Decisione Dell'ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 16 dicembre 2024 recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo C/2024/7537
Testo vigente
L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 223, paragrafo 2,
visto lo statuto dei deputati del Parlamento europeo1,
visto l'articolo 25 del regolamento del Parlamento europeo,
A norma dell'articolo 73, paragrafo 2, delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo2 («misure di attuazione»), l'importo massimo delle spese di assistenza parlamentare rimborsabili per i collaboratori personali di cui all'articolo 29, paragrafo 4, delle misure di attuazione deve, se del caso, essere indicizzato ogni anno dall'Ufficio di presidenza sulla base dell'indice comune definito da Eurostat per misurare la variazione del costo della vita dei funzionari dell'UE a norma dell'articolo 65 e in conformità dell'allegato XI dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio3 («statuto dei funzionari»).
Tale indicizzazione è generalmente decisa dall'Ufficio di presidenza in dicembre e si applica con effetto retroattivo a decorrere dal mese di luglio dell'anno corrispondente. Tuttavia, poiché l'indice comune stabilito da Eurostat per il periodo dal 1o luglio 2023 al 1o gennaio 2024 è stato fissato a 103,0 (+3,0 %), il che equivale alla soglia del 3 % stabilita dallo statuto dei funzionari per far scattare un'attualizzazione intermedia delle retribuzioni, si è resa necessaria un'attualizzazione intermedia delle spese di assistenza parlamentare.
Di conseguenza, nella riunione del 24 giugno 2024 l'Ufficio di presidenza ha deciso, tenuto conto del tasso di adeguamento del 3,0 % stabilito dalla Commissione per la prima metà del 2024, di incrementare l'importo mensile massimo rimborsabile in relazione alle spese di assistenza parlamentare, portandolo a 29557 EUR a decorrere dal 1o gennaio 2024.
Per la seconda metà del 2024, la Commissione ha fissato il tasso di adeguamento applicabile al 4,1 %. L'importo mensile massimo rimborsabile in relazione alle spese di assistenza parlamentare dovrebbe pertanto essere aumentato e portato a 30769 EUR con effetto dal 1o luglio 2024 e le misure di attuazione dovrebbero essere modificate di conseguenza.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
All'articolo 29 delle misure di attuazione, il paragrafo 4 è così modificato: «4. L'importo mensile massimo delle spese rimborsabili per tutti i collaboratori personali di cui all'articolo 30 è fissato a 30769 EUR con effetto dal 1° luglio 2024.».
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2024.