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Decisione di esecuzione (UE) 2024/3206 del Consiglio del 10 dicembre 2024 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/2429 che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto1, in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

Gli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE disciplinano il diritto dei soggetti passivi di detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta sui beni e i servizi impiegati ai fini di loro operazioni soggette ad imposta. L’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva contiene l’obbligo di contabilizzare ai fini dell’IVA i beni destinati all’impresa per l’uso privato dei soggetti passivi o per l’uso del loro personale o, più generalmente, per fini estranei alla loro impresa.

La decisione di esecuzione (UE) 2015/2429 del Consiglio2, modificata dalle decisioni di esecuzione (UE) 2018/19213 (UE) 2021/1968 del Consiglio4, autorizza la Lettonia, fino al 31 dicembre 2024, a limitare al 50 % il diritto a detrazione dell’IVA sulle spese relative alle autovetture non interamente utilizzate a fini professionali e autorizza tale paese a non assimilare a prestazioni di servizi a titolo oneroso l’uso a fini privati di un’autovettura inclusa nel patrimonio dell’impresa di un soggetto passivo, qualora tale autovettura sia stata soggetta a una limitazione autorizzata a norma dell’articolo 1 di tale decisione («misura speciale»).

Con lettera protocollata dalla Commissione il 15 maggio 2024 la Lettonia ha chiesto l’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 395, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, di continuare ad applicare la misura speciale («domanda»).

A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda agli altri Stati membri con lettere del 10 settembre 2024. Con lettera dell’11 settembre 2024 la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutti i dati necessari per valutare la domanda.

In conformità all’articolo 6, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2015/2429, insieme alla domanda la Lettonia ha presentato una relazione che comprende il riesame della percentuale stabilita per la limitazione del diritto di detrazione dell’IVA di cui all’articolo 1 di tale decisione di esecuzione. In base alle informazioni attualmente disponibili, ossia l’esperienza in materia di audit fiscali e i dati statistici relativi all’uso privato delle autovetture, la Lettonia sostiene che il limite del 50 % è tuttora giustificato e appropriato.

Dato la misura speciale ha avuto un impatto positivo sull’onere amministrativo per i contribuenti e per le autorità fiscali, in quanto semplifica la riscossione dell’IVA ed evita l’evasione fiscale dovuta a una contabilizzazione non corretta, la Commissione ritiene appropriato prorogare la misura speciale. È opportuno pertanto autorizzare la Lettonia a continuare ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2027.

La misura speciale dovrebbe essere limitata al tempo necessario per valutare l’efficacia e l’adeguatezza della suddivisione percentuale applicata.

La misura speciale è proporzionata agli obiettivi perseguiti, ossia semplificare la procedura di riscossione dell’IVA ed evitare talune forme di evasione ed elusione fiscale, in quanto limitata nel tempo e nella portata. Inoltre la misura speciale non comporta il rischio che la frode si sposti in altri settori o in altri Stati membri.

Qualora la Lettonia considerasse necessaria una proroga della misura speciale oltre il 2027, dovrebbe presentare una richiesta di tale proroga alla Commissione entro il 31 marzo 2027. Tale richiesta dovrebbe essere corredata di una relazione sull’applicazione della misura speciale, comprensiva di un riesame della percentuale applicata.

Stando alle informazioni fornite dalla Lettonia, la misura speciale avrà un’incidenza solo trascurabile sull’importo complessivo del gettito fiscale riscosso dalla Lettonia nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2015/2429,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’articolo 6 della decisione di esecuzione (UE) 2015/2429 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 1. La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2027. 2. Eventuali richieste di proroga dell’autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2027 e corredate di una relazione comprendente un riesame della percentuale di cui all’articolo 1.».

Art. 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Art. icle 3

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2024 Per il Consiglio Il presidente Varga M.