Decisione di esecuzione (UE) 2025/105 della Commissione del 22 gennaio 2025 che modifica la decisione 2006/771/CE aggiornando le condizioni tecniche armonizzate nell’ambito dell’uso dello spettro radio per le apparecchiature a corto raggio e abroga la decisione di esecuzione 2014/641/UE relativa alle condizioni tecniche armonizzate per l’utilizzo dello spettro radio da parte delle apparecchiature audio senza fili per la realizzazione di programmi e di eventi speciali nell’Unione [notificata con il numero C(2025) 192] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio)1, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
Le apparecchiature a corto raggio sono di norma apparecchiature radio destinate al grande pubblico e/o portatili, che possono facilmente essere trasportate e utilizzate a livello transfrontaliero. La diversità delle condizioni di accesso allo spettro rischia di creare interferenze dannose con altre applicazioni e servizi radio, di impedirne la libera circolazione e di aumentarne i costi di produzione.
La decisione 2006/771/CE della Commissione2 e la decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 della Commissione3 costituiscono il quadro normativo per le apparecchiature a corto raggio, che sostiene l’innovazione per un’ampia gamma di applicazioni all’interno del mercato unico digitale.
La decisione 2006/771/CE armonizza le condizioni tecniche per l’uso dello spettro per un’ampia gamma di apparecchiature a corto raggio in settori di applicazione quali allarmi, comunicazioni locali, telecomandi, impianti medici e raccolta di dati medici, sistemi di trasporto intelligenti e «Internet delle cose», compresa l’identificazione a radiofrequenza («RFID»). Le apparecchiature a corto raggio che rispettano tali condizioni tecniche armonizzate sono di conseguenza soggette unicamente a un’autorizzazione generale ai sensi del diritto nazionale.
La decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 armonizza inoltre le condizioni tecniche per l’utilizzo dello spettro da parte di apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-874,4 e 915-919,4 MHz. In tali bande di frequenza l’ambiente di condivisione è diverso dal resto dello spettro radio utilizzato dalle apparecchiature a corto raggio e richiede un regime normativo specifico. Tale decisione consente l’introduzione di soluzioni RFID tecnicamente avanzate e di applicazioni dell’«Internet delle cose» basate su apparecchiature a corto raggio interconnesse nelle reti di dati.
L’importanza crescente delle apparecchiature a corto raggio per l’economia, unitamente alla rapida evoluzione della tecnologia e delle esigenze della società, determina regolarmente la comparsa di nuove applicazioni per tali apparecchiature. Tali applicazioni rendono necessari aggiornamenti periodici delle condizioni tecniche armonizzate per l’uso dello spettro.
Sulla base del mandato permanente che la Commissione ha conferito nel luglio 2006 alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni («CEPT»), a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, l’allegato della decisione 2006/771/CE dovrebbe essere aggiornato per riflettere il progresso tecnologico e l’evoluzione del mercato nel settore delle apparecchiature a corto raggio. Tale allegato è stato modificato otto volte. Il lavoro svolto sulla base del mandato permanente conferito alla CEPT ha altresì costituito la base della decisione di esecuzione 2018/1538/UE, che fornisce uno spettro supplementare per le apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-874,4 e 915-919,4 MHz.
Il 21 ottobre 2021 la Commissione ha pubblicato una lettera di orientamento per il nono ciclo di aggiornamento. In risposta al mandato permanente conferitole e conformemente a tali orientamenti, l’8 marzo 2024 la CEPT ha presentato alla Commissione la relazione n. 85. Oltre ai miglioramenti apportati alle voci esistenti applicabili agli impianti medici attivi, alla RFID, alle applicazioni vocali e video e ai dispositivi per l’ascolto assistito, la CEPT ha propone di aggiungere nuove voci all’allegato della decisione 2006/771/CE. Tali nuove voci consentono l’uso dello spettro da parte di sistemi radar ad apertura sintetica («SAR») basati a terra e di scanner di sicurezza. La relazione dovrebbe pertanto costituire la base tecnica per la presente decisione.
Nella relazione n. 85 la CEPT ha inoltre proposto di includere nell’allegato della decisione 2006/771/CE condizioni tecniche applicabili ai dispositivi audio per la realizzazione di programmi e di eventi speciali («dispositivi PMSE audio») che utilizzano 32,3 MHz di spettro armonizzato nelle bande di frequenza 800 MHz e 1800 MHz e ha raccomandato l’abrogazione della decisione di esecuzione 2014/641/UE della Commissione4.
La Commissione, nella sua comunicazione del 26 settembre 2012 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni5, ha sottolineato che le aziende dei settori culturali e creativi sono tra le più dinamiche in Europa dal punto di vista economico, oltre a costituire un fondamentale elemento propulsivo della diversità culturale. In particolare, l’articolo 8, paragrafo 5, della decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio6 sottolinea l’importanza della realizzazione di programmi ed eventi speciali e impone agli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, di cercare di garantire le bande di frequenza necessarie per le apparecchiature PMSE, conformemente agli obiettivi dell’Unione di migliorare l’integrazione del mercato interno e l’accesso alla cultura.
I requisiti per gli eventi sociali e culturali saranno spesso superiori ai 32,3 MHz disponibili nelle bande di frequenza 800 MHz e 1800 MHz. Poiché i requisiti in materia di spettro per l’uso dei dispositivi PMSE audio variano in modo significativo, è necessario assicurare a livello unionale la disponibilità di almeno 62,3 MHz di spettro sostenibile per soddisfare le esigenze ordinarie ricorrenti degli utenti dei suddetti dispositivi.
La quantità aggiuntiva di almeno 30 MHz di spettro per soddisfare l’eventuale domanda correlata ad applicazioni PMSE audio utilizzate in occasione di eventi sociali e culturali dovrebbe essere selezionata da intervalli di sintonizzazione stabiliti dagli Stati membri, preferibilmente nella gamma di frequenze 470-790 MHz.
Le apparecchiature a corto raggio funzionanti alle condizioni stabilite nella presente decisione dovrebbero inoltre essere conformi alla direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio7.
È pertanto opportuno modificare la decisione 2006/771/CE e abrogare di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/641/UE.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per lo spettro radio,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione 2006/771/CE è così modificata:
(1) nell’articolo 3, dopo il paragrafo 2 è aggiunto il paragrafo seguente: «2 bis. Gli Stati membri designano e mettono a disposizione una porzione di spettro radio supplementare rispetto allo spettro armonizzato dalla presente decisione per i dispositivi PMSE audio, in modo da consentire, a integrazione delle bande individuate nell’allegato, l’utilizzo di una quantità aggiuntiva di almeno 30 MHz per i dispositivi PMSE audio, in funzione della domanda degli utenti. Tale uso da parte dei dispositivi PMSE audio avviene su base di non interferenza e senza diritto a protezione per quanto riguarda gli utenti titolari di un diritto individuale d’uso per tale spettro.» ;
(2) nell’articolo 4 bis, la data «1o ottobre 2022» è sostituita dalla data «1o novembre 2025»;
(3) l’allegato è sostituito dal testo di cui all’allegato della presente decisione.
Art. 2
La decisione di esecuzione 2014/641/UE è abrogata a decorrere dal 1o luglio 2025.
Art. 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2025 Per la Commissione Henna Virkkunen Vicepresidente esecutiva