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Decisione di esecuzione (UE) 2025/533 della Commissione del 25 marzo 2025 relativa a una norma armonizzata per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta elaborata a sostegno del regolamento delegato (UE) 2019/2018 e del regolamento (UE) 2019/2024 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

Conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2, gli Stati membri considerano il prodotto per il quale sono state applicate le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conforme a tutte le pertinenti specifiche della misura di esecuzione applicabile cui tali norme si riferiscono.

Con decisione di esecuzione C(2022) 27643, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di elaborare norme armonizzate a sostegno del regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione4 e del regolamento (UE) 2019/2024 della Commissione5.

Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2022) 2764, il CEN ha elaborato la norma armonizzata EN 16838:2024 sulla classificazione, i requisiti e le prove di efficienza e dei consumi energetici delle vetrine espositive e i pozzetti per gelato artigianale.

La Commissione ha valutato, insieme al CEN, se la norma armonizzata EN 16838:2024 fosse conforme alla richiesta M/582.

La norma EN 16838:2024 soddisfa le prescrizioni cui intende riferirsi e che sono stabilite nel regolamento delegato (UE) 2019/2018 e nel regolamento (UE) 2019/2024. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il riferimento della norma armonizzata per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta elaborata a sostegno del regolamento delegato (UE) 2019/2018, che figura nell’allegato I della presente decisione, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il riferimento della norma armonizzata per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta elaborata a sostegno del regolamento (UE) 2019/2024, che figura nell’allegato II della presente decisione, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2025 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen