Decisione di esecuzione (UE) 2025/410 della Commissione del 26 febbraio 2025 che modifica la decisione 2013/713/UE che istituisce l’ERIC ECRIN [notificata con il numero C(2025) 1189] (I testi in lingua ceca, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, polacca, portoghese, slovacca, spagnola, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC)1, in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,
Il regolamento (CE) n. 723/2009 è stato incorporato nell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con decisione del Comitato misto SEE n. 72/20152.
La rete europea di infrastrutture di ricerca clinica (ECRIN) è stata istituita sotto forma di un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC ECRIN) con decisione di esecuzione 2013/713/UE della Commissione3.
Il 25 settembre 2023, il 23 novembre 2023 e il 17 maggio 2024 l’ERIC ECRIN ha presentato alla Commissione proposte di modifica del suo statuto conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 723/2009.
Alcune modifiche di minore entità, riguardanti i diritti dei membri e degli osservatori, la governance, la politica in materia dei dati, la procedura di modifica, la definizione dei partner scientifici, l’elenco aggiornato dei membri e degli osservatori e l’elenco aggiornato dei contributi finanziari (un elenco contenente i contributi finanziari di ciascun membro e osservatore), sono entrate in vigore a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 723/2009.
Altre modifiche, anch’esse di minore entità, richiedono l’approvazione della Commissione e riguardano la descrizione dei compiti e delle attività, la governance che incide sulla politica di valutazione scientifica, la descrizione della procedura di scioglimento e la politica di diffusione.
La Commissione, in ottemperanza all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa le prescrizioni di tale regolamento.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Lo statuto dell’ERIC ECRIN allegato alla decisione 2013/713/UE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Art. 2
La Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, l’Ungheria, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica slovacca e la Confederazione svizzera sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2025 Per la Commissione Ekaterina Zaharieva Membro della Commissione