Decisione (PESC) 2025/494 del Consiglio dell’11 marzo 2025 a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche, del suo programma intersessionale e dei preparativi per la sua decima conferenza di revisione
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia dell’UE»).
L’Unione sta attivamente attuando la strategia dell’UE e realizzando le misure elencate nel capitolo III, in particolare quelle misure connesse con il rafforzamento, l’attuazione e la diffusione universale della convenzione sulle armi biologiche e tossiche (Biological and Toxin Weapons Convention – BTWC).
La bussola strategica per la sicurezza e la difesa del 2022 fa riferimento alla minaccia persistente della proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori ed esprime l’obiettivo dell’Unione di rafforzare le azioni concrete a sostegno degli obiettivi di disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti.
Nel quadro della strategia dell’UE, il Consiglio ha adottato a sostegno della BTWC le azioni comuni 2006/184/PESC1 e 2008/858/PESC2 e le decisioni 2012/421/PESC3, (PESC) 2016/514, (PESC) 2019/975, (PESC) 2021/20336, (PESC) 2023/1237 e (PESC) 2024/3498. È opportuno che tale sostegno dell’Unione prosegua.
L’attuazione tecnica della presente decisione dovrebbe essere affidata all’Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Nel contesto dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea e della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, l’Unione continua a sostenere le attività svolte dall’Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA) mediante un’azione operativa a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche (Biological and Toxin Weapons Convention – BTWC), del relativo programma intersessionale e dei preparativi per la decima conferenza di revisione («azione»).
2. Gli obiettivi dell’azione sono i seguenti:
a) sostenere il programma intersessionale della BTWC facilitando le discussioni in sede di gruppo di lavoro sul rafforzamento della BTWC nonché i preparativi per la decima conferenza di revisione nel 2027;
b) rafforzare l’attuazione della convenzione basandosi sui risultati conseguiti con le precedenti decisioni (PESC) del Consiglio.
3. Una descrizione dettagliata dell’azione figura nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’esecuzione tecnica delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 1, è a cura dell’UNODA.
3. L’UNODA svolge il compito di cui al paragrafo 2 sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine, l’alto rappresentante conclude gli accordi necessari con l’UNODA.
Art. 3
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’esecuzione dell’azione («spese») è pari a 1474753,82 EUR.
2. Le spese sono gestite secondo le norme e le procedure applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese. A tal fine, essa conclude un accordo di contributo con l’UNODA («accordo»). L’accordo prevede che l’UNODA assicuri al contributo dell’Unione una visibilità adeguata alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale contesto e della data di conclusione dell’accordo.
Art. 4
1. L’alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla scorta delle relazioni periodiche dell’UNODA. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.
2. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell’esecuzione dell’azione.
Art. 5
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
2. La presente decisione non è più in vigore 36 mesi dopo la conclusione dell’accordo. Tuttavia, essa non è più in vigore 6 mesi dopo la data di entrata in vigore se l’accordo. non è stato concluso entro tale termine
Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2025 Per il Consiglio Il presidente A. Domański