Decisione di esecuzione (UE) 2024/3209 del Consiglio del 12 dicembre 2024 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/789 che autorizza l’Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto1, in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
L’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE prevede che il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile è di norma tenuto al pagamento all’erario dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).
La decisione di esecuzione (UE) 2018/7892 del Consiglio ha autorizzato l’Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il debitore dell’IVA, nei casi in cui talune operazioni siano effettuate da soggetti passivi oggetto di una procedura di liquidazione o di qualsiasi altra procedura che ne stabilisca giuridicamente l’insolvenza («misura speciale»).
La decisione di esecuzione (UE) 2021/1775 del Consiglio3, ha prorogato la misura speciale fino al 31 dicembre 2024.
Con lettera protocollata della Commissione del 10 giugno 2024 l’Ungheria ha chiesto l’autorizzazione, in conformità dell’articolo 395, paragrafo 2, primo comma della direttiva 2006/112/CE, a continuare ad applicare la misura speciale («domanda»). Tale domanda era corredata di una relazione sull’applicazione della misura speciale.
In conformità dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda agli altri Stati membri con lettere del 7 agosto 2024. Con lettera del 9 agosto 2024 la Commissione ha comunicato all’Ungheria che disponeva di tutti i dati necessari per la valutazione della domanda.
L’Ungheria sostiene che i soggetti passivi oggetto di una procedura di liquidazione o di insolvenza spesso non versano all’erario l’IVA dovuta. Al tempo stesso l’acquirente, essendo un soggetto passivo con diritto a detrazione, può comunque detrarre l’IVA assolta, con un’incidenza negativa sul bilancio pubblico. L’Ungheria ha inoltre registrato casi di frode in cui imprese in liquidazione avrebbero emesso fatture fittizie a imprese attive e avrebbero ridotto in misura considerevole l’imposta dovuta senza la garanzia che l’emittente delle fatture avrebbe versato l’IVA dovuta.
L’articolo 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE, consente agli Stati membri di stabilire che il debitore dell’imposta sia il soggetto passivo destinatario di una cessione di beni immobili in una vendita giudiziaria all’incanto da parte di un debitore giudiziario («meccanismo di inversione contabile»). La misura speciale consente all’Ungheria di estendere l’applicazione del meccanismo di inversione contabile ad altre cessioni e prestazioni effettuate da soggetti passivi nell’ambito di una procedura di insolvenza, vale a dire cessioni di beni strumentali e altre cessioni di beni e prestazioni di servizi con valore di mercato superiore a 100000 HUF.
Sulla base delle informazioni fornite dall’Ungheria, l’applicazione del meccanismo di inversione contabile a questi tipi di operazioni ha effettivamente semplificato la riscossione dell’imposta e impedito l’evasione o l’elusione fiscale. L’attuazione della misura ha limitato le perdite di entrate pubbliche e generato entrate di bilancio supplementari.
La richiesta di proroga della misura speciale dovrebbe essere limitata nel tempo per consentire all’amministrazione fiscale nazionale di introdurre altre misure convenzionali allo scopo di contrastare le frodi in materia di IVA e ridurre le perdite per il bilancio pubblico. L’introduzione di tali misure convenzionali renderebbe rindondante l’ulteriore proroga della misura speciale. Una deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, ritenuta una soluzione estrema, viene concessa soltanto in casi eccezionali per consentire il ricorso al meccanismo di inversione contabile per specifici settori oggetto di frode. Inoltre, l’articolo 199 bis della direttiva 2006/112/CE rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2026. Pertanto l’autorizzazione ad applicare la misura speciale dovrebbe pertanto essere prorogata solo fino al 31 dicembre 2026.
La misura speciale non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/789,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
All’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2018/789, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2026.».
Art. 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Art. 3
L’Ungheria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2024 Per il Consiglio Il presidente Pintér S.