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Decisione (PESC) 2025/604 del Consiglio del 24 marzo 2025 che modifica la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC1 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (CAR).

Il 30 luglio 2024 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2745 (2024), revocando l’embargo sulle armi nei confronti del governo della CAR. Tale risoluzione istituisce un embargo sulle armi nei confronti dei gruppi armati e delle persone associate che operano nella CAR.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2013/798/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2013/798/PESC è così modificata:

  1. 1) L’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione diretti o indiretti, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio, siano essi originari o meno dei loro territori, ai gruppi armati e alle persone associate che operano nella Repubblica centrafricana (CAR). 2. Sono vietati: a) la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi, pertinenti ad attività militari nonché la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente ai gruppi armati e alle persone associate che operano nella CAR; b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti, nonché assicurazione e riassicurazione, all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armamenti e di materiale connesso o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti, direttamente o indirettamente ai gruppi armati e alle persone associate che operano nella CAR; c) la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alla lettera a) o b).» ;

  2. 2) all’articolo 1 bis è aggiunto il paragrafo seguente: «Gli Stati membri che sequestrano, registrano e smaltiscono i prodotti conformemente al primo paragrafo, danno notifica di tale smaltimento al comitato istituito ai sensi del paragrafo 57 dell’UNSCR 2127 (2013) (“comitato”) entro 30 giorni fornendo informazioni dettagliate su tutti i prodotti smaltiti e sulle modalità precise utilizzate a tal fine.» ;

  3. 3) l’articolo 2 è soppresso.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2025 Per il Consiglio Il presidente C. Siekierski