Decisione di esecuzione (UE) 2025/7 della Commissione del 7 gennaio 2025 che istituisce il Cherenkov Telescope Array Observatory ERIC(CTAO ERIC) [notificata con il numero C(2025) 9] (I testi in lingua ceca, francese, inglese, italiana, polacca, slovena, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC)1, in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a),
L’Austria, la Cechia, la Francia, la Germania, l’Italia, la Polonia, la Slovenia, la Spagna e l’Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell’emisfero australe hanno presentato alla Commissione, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 723/2009, una domanda di costituzione del Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO) («la domanda»). La Svizzera ha reso nota la sua decisione di partecipare a CTAO ERIC in un primo tempo in qualità di osservatore.
I richiedenti hanno scelto l’Italia come Stato membro ospitante di CTAO ERIC.
Il regolamento (CE) n. 723/2009 è stato incorporato nell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con decisione del Comitato misto SEE n. 72/20152.
La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa le prescrizioni di tale regolamento. Nel corso della valutazione, la Commissione ha raccolto il parere di esperti indipendenti in relazione agli impatti dell’astronomia a raggi gamma, dell’astrofisica, della fisica delle particelle, della fisica del plasma e della fisica fondamentale.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. È istituito il Cherenkov Telescope Array Observatory ERIC (CTAO ERIC).
2. Gli elementi essenziali dello statuto di CTAO ERIC di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 723/2009 figurano nell’allegato.
Art. 2
La Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Confederazione svizzera e l’Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell’emisfero australe sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2025 Per la Commissione Ekaterina Zaharieva Membro della Commissione