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Decisione (PESC) 2025/332 del Consiglio del 24 febbraio 2025 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per la regione del Golfo e che modifica la decisione (PESC) 2023/963

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 33 in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 15 maggio 2023 il Consiglio ha convenuto di nominare un rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per la regione del Golfo.

Il 15 maggio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/9631 che ha nominato il sig. Luigi DI MAIO quale RSUE per la regione del Golfo. Il mandato dell’RSUE scade il 28 febbraio 2025.

È opportuno prorogare il mandato dell’RSUE per un periodo di 24 mesi e stabilire un nuovo importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1o marzo 2025 al 28 febbraio 2027.

L’RSUE espleterà il mandato nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e ostacolare il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Rappresentante speciale dell’Unione europea

La decisione (PESC) 2023/963 è così modificata:

  1. 1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Rappresentante speciale dell’Unione europea Il sig. Luigi DI MAIO è nominato rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per la regione del Golfo dal 1o giugno 2023 al 28 febbraio 2025. Il mandato del sig. Luigi DI MAIO quale RSUE per la regione del Golfo è prorogato fino al 28 febbraio 2027. Il Consiglio può decidere che il mandato dell’RSUE (“mandato”) termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).» ;

  2. 2) all’articolo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) contribuire per via diplomatica al mantenimento della pace e alla prevenzione dei conflitti nella regione, nonché all’attenuazione dei relativi potenziali effetti, in particolare affrontando minacce comuni quali terrorismo, cambiamenti climatici, degrado ambientale o insicurezza marittima e energetica;» ;

  3. 3) all’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o marzo 2025 al 28 febbraio 2027 è pari a 2612386,42 EUR.» ;

  4. 4) all’articolo 13, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «L’RSUE presenta al Consiglio, all’AR e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e una relazione finale ed esauriente sull’esecuzione del mandato entro il 30 novembre 2026.» ;

  5. 5) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 13 bis Accesso ai documenti e protezione dei dati 1. L’RSUE applica le norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio2. L’AR adotta le norme di attuazione applicabili all’RSUE. 2. L’RSUE tutela le persone in relazione al trattamento dei loro dati personali conformemente alle norme stabilite nel regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio3. L’AR adotta le norme di attuazione applicabili all’RSUE.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2025 Per il Consiglio Il presidente K. Kallas