Decisione (PESC) 2025/529 del Consiglio del 17 marzo 2025 relativa al sostegno del progetto dell’Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo «Osservatorio scientifico e tecnologico: monitoraggio dell’innovazione per il disarmo»
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
La strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea del 2016 sottolinea che l’Unione intensificherà il contributo alla sicurezza collettiva.
Nella strategia dell’Unione del 2018 contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali (SALW) e le relative munizioni, dal titolo «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini», si osserva che l’Unione si avvarrà degli strumenti pertinenti per sostenere la ricerca e lo sviluppo di una tecnologia affidabile ed efficiente sotto il profilo dei costi, atta a rendere sicure le SALW e le relative munizioni e a ridurre il rischio di sviamento. Inoltre, nelle conclusioni che accompagnano l’adozione della strategia, il Consiglio ha preso atto dell’evoluzione del contesto di sicurezza, inclusi gli sviluppi in materia di progettazione delle SALW e relative tecnologie, che incidono sulla capacità dei governi di far fronte alle minacce per la sicurezza.
Nella relazione del 2023 dal titolo «Current developments in science and technology and their potential impact on international security and disarmament efforts» (Ultimi sviluppi scientifici e tecnici e relativo potenziale impatto sulla sicurezza internazionale e sugli sforzi di disarmo), il segretario generale delle Nazioni Unite ha preso atto delle crescenti preoccupazioni per quanto riguarda il fatto che la capacità dei quadri normativi e di governance intesi a comprendere e gestire i rischi non stiano al passo con gli sviluppi scientifici e tecnologici rilevanti per la sicurezza e il disarmo.
L’Unione intende contribuire alla sicurezza collettiva e alla possibilità di trarre vantaggio dalle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, nonché affrontare le sfide connesse a tali tecnologie, in particolare per quanto riguarda il sistema multilaterale in materia di disarmo e controllo degli armamenti.
L’Unione ha già sostenuto, con decisione (PESC) 2022/2320 del Consiglio1 un precedente progetto dell’Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR) dal titolo «Liberare l’innovazione: tecnologie abilitanti e sicurezza internazionale» e attuato dall’UNIDIR nel 2023 fino al 2024. L’Unione desidera continuare a esplorare questo settore al fine di contribuire a un’individuazione e a un’analisi più sistematiche degli sviluppi scientifici e tecnologici e del loro impatto in contesti specifici di disarmo. L’Unione dovrebbe pertanto sostenere l’attuazione di un ulteriore progetto dell’UNIDIR dal titolo «Osservatorio scientifico e tecnologico: monitoraggio dell’innovazione per il disarmo»,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. In vista dell’attuazione della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, e tenendo conto della strategia dell’Unione contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni dal titolo «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini» nonché della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, L’Unione supporta l’attuazione di un progetto dell’Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR) dal titolo «Osservatorio scientifico e tecnologico: monitoraggio dell’innovazione per il disarmo».
2. Le attività di progetto che devono essere sostenute dall’Unione perseguono i seguenti obiettivi specifici:
a) fornire ricerche e analisi basate su dati concreti per sostenere e orientare il processo politico e decisionale monitorando in modo proattivo l’innovazione scientifica e tecnologica;
b) facilitare lo sviluppo e il trasferimento di conoscenze sugli aspetti scientifici e tecnologici della sicurezza internazionale e del disarmo;
c) creare ponti tra le comunità interessate per consentire il trasferimento di conoscenze da una gamma diversificata, sia a livello geografico che disciplinare, di esperti e di Stati membri impegnati in negoziati multilaterali sul disarmo.
3. Le attività del progetto sono volte a:
a) consentire la costituzione di una funzione di analisi continua delle prospettive tecnologiche, per garantire che i progressi scientifici e tecnologici più pertinenti siano individuati, vagliati e analizzati nelle prime fasi di sviluppo o applicazione;
b) condurre attività di ricerca sulle tendenze scientifiche e tecnologiche più rilevanti attinenti a ciascun settore del disarmo oggetto di studio, contribuendo ai processi multilaterali e internazionali in materia di tecnologie emergenti e controllo degli armamenti;
c) intensificare il dialogo e rafforzare lo sviluppo e il trasferimento di conoscenze, anche grazie alla creazione di una rete globale di esperti in grado di contribuire a un impatto duraturo del progetto oltre il periodo di finanziamento.
4. Una descrizione dettagliata del progetto, di cui al paragrafo 1, è riportata nell’allegato.
Art. 2
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’attuazione tecnica del progetto di cui all’articolo 1 è affidata all’UNIDIR.
3. L’UNIDIR svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine, l’alto rappresentante conclude gli accordi necessari con l’UNIDIR.
Art. 3
1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del progetto finanziato dall’Unione di cui all’articolo 1 è pari a 1671615 EUR.
2. Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell’Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1. A tal fine, essa conclude un accordo di contributo con l’UNIDIR. L’accordo di contributo prevede che l’UNIDIR assicuri la visibilità del contributo dell’Unione, in modo corrispondente alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di contributo di cui al paragrafo 3 non appena possibile a decorrere dall’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione di tale accordo.
Art. 4
1. L’alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche trimestrali stilate dall’UNIDIR. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio.
2. La Commissione trasmette informazioni sugli aspetti finanziari dell’attuazione del progetto di cui all’articolo 1.
Art. 5
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la conclusione dell’accordo di contributo di cui all’articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la sua data di entrata in vigore se entro tale termine non è stato concluso alcun accordo.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2025 Per il Consiglio Il presidente K. Kallas