accademici e alti funzionari di istituzioni dell’Unione e degli Stati membri. Ove opportuno, e previa valutazione caso per caso, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio accademico esperti accademici e alti funzionari che rappresentano degli organi fuori dalla rete.
4. Il CAE:
a) sostiene l’attuazione, attraverso la rete e il segretariato, del programma di lavoro annuale dell’AESD;
b) sostiene il coordinamento generale delle attività di formazione e di istruzione dell’AESD tra tutti gli istituti di formazione partecipanti;
c) esamina il livello delle attività di formazione e di istruzione svolte nell’anno accademico precedente e contribuisce allo sviluppo dell’assicurazione della qualità attraverso la normazione e la certificazione;
d) provvede alla sistematica valutazione di tutte le attività di formazione e di istruzione dell’AESD, segnatamente mediante la razionalizzazione delle valutazioni e delle relazioni sui corsi; e
e) sviluppa un approccio su misura e basato sui bisogni per l’attuazione di un nuovo sistema di controllo di qualità i cui ambito dovrebbe essere valutato e deciso dal comitato direttivo dell’AESD.
5. Per svolgere i suoi compiti, il CAE può riunirsi in varie configurazioni incentrate sui progetti, se del caso con il sostegno del segretariato dell’AESD. Il CAE elabora il mandato di tali configurazioni, da sottoporre all’approvazione del comitato direttivo. Ogni configurazione riferisce in merito alle proprie attività al CAE almeno una volta all’anno. Su proposta del consiglio accademico o del segretariato dell’AESD, il comitato direttivo può decidere di prorogare o porre fine al mandato di configurazioni specifiche.
6. Il regolamento interno del comitato direttivo si applica mutatis mutandis al CAE e a qualsiasi configurazione specifica.
Art. 10 Capo dell’AESD
1. Il capo dell’AESD è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’AESD ed è il rappresentante legale dell’AESD.
2. Sotto la direzione e la responsabilità generale dell’alto rappresentante, il capo dell’AESD assicura il funzionamento dell’AESD, nonché un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo, mantenendo nel contempo un elevato livello di competenze, professionalità e standard etici nella gestione del segretariato dell’AESD, e assicura efficienza ed efficacia nello svolgimento delle attività dell’AESD.
3. Il capo dell’AESD è responsabile dinanzi al comitato direttivo delle attività connesse allo svolgimento della missione, degli obiettivi e dei compiti dell’AESD.
4. Il capo dell’AESD fornisce consulenza e assistenza al comitato direttivo e al consiglio accademico esecutivo in merito all’organizzazione e alla gestione complessive delle attività di formazione e di istruzione dell’AESD.
5. Il capo dell’AESD è incaricato della relazione annuale dell’AESD, anche per quanto riguarda le spese finanziarie, contenente lo stato di avanzamento della sua missione e dei suoi obiettivi, nonché è incaricato dell’attuazione di eventuali orientamenti strategici forniti dal Consiglio in seguito alla loro approvazione da parte del comitato direttivo.
6. Il capo dell’AESD presenta un piano di lavoro annuale al comitato direttivo sulla base delle proposte presentate dai membri della rete di cui all’articolo 7, in stretta cooperazione con il SEAE e, se del caso, relativamente ai finanziamenti, con la Commissione.
7. Il capo dell’AESD presenta al comitato direttivo uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell’AESD entro il 15 giugno di ogni anno. Previa approvazione del comitato direttivo, il capo dell’AESD trasmette alla Commissione lo stato di previsione delle entrate e delle spese.
Art. 11 Selezione del capo dell’AESD
1. I candidati alla funzione di capo dell’AESD sono persone di competenza ed esperienza riconosciute in materia di formazione e di istruzione, nonché con esperienza pertinente in materia di gestione di un livello adeguato. Ogni Stato membro può proporre un candidato per la funzione di capo dell’AESD. A tale funzione può candidarsi anche il personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, compreso il SEAE.
2. La procedura di preselezione è organizzata sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. La commissione di preselezione è composta da tre rappresentanti del SEAE. È presieduta dal presidente del comitato direttivo. Sulla base dei risultati della preselezione, l’alto rappresentante sottopone al comitato direttivo una raccomandazione con un elenco ristretto di almeno tre candidati, redatto secondo l’ordine delle preferenze espresse dalla commissione di preselezione. I candidati presentano al comitato direttivo la loro visione dell’AESD, dopodiché il comitato direttivo è invitato a classificare i candidati mediante votazione scritta a scrutinio segreto. Il candidato che ottiene il numero più elevato di voti espressi è nominato dall’alto rappresentante per un periodo non superiore a tre anni. Se i candidati meglio classificati ottengono un pari numero di voti, si procede ad ulteriori votazioni riguardo a tali candidati, per quanto necessario, fino a quando un unico candidato ottiene il più elevato numero di voti.
3. Fatta salva la responsabilità politica del capo dinanzi al comitato direttivo ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, della presente decisione, il capo dell’AESD esercita le sue funzioni in qualità di membro del personale del SEAE sotto l’autorità dell’alto rappresentante quale autorità con il potere di nomina o autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione rispettivamente («autorità con il potere di nomina»).
4. Sei mesi prima della fine del periodo di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il comitato direttivo valuta l’esecuzione dei compiti del capo dell’AESD, anche per quanto riguarda lo svolgimento della missione e degli obiettivi dell’AESD, rispetto alla visione per l’AESD presentata durante il processo di selezione di cui al paragrafo 2 e i risultati conseguiti, nonché sulla base di eventuali elementi presentati dal SEAE nel suo ruolo di sostegno dell’alto rappresentante, relativamente alla prestazione complessiva in materia di gestione. Il comitato direttivo propone all’alto rappresentante di prorogare il mandato del capo dell’AESD o decide di avviare una procedura per la selezione di un nuovo capo dell’AESD. In caso di proroga, la durata totale del mandato del capo dell’AESD non è superiore a cinque anni.
5. L’alto rappresentante può decidere in qualsiasi momento, con il consenso del comitato direttivo, di porre fine all’incarico del capo, a norma dell’articolo 47, lettera b), punti ii) e iii), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea o dell’articolo 9 dell’allegato IX dello statuto dei funzionari («statuto dei funzionari»), a seguito, in quest’ultimo caso, di un’indagine amministrativa avviata dall’autorità con il potere di nomina del SEAE a norma dell’articolo 86 dello statuto dei funzionari.