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Decisione di esecuzione (UE) 2025/476 della Commissione dell’11 febbraio 2025 recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una domanda dei Paesi Bassi di non applicazione di determinati requisiti relativi al livello di pressione sonora esterno dei segnali di allerta acustici di cui al regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione [notificata con il numero C(2025) 789] (Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea1, in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,

Il 18 aprile 2024 i Paesi Bassi hanno presentato alla Commissione, in conformità all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797, una domanda di non applicazione del punto 4.2.2.3.2, punto (12), dell’allegato del regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione2 per quanto riguarda il requisito relativo al livello di pressione sonora esterno dei segnali di allerta acustici per le porte esterne, nel quadro del progetto di ristrutturazione di determinati veicoli facenti parte della flotta ferroviaria VIRM4.

Il punto 4.2.2.3.2., punto (12), dell’allegato del regolamento (UE) n. 1300/2014 specifica i requisiti relativi ai segnali acustici delle porte passeggeri per le porte esterne, ossia i segnali di apertura, chiusura e individuazione delle porte. Dall’appendice F di tale regolamento risulta tuttavia che l’applicazione dei requisiti che impongono di installare segnali di apertura e chiusura delle porte è obbligatoria soltanto in caso di rinnovo o ristrutturazione del sistema di comando delle porte.

Il progetto cui si fa riferimento nella domanda concerne la ristrutturazione di determinati veicoli della flotta ferroviaria VIRM4, costituita da un tipo di treni interregionali a due piani a unità multiple elettriche utilizzati nei Paesi Bassi. L’ambito del progetto non comprende il rinnovo o la ristrutturazione del sistema di comando delle porte, e l’applicazione del requisito di cui al punto 4.2.2.3.2., punto (12), dell’allegato del regolamento (UE) n. 1300/2014 non è pertanto obbligatoria.

Al fine di migliorare l’accessibilità della flotta ferroviaria VIRM4, i Paesi Bassi intendono comunque installare segnali di allerta acustici per le porte passeggeri identici a quelli già montati nelle restanti serie di flotte, ossia le flotte ferroviarie VIRMm1 e VIRMm2. Detti segnali di allerta acustici non saranno pienamente conformi alle specifiche tecniche per il livello di pressione sonora esterno di cui all’appendice G del regolamento (UE) n. 1300/2014, che sono obbligatorie qualora siano utilizzati segnali di allerta acustici.

In base ai documenti presentati dai Paesi Bassi, garantire la conformità al livello di pressione sonora esterno prescritto per la flotta VIRM4 comporterebbe un costo aggiuntivo di circa 1500000 EUR, includendo la manutenzione e un inventario minimo di pezzi di ricambio.

La piena conformità alla specifica per il segnale di apertura e chiusura delle porte, quale definita nell’appendice G del regolamento (UE) n. 1300/2014, per la flotta VIRM4 porterebbe a una divergenza rispetto alle flotte VIRMm1 e VIRMm2, con conseguenti costi di manutenzione aggiuntivi. Allo stesso tempo, il costo associato alla piena conformità alla specifica, quale definita nell’appendice G del regolamento (UE) n. 1300/2014, per l’intera flotta (VIRMm1, VIRMm2/3 e VIRM4) ammonterebbe a un importo aggiuntivo di 4500000 EUR, includendo l’inventario minimo di pezzi di ricambio e l’indisponibilità del materiale rotabile durante il periodo di ammodernamento e manutenzione.

I gruppi di utenti consultati dai Paesi Bassi ritengono che equipaggiare la flotta VIRM4 con segnali di allerta acustici costituisca un miglioramento, anche se i livelli di pressione sonora esterni non raggiungerebbero i livelli specificati nell’appendice G del regolamento (UE) n. 1300/2014.

In alternativa i Paesi Bassi propongono di introdurre per i segnali di allerta acustici dispositivi non adattivi che forniscano un livello di pressione sonora esterno di 65 dB LAeq,T (+ 5 dB/- 4 dB), leggermente inferiore ai 70 dB (+ 6 dB/- 0 dB) di cui all’appendice G del regolamento (UE) n. 1300/2014.

In un futuro progetto che preveda il rinnovo o la ristrutturazione del sistema di comando delle porte, si applicherà il punto 4.2.2.3.2., punto (12), dell’allegato del regolamento (UE) n. 1300/2014, compreso in particolare il livello di pressione sonora esterno di cui all’appendice G di tale regolamento.

La non applicazione sarà inoltre strettamente limitata ai singoli veicoli della flotta VIRM4 oggetto della domanda dei Paesi Bassi. Per evitare la necessità di una nuova decisione, i Paesi Bassi dovrebbero essere autorizzati a modificare gli specifici numeri identificativi di tali veicoli informandone la Commissione. Qualora sia apportata una modifica in tal senso, essa deve essere notificata senza indugio alla Commissione.

Sulla base della giustificazione della domanda fornita dai Paesi Bassi e delle disposizioni alternative proposte, le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 possono ritenersi soddisfatte per quanto riguarda il progetto di ristrutturazione della flotta VIRM4. È pertanto opportuno accettare la domanda dei Paesi Bassi.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La domanda dei Paesi Bassi di non applicazione del punto 4.2.2.3.2., punto (12), dell’allegato del regolamento (UE) n. 1300/2014 per quanto riguarda il livello di pressione sonora esterno prescritto dei segnali di allerta acustici per le porte esterne è accettata per i veicoli elencati nell’allegato della presente decisione.

I Paesi Bassi notificano senza indugio alla Commissione qualsiasi modifica degli identificativi dei veicoli elencati nell’allegato.

Art. 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 2025 Per la Commissione Apostolos Tzitzikostas Membro della Commissione