Decisione (UE) 2025/541 del Consiglio del 27 gennaio 2025 relativa all’adesione di Tuvalu all’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo1,
Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare il negoziato di accordi di partenariato economico con il gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico.
L’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra2 («accordo di partenariato interinale»), che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico, è stato firmato a Londra il 30 luglio 2009. L’accordo di partenariato interinale è applicato a titolo provvisorio dalla Papua Nuova Guinea e dalla Repubblica di Figi rispettivamente dal 20 dicembre 2009 e dal 28 luglio 2014.
In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea.
L’articolo 80 dell’accordo di partenariato interinale stabilisce le disposizioni relative all’adesione di altri Stati insulari del Pacifico. Lo Stato indipendente di Samoa e le Isole Salomone hanno aderito all’accordo di partenariato interinale in conformità dello stesso e lo applicano a titolo provvisorio rispettivamente dal 31 dicembre 2018 e dal 17 maggio 2020.
Il 31 marzo 2023 Tuvalu ha presentato all’Unione una richiesta di adesione congiuntamente a un’offerta di accesso al mercato.
La Commissione ha valutato l’offerta di Tuvalu e, previe modifiche, l’ha ritenuta accettabile. Di conseguenza la Commissione ha concluso i negoziati con Tuvalu il 27 aprile 2023.
Conformemente all’articolo 76, paragrafo 3, dell’accordo di partenariato interinale, l’Unione e Tuvalu applicano l’accordo a titolo provvisorio trascorsi dieci giorni dalla data in cui si sono notificate per iscritto l’espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
È opportuno approvare, a nome dell’Unione, l’adesione di Tuvalu all’accordo di partenariato interinale, fatto salvo il deposito da parte di Tuvalu dell’atto di adesione a norma dell’articolo 80, paragrafo 2, di tale accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. L’adesione di Tuvalu all’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra («accordo di partenariato interinale») è approvata a nome dell’Unione, fatto salvo il deposito da parte di Tuvalu dell’atto di adesione a norma dell’articolo 80, paragrafo 2, di tale accordo.
2. Il presidente del Consiglio, a nome dell’Unione, notifica alle altre parti contraenti dell’accordo di partenariato interinale e a Tuvalu l’approvazione, da parte dell’Unione, dell’adesione di Tuvalu all’accordo di partenariato interinale.
3. Il testo dell’offerta di accesso al mercato di Tuvalu è accluso alla presente decisione.
Art. 2
1. Ai fini dell’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo di partenariato interinale tra l’Unione e Tuvalu, il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 76, paragrafo 3, dell’accordo di partenariato interinale.
2. L’Unione e Tuvalu applicano a titolo provvisorio l’accordo di partenariato interinale trascorsi dieci giorni dalla data in cui, a norma del paragrafo 1 del presente articolo, si sono notificate per iscritto l’espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
Art. 3
L’approvazione dell’adesione di Tuvalu all’accordo di partenariato interinale non può essere intesa come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione o degli Stati membri.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2025 Per il Consiglio Il presidente K. Kallas