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Decisione (PESC) 2025/204 del Consiglio del 30 gennaio 2025 che modifica la posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC1.

Il 19 febbraio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/6282, che ha incluso nella posizione comune 2001/931/PESC, per un periodo iniziale di 12 mesi, un’esenzione umanitaria dalle misure di congelamento dei beni e dalle restrizioni riguardanti la messa a disposizione di fondi o risorse economiche alle persone, ai gruppi e alle entità designati, a vantaggio dei soggetti di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2664 (2022), delle organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario e delle organizzazioni e agenzie che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro o da agenzie specializzate degli Stati membri. Inoltre, la decisione (PESC) 2024/628 ha introdotto un meccanismo di deroga per le organizzazioni e i soggetti coinvolti in attività umanitarie che non possono beneficiare di tale esenzione umanitaria e una clausola di riesame in relazione a tali eccezioni.

Conformemente all’articolo 3 bis, paragrafo 5, della posizione comune 2001/931/PESC, il Consiglio ha riesaminato le eccezioni di cui all’articolo 3 bis, paragrafi 1 e 2, di tale posizione comune e ha concluso che esse dovrebbero essere mantenute e riesaminate almeno ogni 24 mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione. Il Consiglio ha inoltre concluso che l’esenzione di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 1, dovrebbe continuare ad applicarsi fino al 22 febbraio 2027.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la posizione comune 2001/931/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’articolo 3 bis della posizione comune 2001/931/PESC è modificato come segue:

  1. 1) al paragrafo 5, le parole «12 mesi» sono sostituite dalle parole «24 mesi»;

  2. 2) al paragrafo 6, la data «22 febbraio 2025» è sostituita dalla data «22 febbraio 2027».

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2025 Per il Consiglio Il presidente A. Szłapka