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DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO del 10 marzo 2025 recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo C/2025/1848

Testo vigente

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto lo statuto dei deputati al Parlamento europeo1, in particolare l’articolo 21,

visto l’articolo 25 del regolamento del Parlamento europeo,

Conformemente all’articolo 73, paragrafo 2, delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo2 («misure di attuazione»), l’importo mensile massimo delle spese rimborsabili per i collaboratori personali di cui all’articolo 29, paragrafo 4, delle misure di attuazione deve, se del caso, essere indicizzato ogni anno dall’Ufficio di presidenza sulla base dell’indice comune per misurare la variazione del costo della vita dei funzionari dell’UE definito da Eurostat («indice comune»), a norma dell’articolo 65 e in conformità dell’allegato XI dello statuto dei funzionari dell’Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio3 («statuto dei funzionari»).

L’indicizzazione è generalmente decisa dall’Ufficio di presidenza in dicembre e si applica con effetto retroattivo a decorrere dal mese di luglio dell’anno corrispondente. Tuttavia, dato che l’indice comune definito da Eurostat per il periodo dal 1o luglio 2023 al 1o gennaio 2024 è stato fissato a 103,0 (+ 3,0 %), il che equivale alla soglia del 3 % stabilita dallo statuto dei funzionari per far scattare un’attualizzazione intermedia delle retribuzioni dei funzionari dell’UE, si è resa necessaria un’attualizzazione intermedia dell’importo mensile dell’indennità di assistenza parlamentare dei deputati.

Per la prima metà del 2024 la Commissione ha fissato il tasso di adeguamento applicabile al 3 %. Di conseguenza nella riunione del 24 giugno 2024 l’Ufficio di presidenza ha deciso di aumentare del 3 % l’importo mensile dell’indennità di assistenza parlamentare, portandolo a 29557 EUR, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 20244.

Per la seconda metà del 2024 la Commissione ha fissato il tasso di adeguamento applicabile al 5,3 %, da attuare in due fasi, mediante una prima indicizzazione del 4,1 %, con effetto a decorrere dal 1o luglio 2024, e una seconda indicizzazione dell’1,2 %, con effetto a decorrere dal 1o aprile 2025.

Di conseguenza nella riunione del 16 dicembre 2024 l’Ufficio di presidenza ha deciso di aumentare del 4,1 % l’importo mensile dell’indennità di assistenza parlamentare, portandolo a 30769 EUR, con effetto a decorrere dal 1o luglio 20245.

Per rispecchiare pienamente il tasso di adeguamento applicabile del 5,3 % fissato dalla Commissione, l’importo mensile dell’indennità di assistenza parlamentare dovrebbe ora essere ulteriormente aumentato dell’1,2 %, portandolo a 31138 EUR, con effetto a decorrere dal 1o aprile 2025. A tal fine è opportuno modificare di conseguenza l’articolo 29, paragrafo 4, delle misure di attuazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

All'articolo 29 delle misure di attuazione, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. L’importo mensile massimo delle spese rimborsabili per tutti i collaboratori personali di cui all’articolo 30 è fissato a 31138 EUR con effetto a decorrere dal 1o aprile 2025.».

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o aprile 2025.