Decisione (PESC) 2025/208 del Consiglio del 30 gennaio 2025 a sostegno di un progetto per la promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
La strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione dal titolo «Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte», e pubblicata nel giugno del 2016, conferma l'appoggio dell'Unione all'universalizzazione, alla piena attuazione e applicazione dei trattati e dei regimi multilaterali in materia di disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti.
Il 19 novembre 2018 il Consiglio ha adottato la strategia dell'UE contro le armi da fuoco, le armi leggere e di piccolo calibro illegali e le relative munizioni dal titolo «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini». Tale strategia prevede, tra l'altro, che l'Unione continui a promuovere controlli responsabili ed efficaci sulle esportazioni di armi e a sostenere l'universalizzazione e l'attuazione del trattato sul commercio delle armi («ATT»).
La posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio1 stabilisce otto criteri di valutazione delle domande di esportazione di armi convenzionali. Un certo numero di paesi terzi si è allineato a tale posizione comune.
La posizione comune 2008/944/PESC dispone che gli Stati membri devono adoperarsi al massimo per incoraggiare altri Stati esportatori di tecnologia o attrezzature militari ad applicare i criteri di cui a tale posizione comune.
Le attività dell'Unione volte a promuovere l'efficacia e la trasparenza dei controlli sulle esportazioni di armi si sono sviluppate sin dal 2008 facendo seguito all'azione comune 2008/230/PESC del Consiglio2 e le decisioni 2009/1012/PESC3, 2012/711/PESC4, (PESC) 2015/23095, (PESC) 2018/1016, (PESC) 2020/14647 e (PESC) 2023/2539 del Consiglio8. Le attività svolte hanno in particolare sostenuto l'approfondimento della cooperazione regionale e l'incremento della trasparenza e della responsabilità in linea con i principi della posizione comune 2008/944/PESC e i criteri di valutazione dei rischi ivi previsti. Le attività in questione si sono indirizzate a paesi terzi del vicinato orientale e meridionale dell'Unione e a paesi terzi dell'Asia centrale e alla Mongolia.
Un certo numero di paesi candidati all'adesione all'Unione hanno ricevuto sostegno nell'ambito delle attività dell'Unione volte a promuovere l'efficacia e la trasparenza dei controlli sulle esportazioni di armi. Tali ulteriori attività dovrebbero mirare a sostenere le loro aspirazioni di adesione all'Unione e, prima dell'adesione, il loro partenariato con l'Unione e i suoi Stati membri in relazione al controllo delle esportazioni di armi.
L'ATT mira a rafforzare la trasparenza e la responsabilità nel commercio delle armi. L'Unione sostiene l'efficace attuazione e universalizzazione dell'ATT tramite gli appositi programmi adottati ai sensi delle decisioni 2013/768/PESC9, (PESC) 2017/91510 e (PESC) 2021/2309 del Consiglio11. Tali programmi aiutano una serie di paesi terzi, su loro richiesta, a rafforzare i rispettivi sistemi di controllo dei trasferimenti di armi conformemente ai requisiti dell'ATT.
È importante, pertanto, garantire la complementarità tra le attività di sensibilizzazione e di assistenza previste dalla presente decisione e quelle previste dai programmi dell'Unione a sostegno dell'efficace attuazione e universalizzazione dell'ATT. A tal fine, si dovrebbe utilizzare un meccanismo di coordinamento sotto forma di scambi periodici di informazioni tra le agenzie esecutive per le attività di sensibilizzazione dell'Unione nel settore del controllo delle esportazioni di armi, nonché tra tali agenzie esecutive e il servizio europeo per l'azione esterna. Tale meccanismo di coordinamento comporterà la partecipazione, ove opportuno, di esperti di altri Stati membri.
Negli ultimi anni l'Unione ha altresì fornito assistenza per il miglioramento dei controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso nei paesi terzi. È opportuno garantire un efficace coordinamento tra le attività ai sensi del progetto previsto dalla presente decisione e le attività attinenti a tali controlli sulle esportazioni.
Il Consiglio ha affidato l'esecuzione tecnica delle decisioni 2009/1012/PESC, 2012/711/PESC, (PESC) 2015/2309, (PESC) 2018/101, (PESC) 2020/1464 e (PESC) 2023/2539 all'Ufficio federale tedesco per l'economia e il controllo delle esportazioni, Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle («BAFA»). Il BAFA è anche un'agenzia esecutiva dei progetti a sostegno dell'efficace attuazione dell'ATT ai sensi delle decisioni 2013/768/PESC, (PESC) 2017/915 e (PESC) 2021/2309. Dal 2005 il BAFA è stato impegnato nell'attuazione di una serie di progetti di cooperazione dell'Unione nel settore dei controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso. Il BAFA è l'autorità competente per il controllo delle esportazioni della Germania e ha sviluppato un ampio corpus di conoscenze e competenze in materia di attività di sensibilizzazione e condivide inoltre le proprie competenze essenziali con le autorità competenti di altri stati.
Le attività sostenute nell'ambito della presente decisione contribuiscono al conseguimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 16 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. In vista dell'attuazione della strategia dell'UE contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni dal titolo «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini» e della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, l'Unione sostiene ulteriormente un progetto per la promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi.
2.
Gli obiettivi del progetto di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
a) rendere più responsabile e trasparente il commercio internazionale delle armi convenzionali;
b) attenuare il rischio di diversione delle armi a utilizzatori non autorizzati,
Gli obiettivi di cui al primo comma del presente paragrafo sono conseguiti mediante il trasferimento di competenze al fine di sostenere l'allineamento alle norme giuridiche e operative dell'Unione e dei suoi Stati membri, in linea con la posizione comune 2008/944/PESC, prestando particolare attenzione ai paesi candidati all'adesione all'Unione.
3. Le attività del progetto sono attuate in modo complementare a, e in sinergia con, i progetti di assistenza dell'Unione nel settore dei controlli sulle esportazioni di armi convenzionali e di prodotti a duplice uso e, se del caso, con altri progetti di assistenza dei donatori nel settore dei controlli sulle esportazioni.
4. Una descrizione particolareggiata del progetto figura nell'allegato della presente decisione.
Art. 2
1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'esecuzione tecnica del progetto di cui all'articolo 1 è affidata all'Ufficio federale tedesco per l'economia e il controllo delle esportazioni, Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).
3. Il BAFA svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine quest'ultimo stabilisce le modalità necessarie con il BAFA.
Art. 3
1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto finanziato dall'Unione di cui all'articolo 1 è pari a 2100000,00 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e conformemente alle norme applicabili al bilancio dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine, conclude il necessario accordo con il BAFA. Tale accordo prevede che il BAFA assicuri la visibilità del contributo dell'Unione in funzione della sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile successivamente all'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà in tale processo e della data di conclusione dell'accordo.
Art. 4
1. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni semestrali preparate dal BAFA.
2. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari del progetto di cui all'articolo 1.
Art. 5
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti decorsi 36 mesi dalla data di conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti decorsi sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della stessa se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2025 Per il Consiglio Il presidente A. Szłapka