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Decisione (UE) 2025/504 del Consiglio dell’11 marzo 2025 che modifica il protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la richiesta della Banca europea per gli investimenti,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo1,

visto il parere della Commissione europea2,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

La Banca europea per gli investimenti (BEI) è stata una delle banche multilaterali di sviluppo assoggettate alla revisione degli indicatori di adeguatezza patrimoniale commissionata dal G20. Una delle raccomandazioni di tale revisione riguardava la soppressione, dagli statuti delle banche multilaterali di sviluppo, dei massimali di prestito fissati.

La ratio della raccomandazione contenuta nella revisione degli indicatori di adeguatezza patrimoniale relativa alla soppressione, dagli statuti delle banche multilaterali di sviluppo, dei massimali di prestito fissati era quella di lasciare ai rispettivi organi dirigenti di tali banche la piena discrezionalità in merito ai parametri di gestione del rischio e alle metriche di leva.

In risposta a tale raccomandazione, altre banche multilaterali di sviluppo si stanno attivando per modificare il proprio statuto in relazione ai massimali di prestito fissati.

L’articolo 16, paragrafo 5, dello statuto della BEI stabilisce un massimale per le operazioni di debito complessivamente firmate («coefficiente di leva finanziaria»), un limite all’importo versato per operazioni di partecipazione e una dotazione specifica in riserve per attività speciali.

Come indicato nella Tabella di marcia strategica 2024-2027 del gruppo BEI («Tabella di marcia strategica»), tale gruppo è unanimemente chiamato a svolgere un ruolo ancora più incisivo in relazione alle soluzioni per la carenza di investimenti in Europa, al rafforzamento della produttività, della coesione sociale e territoriale, dell’azione per il clima, della pace, della sicurezza e dell’autonomia strategica aperta dell’Europa, alla risposta alle sfide globali e al rafforzamento della posizione dell’Europa nel nuovo contesto geopolitico.

La Tabella di marcia strategica rappresenta una risposta in tal senso in quanto offre al gruppo BEI gli strumenti necessari per utilizzare il proprio capitale in maniera efficiente, salvaguardandone nel contempo la solidità finanziaria e mantenendone l’adeguatezza delle riserve di capitale detenute.

Il coefficiente di leva finanziaria verosimilmente costituirebbe un forte vincolo per le attività del gruppo BEI nell’ambito della Tabella di marcia strategica, in quanto limita l’entità dell’esposizione nominale complessiva del gruppo al 250 %. Il coefficiente di leva finanziaria non tiene conto né della qualità del portafoglio del gruppo BEI né degli strumenti di rafforzamento del credito quali le garanzie a titolo del bilancio dell’Unione, e rappresenta un vincolo particolare per gli investimenti azionari, ad esempio quelli realizzati dal Fondo europeo per gli investimenti.

In data 21 giugno 2024 il consiglio dei governatori della BEI ha deciso all’unanimità di portare il coefficiente di leva finanziaria al 290 %, in modo da consentire al gruppo BEI di sfruttare la solidità della posizione patrimoniale, della gestione del rischio e del quadro di governance che lo contraddistingue al fine di liberare tutto il proprio potenziale a sostegno delle priorità dell’Unione e di trovare soluzioni alla carenza di investimenti. Tale aumento è subordinato all’entrata in vigore della presente decisione del Consiglio.

È auspicabile raggiungere un consenso tra gli azionisti della BEI prima di qualsiasi adeguamento del coefficiente di leva finanziaria. Per questo è necessario che tale coefficiente sia approvato all’unanimità dal consiglio dei governatori.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza lo statuto della BEI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

All’articolo 16, paragrafo 5, del protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, allegato al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il totale degli impegni derivanti dai prestiti e dalle garanzie accordati dalla Banca non deve essere superiore a un coefficiente massimo stabilito all’unanimità dal consiglio dei governatori in rapporto all’ammontare del capitale sottoscritto, delle riserve, degli accantonamenti non assegnati e dell’eccedenza del conto profitti e perdite. L’importo cumulativo delle voci in questione è calcolato previa deduzione di una somma pari all’importo sottoscritto, versato o no, per qualsiasi partecipazione assunta dalla Banca.».

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, 11 marzo 2025 Per il Consiglio Il presidente A. Domański