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Decisione (PESC) 2025/404 del Consiglio

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 33, in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 13 giugno 2005 il Consiglio ha deciso di nominare un rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per l’Asia centrale1.

Il 21 giugno 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/10132, con cui ha nominato la sig.ra Terhi HAKALA quale RSUE per l’Asia centrale.

Il 6 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/2603, che ha prorogato il mandato della sig.ra HAKALA quale RSUE per l’Asia centrale. Il mandato dell’RSUE scade il 28 febbraio 2025.

La sig.ra HAKALA ha rassegnato le dimissioni, che sono decorse a partire dal 31 dicembre 2024.

È opportuno nominare un nuovo RSUE per l’Asia centrale per un periodo di 24 mesi.

L’RSUE espleterà il mandato nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Rappresentante speciale dell’Unione europea

Il sig. Eduards STIPRAIS è nominato rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per l’Asia centrale dal 1o marzo 2025 al 28 febbraio 2027. Il Consiglio può decidere che il mandato dell’RSUE («mandato») sia prorogato o termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»).

Art. 2 Obiettivi politici

Il mandato si basa sugli obiettivi politici dell’Unione in Asia centrale. Tali obiettivi includono:

  1. a) promuovere le relazioni tra l’Unione e i paesi dell’Asia centrale in base a valori e interessi comuni, come previsto nei pertinenti accordi;

  2. b) contribuire a rafforzare la stabilità e la cooperazione tra i paesi nella regione;

  3. c) contribuire a rafforzare la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Asia centrale;

  4. d) affrontare le minacce principali e, particolarmente, i problemi specifici aventi implicazioni dirette per l’Unione;

  5. e) potenziare l’efficacia e la visibilità dell’Unione nella regione, anche mediante un più stretto coordinamento con altri pertinenti partner e organizzazioni internazionali quali l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e le Nazioni Unite (ONU).

Art. 3 Mandato

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi politici indicati all’articolo 2, il mandato consiste nel:

  1. a) promuovere il coordinamento politico generale dell’Unione in Asia centrale e contribuire a garantire la coerenza delle azioni esterne dell’Unione nella regione;

  2. b) contribuire all’attuazione della strategia dell’Unione per un partenariato più forte con l’Asia centrale, integrata dalle pertinenti conclusioni del Consiglio e da successive relazioni sui progressi compiuti relativi all’attuazione della strategia dell’Unione per l’Asia centrale e della tabella di marcia comune per l’approfondimento dei legami tra l’UE e l’Asia centrale;

  3. c) formulare raccomandazioni e riferire periodicamente ai competenti organi del Consiglio;

  4. d) assistere il Consiglio nell’ulteriore sviluppo di una politica globale nei confronti dell’Asia centrale;

  5. e) sostenere l’organizzazione periodica di riunioni politiche ad alto livello tra l’Unione e i paesi dell’Asia centrale;

  6. f) seguire da vicino gli sviluppi politici in Asia centrale, sviluppando e mantenendo stretti contatti con i governi, i parlamenti, la magistratura, la società civile e i mezzi di comunicazione di massa;

  7. g) incoraggiare il Kazakhstan, il Kirghizistan, il Tagikistan, il Turkmenistan e l’Uzbekistan a cooperare su questioni regionali di interesse comune;

  8. h) sviluppare contatti e cooperazione appropriati con i principali attori interessati nella regione e con tutte le pertinenti organizzazioni regionali e internazionali, tenendo conto della presenza sempre maggiore di paesi terzi nella regione;

  9. i) contribuire all’attuazione della politica dell’Unione sui diritti umani nella regione in collaborazione con l’RSUE per i diritti umani, compresi gli orientamenti dell’Unione in materia, in particolare gli orientamenti dell’Unione sui bambini e i conflitti armati e gli orientamenti dell’Unione sulle violenze contro le donne e le ragazze e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, e all’attuazione della politica dell’Unione relativa alla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza dell’ONU sulle donne, la pace e la sicurezza, anche tramite monitoraggi, relazioni sugli sviluppi e la formulazione di raccomandazioni al riguardo;

  10. j) contribuire, in stretta cooperazione con l’OSCE e l’ONU, alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti sviluppando contatti con le autorità e altri attori locali, come organizzazioni non governative, partiti politici, minoranze, gruppi religiosi e loro dirigenti;

  11. k) contribuire alla formulazione degli aspetti della politica estera e di sicurezza comune per quanto riguarda l’Asia centrale legati alla connettività, compresa la strategia «Global Gateway», alla sicurezza energetica, alla sicurezza delle frontiere, alla lotta contro le forme gravi di criminalità, comprese la droga e la tratta di esseri umani, e alla gestione delle risorse idriche, all’ambiente e ai cambiamenti climatici;

  12. l) promuovere la sicurezza regionale in Asia centrale nel più ampio contesto geopolitico, che include la guerra di aggressione russa nei confronti dell’Ucraina e gli sviluppi in Afghanistan;

  13. m) sostenere le attività di sensibilizzazione e le iniziative dell’Unione nei paesi dell’Asia centrale, anche per quanto riguarda la prevenzione dell’elusione delle misure restrittive;

  14. n) sostenere le attività di sensibilizzazione e le iniziative dell’Unione nei paesi dell’Asia centrale per quanto riguarda il rispetto dell’indipendenza, della sovranità e dell’integrità territoriale degli Stati membri, anche nel quadro di tutti i consessi regionali e internazionali.

2. L’RSUE sostiene l’operato dell’alto rappresentante e mantiene una visione globale di tutte le attività dell’Unione nella regione.

Art. 4 Esecuzione del mandato

1. L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’alto rappresentante.

2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto in seno al Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’alto rappresentante.

3. L’RSUE lavora in stretto coordinamento con gli uffici competenti del servizio europeo per l’azione esterna (SEAE).

Art. 5 Finanziamento

1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato («spese») per il periodo dal 1o marzo 2025 al 28 febbraio 2027 è pari a 2719777,34 EUR.

2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Art. 6 Composizione della squadra dell’RSUE

1. Nei limiti del mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dell’RSUE dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L’RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra dell’RSUE.

2. Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso la squadra dell’RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico dello Stato membro che lo ha distaccato, dell’istituzione dell’Unione interessata o del SEAE, a seconda dei casi. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere assegnati alla squadra dell’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro che l’ha distaccato, dell’istituzione dell’Unione interessata o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato.

4. La squadra dell’RSUE è ubicata presso il competente ufficio del SEAE o presso le delegazioni dell’Unione per assicurare la coerenza e corrispondenza delle loro rispettive attività.

Art. 7 Privilegi e immunità dell’RSUE e dei membri della squadra dell’RSUE

I privilegi, le immunità e le altre garanzie relativi all’RSUE e ai membri della squadra dell’RSUE che sono necessari per il compimento e il regolare svolgimento del mandato sono convenuti con le parti ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Art. 8 Sicurezza delle informazioni classificate UE

L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza stabiliti dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio4.

Art. 9 Accesso alle informazioni e supporto logistico

1. Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

2. Le delegazioni dell’Unione nella regione e gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico all’RSUE e ai membri della sua squadra.

Art. 10 Accesso ai documenti, archivi e protezione dei dati

1. L’RSUE applica le norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio5. L’alto rappresentante adotta le pertinenti norme di attuazione relative all’RSUE.

2. L’RSUE tutela le persone in relazione al trattamento dei loro dati personali conformemente alle norme stabilite nel regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio6. L’alto rappresentante adotta le pertinenti norme di attuazione relative all’RSUE.

Art. 11 Sicurezza

Conformemente alla politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nell’ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità del mandato e sulla base della situazione di sicurezza nell’area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

  1. a) stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l’area di competenza e al suo interno e la gestione degli incidenti di sicurezza, e stabilendo un piano di emergenza e un piano di evacuazione;

  2. b) assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, in funzione delle condizioni esistenti nell’area di competenza;

  3. c) assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbia ricevuto un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nell’area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area dal SEAE;

  4. d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all’alto rappresentante, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito delle relazioni periodiche sui progressi compiuti e della relazione finale ed esauriente sull’esecuzione del mandato di cui all’articolo 15.