Decisione (UE) 2025/646 del Consiglio del 27 marzo 2025 a sostegno delle attività volte a facilitare il buon esito della conferenza di revisione del 2026 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'Unione europea contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia dell'UE del 2003 contro le ADM»), la quale indica il sostegno al trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) come prima priorità dell'azione a livello internazionale e chiede il mantenimento dell'integralità e la diffusione universale del TNP, degli accordi di salvaguardia dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e dei protocolli acclusi al TNP e agli accordi di salvaguardia dell'AIEA.
Conformemente alla strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea del 2016 e della strategia dell'UE del 2003 contro le ADM, le azioni dell'Unione continuano a fondarsi sulla convinzione che un approccio multilaterale alla sicurezza, compresi il disarmo e la non proliferazione, costituisca il modo migliore per mantenere l'ordine internazionale e per difendere, attuare e rafforzare i trattati e gli accordi multilaterali in materia di disarmo e non proliferazione.
Nell'ambito del più ampio impegno ad appoggiare, sostenere e promuovere ulteriormente il quadro in materia di disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti, la bussola strategica per la sicurezza e la difesa, adottata dal Consiglio il 21 marzo 2022, rispecchia l'impegno condiviso a continuare a sostenere la centralità del TNP e a sottolineare la necessità di attuare tutti gli obblighi in esso previsti, nonché attuare gli impegni assunti durante le precedenti conferenze di revisione delle parti del TNP, compresa la necessità di compiere progressi concreti verso la piena attuazione dell'articolo VI del TNP, al fine ultimo di conseguire la completa eliminazione delle armi nucleari.
L'Unione partecipa attivamente all'attuale ciclo di revisione del TNP. Tale ciclo si concluderà con l'undicesima conferenza di revisione delle parti del TNP, che si terrà a New York tra aprile e maggio 2026.
Secondo l'Unione il TNP è la pietra angolare del regime globale di non proliferazione nucleare, presupposto essenziale per la prosecuzione del disarmo nucleare, in conformità dell'articolo VI, ed elemento importante per l'ulteriore sviluppo delle applicazioni dell'energia nucleare per scopi pacifici. Al riguardo, il Consiglio ha adottato la posizione comune 2005/329/PESC1, la decisione 2010/212/PESC2, le conclusioni sulla nona conferenza di revisione delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari3 e le conclusioni sulla decima conferenza di revisione delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari4.
Nell'ambito delle discussioni sull'ulteriore rafforzamento del processo di revisione del TNP, l'Unione ha sempre caldeggiato una maggiore inclusività e un consolidamento dell'approccio regionale adottato nel precedente ciclo di revisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. L'Unione sostiene le attività volte a facilitare il buon esito della conferenza di revisione del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) del 2026 attraverso la promozione di una maggiore inclusività e del consolidamento dell'approccio regionale nell'attuale ciclo di revisione e, al tempo stesso, mediante la difesa e il mantenimento dell'integralità del TNP, ponendo l'enfasi in modo equilibrato sui suoi tre pilastri, che hanno pari importanza e si rafforzano reciprocamente, vale a dire disarmo, non proliferazione e usi pacifici dell'energia nucleare.
2.
Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, l'Unione sostiene un progetto relativo alla conferenza di revisione del 2026 che comprende le seguenti attività:
a) organizzare un massimo di quattro riunioni regionali nelle regioni Africa, Asia-Pacifico, America latina e Caraibi e Medio Oriente;
b) organizzare due eventi collaterali, uno durante l'ottantesima sessione del primo comitato dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e l'altro durante la conferenza di revisione del TNP del 2026, per informare in merito ai risultati e alle conclusioni delle suddette riunioni regionali; e
c) sostenere e garantire la partecipazione alla conferenza di revisione del TNP del 2026, attraverso la sponsorizzazione di un delegato per capitale, del maggior numero possibile di Stati parti, con un minimo di tre.
Una descrizione di tale progetto figura nell'allegato.
Art. 2
1. L'alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza comune («alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'attuazione del progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata all'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite («UNODA»).
Art. 3
1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 988941,12EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione dell'importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1. A tal fine, essa conclude un accordo di finanziamento con l'UNODA. L'accordo di finanziamento dispone che l'UNODA assicuri al contributo dell'Unione una visibilità adeguata alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà correlata a tale processo e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.
Art. 4
1. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta delle relazioni periodiche stilate dall'UNODA. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione da effettuarsi da parte del Consiglio.
2. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari dell'attuazione del progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
Art. 5
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 18 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data di entrata in vigore se nessun accordo di finanziamento è stato concluso entro tale periodo.
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2025 Per il Consiglio Il presidente P. Hennig-Kloska