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Decisione della Commissione del 7 marzo 2025 che ordina all'amministratore centrale del registro dell'Unione di inserire nel registro le modifiche apportate alle tabelle nazionali di assegnazione di Cechia, Germania, Croazia, Italia e Slovacchia C/2025/2619

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione1, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, secondo comma,

Il 27 aprile 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2011/278/UE2 che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3. A norma dell’articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione4, la decisione 2011/278/UE continua ad applicarsi alle assegnazioni relative al periodo precedente il 1o gennaio 2021. Tutte le assegnazioni comunicate di cui alla presente decisione riguardano l’assegnazione gratuita di quote di emissioni per il periodo dal 2013 al 2020.

Il 5 settembre 2013 la Commissione ha adottato la decisione 2013/448/UE5 relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra per il periodo 2013-2020, a norma dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE.

Con decisione 2014/9/UE6 la Commissione ha modificato le decisioni 2010/2/UE7 e 2011/278/UE per quanto riguarda l’elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Con le decisioni C(2013) 92818, C(2014) 1239, C(2014) 67410 e C(2014) 116711, la Commissione ha ordinato all’amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell’Unione europea di inserire nel catalogo le tabelle nazionali di assegnazione e le tabelle nazionali di assegnazione rivedute di Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia.

In applicazione dell’articolo 52, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 389/2013, la Cechia ha comunicato alla Commissione, con lettera del 13 febbraio 2025, le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito a causa di cessazioni parziali dell’attività e della ripresa successiva dei livelli di attività.

In applicazione dell’articolo 52, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 389/2013, la Germania ha comunicato alla Commissione, con lettera del 9 luglio 2024, le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito a causa di cessazioni parziali dell’attività e della ripresa successiva dei livelli di attività.

In applicazione dell’articolo 52, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 389/2013, la Croazia ha comunicato alla Commissione, con lettera del 16 maggio 2024, le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito a causa di cessazioni parziali dell’attività e della ripresa successiva dei livelli di attività.

In applicazione dell’articolo 52, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 389/2013, l’Italia ha comunicato alla Commissione, con lettera del 7 gennaio 2025, le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito a causa di cessazioni parziali dell’attività e della ripresa successiva dei livelli di attività.

In applicazione dell’articolo 52, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 389/2013, la Slovacchia ha comunicato alla Commissione, con lettera dell’11 febbraio 2025, le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito a causa di cessazioni parziali dell’attività e della ripresa successiva dei livelli di attività.

Le modifiche comunicate apportate alle tabelle nazionali di assegnazione di Cechia, Germania, Croazia, Italia e Slovacchia sono conformi alla decisione 2011/278/UE. È pertanto opportuno ordinare all’amministratore centrale del registro dell’Unione di inserire nel registro le summenzionate modifiche,

DECIDE:

Art. unico

L’amministratore centrale del registro dell’Unione inserisce nel registro le modifiche apportate alle tabelle nazionali di assegnazione di Cechia, Germania, Croazia, Italia e Slovacchia che figurano nell’allegato.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2025 Per la Commissione Wopke Hoekstra Membro della Commissione