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Decisione di esecuzione (UE) 2024/3216 del Consiglio del 10 dicembre 2024 che autorizza la Francia ad applicare aliquote di tassazione ridotte all’elettricità fornita direttamente agli aeromobili in stazionamento negli aeroporti aperti al traffico aereo pubblico

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità1, in particolare l’articolo 19,

vista la proposta della Commissione europea,

Con lettera dell’11 aprile 2022 la Francia ha chiesto l’autorizzazione ad applicare un livello di tassazione ridotto all’energia elettrica fornita direttamente a tutti gli aeromobili in stazionamento negli aeroporti aperti al traffico aereo pubblico, in conformità all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. Le autorità francesi hanno fornito ulteriori informazioni in data 25 ottobre 2022 e 7 agosto 2023. Informazioni aggiuntive sono state trasmesse dalle autorità francesi il 30 ottobre 2023, il 7 novembre 2023, il 27 dicembre 2023 e il 18 aprile 2024. L’autorizzazione dovrebbe essere valida per un periodo che si concluderà il 31 dicembre 2028.

Secondo le autorità francesi, con le aliquote di tassazione ridotte che intende applicare, la Francia mira a promuovere ulteriormente la diffusione e l’uso dell’elettricità fornita dalla reteelettrica. L’uso di tale tipo di energia elettrica è considerato, sotto il profilo ambientale, una modalità meno dannosa per l’ambiente di soddisfare il fabbisogno di energia elettrica degli aeromobili in stazionamento negli aeroporti aperti al traffico aereo pubblico rispetto all’utilizzo da parte di tali aeromobili di combustibili di origine fossile per la produzione interna di energia.

Nella misura in cui permette di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti atmosferici derivanti dai mezzi produzione interni degli aeromobili, il ricorso all’elettricità fornita dalla rete elettricacontribuisce a migliorare la qualità dell’aria e a ridurre il rumore. Si prevede pertanto che la misura contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell’Unione europea in materia di ambiente, salute e clima.

La concessione alla Francia dell’autorizzazione ad applicare aliquote d’imposta ridotte all’elettricità fornita dalla rete elettrica non va al di là di quanto necessario, dal momento che la produzione di elettricità a bordo continuerà a rappresentare nella maggior parte dei casi l’alternativa più competitiva. Per la stessa ragione, a causa dell’attuale scarsa penetrazione nel mercato della tecnologia in questione, è poco probabile che durante la sua vigenza la misura determini significative distorsioni della concorrenza; essa pertanto non pregiudicherà il corretto funzionamento del mercato interno.

È pertanto opportuno autorizzare la Francia ad applicare aliquote d’imposta ridotte, come richiesto, a decorrere dal 1o gennaio 2025.

A norma dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione concessa a norma di tale disposizione deve essere limitata nel tempo. Tuttavia, per non pregiudicare i futuri sviluppi generali del quadro giuridico vigente, è opportuno disporre che, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici e dell’energia elettrica con cui la presente autorizzazione non fosse compatibile, la presente autorizzazione cessi di applicarsi.

La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La Francia è autorizzata ad applicare aliquote di tassazione ridotte all’energia elettrica fornita direttamente da impianti di terra agli aeromobili in stazionamento negli aeroporti aperti al traffico aereo pubblico, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE.

Art. 2

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2028.

Tuttavia, nel caso in cui il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici e dell’energia elettrica con cui l’autorizzazione rilasciata all’articolo 1 della presente decisione non fosse compatibile, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno in cui tale sistema modificato diventa applicabile.

Art. 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Art. 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2024 Per il Consiglio Il presidente Varga M.