Decisione (PESC) 2025/385 del Consiglio del 24 febbraio 2025 che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC1.
In esito a un riesame della decisione 2012/642/PESC, e tenuto conto della persistente gravità della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione illegale da parte della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, risulta opportuno mantenere in vigore tutte le misure adottate dall'Unione. Pertanto, la decisione 2012/642/PESC dovrebbe essere prorogata fino al 28 febbraio 2026.
È opportuno modificare le motivazioni e le informazioni identificative relative a 10 persone fisiche e due persone giuridiche inserite nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti alle misure restrittive di cui all'allegato I della decisione 2012/642/PESC.
È opportuno apportare una modifica tecnica all’articolo 3, al fine di allineare i criteri di inserimento nella lista agli articoli 3 e 4.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione 2012/642/PESC è così modificata:
1) l'articolo 3, paragrafo 1, è così modificato:
a) alla lettera b) è soppressa la parola «oppure»;
b) sono aggiunte le lettere seguenti: «d) favoriscono violazioni del divieto di elusione delle disposizioni della presente decisione o altrimenti vanificano dette disposizioni in modo significativo; oppure e) sono persone fisiche associate alle persone di cui alle lettere b), c) o d).» ;
2) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2026.» ;
3) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2025 Per il Consiglio Il presidente K. Kallas