diritto.io

Decisione di esecuzione (UE) 2024/3205 del Consiglio del 10 dicembre 2024 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1493 che autorizza l’Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto1, in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

Gli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE regolamentano il diritto dei soggetti passivi di detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) che grava su cessioni di beni e prestazioni di servizi impiegati ai fini di loro operazioni soggette ad imposta. L’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva contiene l’obbligo di contabilizzare ai fini dell’IVA i beni destinati all’impresa per l’uso privato dei soggetti passivi o per l’uso del loro personale o, più generalmente, per fini estranei alla loro impresa.

La decisione di esecuzione (UE) 2018/1493 del Consiglio2, quale modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1774 del Consiglio3, autorizza l’Ungheria, fino al 31 dicembre 2024, a limitare al 50 % il diritto a detrarre l’IVA sulle spese relative alle autovetture non interamente utilizzate a fini professionali e autorizza l’Ungheria a non equiparare a prestazioni di servizio a titolo oneroso l’uso privato di un’autovettura inclusa nelle attività dell’impresa di un soggetto passivo, qualora tale autovettura sia stata oggetto di una limitazione autorizzata a norma dell’articolo 1 di detta decisione («misura speciale»).

Con lettera protocollata dalla Commissione il 26 marzo 2024 l’Ungheria ha chiesto l’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 395, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, di continuare ad applicare la misura speciale («richiesta»).

In conformità dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la richiesta agli altri Stati membri con lettera del 29 maggio 2024. Con lettera del 30 maggio 2024 la Commissione ha comunicato all’Ungheria che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’approvazione della richiesta.

Conformemente all’articolo 5, secondo comma, della decisione di esecuzione (UE) 2018/1493, l’Ungheria ha presentato, congiuntamente alla richiesta, una relazione che comprende il riesame della percentuale stabilita per la limitazione del diritto alla detrazione dell’IVA di cui all’articolo 1 della decisione di esecuzione. In base alle informazioni attualmente disponibili, in particolare l’esperienza in materia di audit fiscali e i dati statistici relativi all’uso privato delle autovetture, l’Ungheria sostiene che la limitazione del 50 % è tuttora giustificata e appropriata.

Dato che la misura speciale ha avuto un impatto positivo sull’onere amministrativo sia per i contribuenti, sia per le autorità fiscali, in quanto semplifica la riscossione dell’IVA ed evita l’evasione fiscale dovuta a una contabilizzazione non corretta, la Commissione ritiene appropriato prorogare la misura speciale. L’Ungheria dovrebbe pertanto essere autorizzata a continuare ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2027.

La misura speciale dovrebbe essere limitata al tempo necessario per valutare l’efficacia e l’adeguatezza del tasso applicato.

La misura speciale è proporzionata agli obiettivi perseguiti, ossia semplificare la riscossione dell’IVA ed evitare talune evasioni o elusioni fiscali, in quanto limitata nel tempo e nella portata. Inoltre la misura speciale non comporta il rischio che la frode si sposti in altri settori o in altri Stati membri.

Qualora ritenesse necessaria una proroga della misura speciale oltre il 2027, l’Ungheria dovrebbe presentare alla Commissione una richiesta di proroga entro il 31 marzo 2027. Tale richiesta dovrebbe essere accompagnata da una relazione sull’applicazione della misura speciale che comprenda un esame della percentuale applicata.

Stando alle informazioni fornite dall’Ungheria, la misura speciale avrà un’incidenza solo trascurabile sull’importo complessivo del gettito fiscale riscosso dall’Ungheria nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/1493,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’articolo 5 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1493 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 1. La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2027. 2. Eventuali richieste di proroga dell’autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2027 e corredate di una relazione che comprende un riesame della percentuale di cui all’articolo 1.».

Art. 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Art. 3

L’Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2024 Per il Consiglio Il presidente Varga M.