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Decisione (UE) 2025/667 del Consiglio del 27 marzo 2025 che autorizza l’avvio di negoziati con la Repubblica del Kazakhstan per un accordo relativo alla facilitazione del rilascio dei visti

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

È opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo con la Repubblica del Kazakhstan relativo alla facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell’Unione europea e della Repubblica del Kazakhstan.

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio1; l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. La Commissione è autorizzata ad avviare i negoziati per un accordo con la Repubblica del Kazakhstan relativo alla facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell’Unione europea e della Repubblica del Kazakhstan.

2. I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell’addendum alla presente decisione.

Art. 2

1. I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Visti», designato quale comitato speciale previsto dall’articolo 218, paragrafo 4, TFUE.

2. La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale di cui al paragrafo 1 in merito alle misure adottate a norma della presente decisione e lo consulta regolarmente.

3. La Commissione riferisce al Consiglio, ogni volta che quest’ultimo lo richieda, in merito allo svolgimento e all’esito dei negoziati, anche per iscritto.

Art. 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 27 marzo 2025 Per il Consiglio Il presidente P. Hennig-Kloska