Decisione (UE) 2025/643 del Consiglio del 24 marzo 2025 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo (2024-2029) di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Cabo Verde
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo1,
Conformemente alla decisione (UE) 2024/2152 del Consiglio2, il protocollo (2024-2029) di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Cabo Verde («protocollo») è stato firmato il 23 luglio 2024, fatta salva la sua conclusione in data successiva.
Scopo del protocollo è permettere ai pescherecci dell’Unione di esercitare le loro attività di pesca nella zona di pesca di Cabo Verde e consentire all’Unione e a Cabo Verde di collaborare strettamente per continuare a favorire lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca di Cabo Verde. Tale cooperazione contribuisce anche alla creazione di condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.
È opportuno approvare il protocollo a nome dell’Unione.
Conformemente ai trattati, la Commissione dovrebbe procedere alle notifiche di cui all’articolo 18 del protocollo
L’articolo 9 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Cabo Verde3 («accordo») istituisce una commissione mista incaricata di controllare l’applicazione dell’accordo e del protocollo. Tale commissione mista ha il potere di approvare determinate modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l’approvazione di tali modifiche, è opportuno conferire alla Commissione, a determinate condizioni sostanziali e procedurali, il potere di approvarle a nome dell’Unione con una procedura semplificata.
È opportuno che la posizione dell’Unione sulle modifiche del protocollo proposte sia determinata dal Consiglio. È opportuno che le modifiche proposte siano approvate, a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non vi si opponga.
Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio4 e ha espresso il suo parere il 5 luglio 2024,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il protocollo (2024-2029) di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Cabo Verde è approvato a nome dell’Unione europea5.
Art. 2
La Commissione procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 18 del protocollo, per esprimere il consenso dell’Unione a essere vincolata dal protocollo6.
Art. 3
Conformemente alle disposizioni e alle condizioni riportate nell’allegato della presente decisione, alla Commissione è conferito il potere di approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita ai sensi dell’articolo 9 dell’accordo.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2025 Per il Consiglio Il presidente C. Siekierski