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Decisione di esecuzione (UE) 2025/704 della Commissione del 10 aprile 2025 recante modalità d’esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile e che abroga le decisioni di esecuzione 2014/762/UE e (UE) 2019/1310 della Commissione [notificata con il numero C(2025) 2130] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile1, in particolare l’articolo 32, paragrafo 1,

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE, il meccanismo unionale di protezione civile («il meccanismo») è destinato a rafforzare la cooperazione tra l’Unione e gli Stati membri e a facilitare il coordinamento nel settore della protezione civile al fine di migliorare l’efficacia dei sistemi di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali e provocate dall’uomo.

Con l’adozione della decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio2, la decisione n. 1313/2013/UE è stata modificata per rafforzare il meccanismo, aumentando, tra l’altro, l’assistenza finanziaria dell’Unione al pool europeo di protezione civile («ECPP») e istituendo rescEU come riserva delle risorse della protezione civile dell’Unione. In precedenza, al fine di fornire un quadro per l’esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE erano state adottate le decisioni di esecuzione 2014/762/UE3, (UE) 2018/1424 e (UE) 2019/13105 della Commissione.

Al fine di attuare correttamente il quadro giuridico risultante dalla modifica della decisione n. 1313/2013/UE, le modalità d’esecuzione dovrebbero essere aggiornate, nello specifico per fornire le definizioni e le disposizioni relative alle squadre di supporto e assistenza tecnica («TAST»), alla squadra della protezione civile dell’Unione («squadra EUCP»), compresa la relativa registrazione, agli altri mezzi di risposta, nonché per riferirsi in modo coerente all’ECPP e a rescEU, aggiornare le norme relative alla certificazione, alla registrazione e alla donazione di mezzi nell’ambito del meccanismo, prevedere norme chiare sul supporto della nazione ospitante e una procedura semplificata per la richiesta e la ricezione dell’assistenza dell’Unione.

Al fine di semplificare e facilitare l’accesso alle disposizioni attualmente incluse in due decisioni di esecuzione, esse dovrebbero essere accorpate in un unico atto.

Il sistema comune di comunicazione e di informazione in caso di emergenza («CECIS») costituisce un elemento essenziale del meccanismo. Esso garantisce l’autenticità, l’integrità e la riservatezza delle informazioni scambiate tra gli Stati membri sia in condizioni normali che nelle emergenze. Tenuto conto dei requisiti specifici per la risposta agli incidenti di inquinamento marino, è opportuno mantenere una versione distinta del CECIS cui abbiano accesso i segretariati delle convenzioni marittime regionali e i paesi terzi che condividono con l’Unione un bacino marittimo regionale.

Ai fini dell’efficacia operativa, è opportuno individuare i requisiti minimi applicabili ai mezzi di risposta di cui all’articolo 9 della decisione n. 1313/2013/UE. Un mezzo di risposta dovrebbe essere autosufficiente e indipendente da qualsiasi assistenza fornita dal paese che beneficia del relativo intervento. Le norme in materia di autosufficienza dovrebbero consentire la predisposizione o la messa a disposizione degli elementi richiesti per l’operatività in regime di autosufficienza nel paese che riceve l’assistenza.

È opportuno istituire una procedura di certificazione e registrazione al fine di confermare il soddisfacimento dei requisiti necessari da parte dei mezzi di risposta del pool europeo di protezione civile («ECPP»).

In ragione della complessità e della natura multicomponente di alcune risorse di rescEU e dei requisiti di interoperabilità delle rispettive componenti, la certificazione delle risorse di rescEU sarà richiesta solo per quelle individuate dalla Commissione. Le risorse per le quali è necessaria la certificazione saranno individuate previa discussione con gli esperti degli Stati membri nell’ambito del pertinente gruppo di esperti della Commissione. Sulla base di tale individuazione, è possibile che le risorse di rescEU pertinenti debbano essere sottoposte a procedura di certificazione dell’Unione analogamente ai mezzi del pool europeo di protezione civile. Dal momento che la riserva rescEU è una misura di ultima istanza in materia di assistenza nell’ambito del meccanismo unionale di protezione civile, le risorse di rescEU che sono in procinto di completare la procedura di certificazione dell’Unione possono ancora essere mobilitate, ove necessario.

È opportuno definire il concetto di impegno preliminare dei mezzi di risposta dell’ECPP perché, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE, l’importo dell’assistenza finanziaria dell’Unione per la mobilitazione dei mezzi di risposta nell’ambito del meccanismo dipende dal fatto che i mezzi di risposta siano preimpegnati nell’ECPP o meno.

Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), della decisione n. 1313/2013/UE, i mezzi di risposta che fruiscono del sostegno finanziario dell’Unione per i costi di adattamento devono essere messi a disposizione nell’ambito dell’ECPP per un periodo minimo. Detto periodo minimo deve essere collegato ai finanziamenti ottenuti e deve essere compreso fra i 3 e i 10 anni a partire dalla loro effettiva disponibilità nell’ambito del pool, a meno che il loro ciclo di vita economica non sia più breve. È opportuno precisare il periodo di impegno esatto al fine di garantire la certezza del diritto.

Al fine di rendere visibili ai cittadini i risultati delle azioni intraprese nell’ambito del meccanismo, è opportuno prevedere adeguate disposizioni di visibilità per i mezzi di risposta dell’ECPP e di rescEU utilizzati per le operazioni di risposta.

Conformemente all’articolo 12, paragrafo 5, della decisione n. 1313/2013/UE, che prevede che gli Stati membri possano impegnarsi nell’uso nazionale delle risorse di rescEU laddove non utilizzate o necessarie per le operazioni di risposta nell’ambito del meccanismo unionale di protezione civile, gli Stati membri che ospitano risorse di rescEU di natura consumabile dovrebbero essere autorizzati a donarle.

Detta possibilità mira a garantire la gestione sostenibile delle scorte di rescEU per quanto attiene alle risorse che presumibilmente non saranno utilizzate per le operazioni di risposta nell’ambito del meccanismo unionale di protezione civile prima della scadenza del loro ciclo di vita operativo. Tale donazione di risorse consumabili consente un utilizzo decisamente più efficiente dal punto di vista dei costi. Ciò dovrebbe avvenire previo consenso della Commissione. In coordinamento con la Commissione, gli Stati membri che ospitano risorse di rescEU dovrebbero essere autorizzati a donare tali risorse qualora prossime alla scadenza, al fine di garantirne l’utilizzo.

Laddove offrano assistenza, gli Stati membri dovrebbero garantire che l’assistenza offerta sia di qualità appropriata e adatta all’uso previsto.

Per l’ECPP dovrebbero essere stabiliti obiettivi di capacità in materia di mezzi di risposta. La Commissione dovrebbe valutare regolarmente la relativa idoneità in base ai rischi individuati nelle valutazioni nazionali dei rischi e in altre fonti di informazione. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti informati sui progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi in materia di mezzi di risposta.

Il programma di formazione, esercitazioni e scambio di esperti del meccanismo rimane fondamentale per la preparazione degli addetti della protezione civile e del personale che gestisce le emergenze, nonché per i mezzi di risposta, mobilitati nell’ambito del meccanismo. Conformemente all’ambito di applicazione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE, il programma dovrebbe comprendere le fasi di prevenzione, preparazione e risposta.

Al fine di rafforzare la resilienza alle catastrofi nell’ambito della protezione civile, gli insegnamenti individuati dovrebbero essere attuati in modo esaustivo, coprire l’intero ciclo di gestione delle catastrofi in materia di prevenzione, preparazione, risposta e recupero, ed essere sostenibili. È pertanto opportuno tenere in debito conto l’impatto dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale sui rischi di catastrofe. La prevenzione e la mitigazione dell’impatto ambientale delle catastrofi dovrebbero prestare particolare attenzione alla minimizzazione dell’impatto ambientale delle operazioni di protezione civile. Nel quadro del meccanismo, procedure operative chiare per la risposta alle catastrofi costituiscono un modo importante per garantire un’assistenza efficiente in caso di catastrofi, anche per le organizzazioni internazionali rilevanti di cui all’articolo 16, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE.

Al fine di garantire un coordinamento efficace dell’assistenza, l’ERCC dovrebbe condividere con gli Stati membri la propria valutazione delle necessità critiche e le proprie raccomandazioni in merito alla mobilitazione delle risorse del meccanismo sotto forma di resoconti analitici. Tale valutazione dovrebbe essere ad uso interno e basarsi sullo strumento di consulenza tecnico-scientifica («STAF»), sui sistemi di allerta rapida esistenti e su altre fonti di dati disponibili. La selezione dei mezzi di risposta dovrebbe basarsi su criteri specifici e oggettivi. La priorità dei mezzi specifici dovrebbe essere valutata dall’ERCC alla luce delle necessità e delle capacità operative correnti. Considerato il ruolo dell’ERCC nel coordinamento efficace dell’assistenza, sia gli Stati membri che forniscono assistenza sia il personale addetto ai mezzi di risposta dovrebbero tenere regolarmente informato l’ERCC sulla prestazione di assistenza.

Le risorse di rescEU sono messe a disposizione per le operazioni di risposta nell’ambito del meccanismo. A seguito di una richiesta di assistenza ai sensi dell’articolo 15 o dell’articolo 16 della decisione n. 1313/2013/UE, l’ERCC deve decidere in merito alla mobilitazione di tali risorse, in stretto coordinamento con lo Stato membro richiedente e lo Stato membro che possiede, affitta o noleggia le risorse di rescEU. È opportuno stabilire i criteri per le decisioni sulla mobilitazione e le procedure operative pertinenti al fine di garantire un processo decisionale efficace e trasparente. È inoltre opportuno fissare criteri per l’adozione di decisioni sulla mobilitazione in caso di contrasto delle richieste di utilizzo delle risorse di rescEU.

Le risorse di rescEU dovrebbero poter essere utilizzate a fini nazionali quando non sono utilizzate o necessarie per le operazioni di risposta nell’ambito del meccanismo. Dovrebbero essere stabilite norme appropriate per detto utilizzo a livello nazionale, al fine di garantire che le risorse di rescEU siano a disposizione e pronte per la mobilitazione nell’ambito del meccanismo nei tempi stabiliti dai pertinenti requisiti di qualità di ciascun tipo di risorsa di rescEU.

Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 10, secondo comma, della decisione n. 1313/2013/UE, in casi specifici gli Stati membri possono rifiutare di mobilitare il proprio personale addetto alle risorse di rescEU al di fuori dell’Unione. È opportuno stabilire norme per tali casi specifici.

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera i), della decisione n. 1313/2013/UE, devono essere stabilite norme che disciplinino il supporto della nazione ospitante. Le norme dovrebbero consentire allo Stato che fornisce l’assistenza di protezione civile e a quello che la riceve di accordarsi sul fatto che il supporto della nazione ospitante non debba essere fornito. Le norme dovrebbero inoltre richiedere l’istituzione di un punto di contatto nazionale di collegamento per facilitare la fornitura del supporto della nazione ospitante, ma non dovrebbero prevedere che il punto di contatto debba essere istituito in modo permanente o per ogni singola emergenza. È opportuno stabilire norme per consentire l’assistenza finanziaria dell’Unione per il preposizionamento dei mezzi di risposta.

La disponibilità di esperti tecnici, di coordinamento e di valutazione, nonché di capisquadra e vice capisquadra della squadra EUCP costituisce un elemento importante del meccanismo. È opportuno definire i compiti e i profili funzionali degli esperti nonché determinare la procedura per la loro mobilitazione.

L’articolo 23 della decisione n. 1313/2013/UE definisce le disposizioni relative al supporto in caso di catastrofe, in modo da facilitare una risposta rapida ed efficace con l’aiuto del meccanismo. È necessario stabilire un insieme più razionalizzato di norme e procedure che consentano agli Stati membri di richiedere il supporto dell’Unione e alla Commissione di gestire tali richieste.

È opportuno istituire norme che consentano il finanziamento delle risorse di trasporto e logistiche necessarie a garantire una risposta coordinata efficace ed efficiente alle catastrofi, conformemente all’articolo 23, paragrafo 4, della decisione n. 1313/2013/UE, che può assumere la forma di un polo logistico del meccanismo. L’istituzione di un polo logistico del meccanismo dovrebbe soddisfare le necessità individuate dall’ERCC, incluse le raccomandazioni operative dell’ERCC tramite il CECIS sull’ubicazione del polo logistico del meccanismo e le norme dettagliate relative alla distribuzione dell’assistenza in caso di catastrofi sia all’interno sia all’esterno dell’Unione.

È opportuno istituire norme che consentano all’ERCC di facilitare il coordinamento delle operazioni di evacuazione medica (MEDEVAC), sia all’interno sia all’esterno dell’Unione, una volta presentata una richiesta di assistenza ai sensi dell’articolo 15 o dell’articolo 16 della decisione n. 1313/2013/UE. Le norme che disciplinano l’assistenza dell’Unione dovrebbero consentire il finanziamento delle operazioni MEDEVAC, incluse le ulteriori azioni di supporto e complementari necessarie per facilitare il coordinamento di tale risposta nel modo più efficace, come l’istituzione di un polo.

Le sovvenzioni per le azioni di risposta concesse alle autorità competenti per facilitare gli aspetti operativi e amministrativi dell’assistenza dell’Unione ai sensi dell’articolo 22 della decisione n. 1313/2013/UE dovrebbero poter assumere la forma di sovvenzioni multi-azione.

Le decisioni di esecuzione 2014/762/UE e (UE) 2019/1310 dovrebbero essere abrogate.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la protezione civile,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Capo 1. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente decisione stabilisce le modalità di esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE per quanto riguarda:

  1. a) l’interazione tra il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze («ERCC») e i punti di contatto degli Stati membri;

  2. b) le componenti del sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza («CECIS») e l’organizzazione dello scambio di informazioni tramite il CECIS;

  3. c) l’individuazione di esperti, moduli, altri mezzi di risposta e squadre di supporto e assistenza tecnica («TAST») impegnati nel pool europeo di protezione civile («ECPP»);

  4. d) i requisiti tecnici minimi per moduli e TAST;

  5. e) le procedure di certificazione, ricertificazione e registrazione necessarie per il funzionamento dell’ECPP e di rescEU;

  6. f) l’individuazione delle carenze in termini di mezzi di risposta nell’ECPP e il modo in cui tali carenze devono essere colmate;

  7. g) l’individuazione degli obiettivi di capacità dell’ECPP;

  8. h) l’organizzazione di programmi di formazione, esercitazioni e scambio di esperti;

  9. i) l’individuazione e la promozione del programma sugli insegnamenti tratti;

  10. j) le procedure operative dell’ECPP e di rescEU per la risposta alle catastrofi all’interno e all’esterno dell’Unione e l’individuazione delle organizzazioni internazionali pertinenti;

  11. k) la procedura per l’invio delle squadre di protezione civile dell’Unione europea;

  12. l) l’organizzazione dell’assistenza dell’Unione nelle azioni di risposta.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

  1. (1) «richiedente assistenza»: uno Stato membro o un paese terzo colpito da una catastrofe, minacciato da una catastrofe imminente o che si prevede sarà colpito da una catastrofe imminente, le Nazioni Unite e relative agenzie e altre rilevanti organizzazioni internazionali, di cui all’allegato VI;

  2. (2) «assistenza di protezione civile»: esperti, moduli, altri mezzi di risposta o squadre di supporto e assistenza tecnica destinati alla protezione civile, con le relative apparecchiature e l’assistenza in natura, compresi i materiali di soccorso o le forniture necessarie per alleviare le conseguenze immediate di una catastrofe;

  3. (3) «squadra di supporto e assistenza tecnica («TAST»)»: le risorse umane e materiali assegnate da uno o più Stati membri per svolgere compiti logistici e di supporto;

  4. (4) «squadra di protezione civile dell’Unione europea» («squadra EUCP»): una squadra composta da esperti e, laddove necessario, da una TAST, che viene selezionata e inviata dall’ERCC in base a un mandato relativo a una richiesta di competenze in materia di prevenzione o preparazione o di risposta alle emergenze nel contesto di una richiesta di assistenza in corso;

  5. (5) «altro mezzo di risposta»: un accordo autosufficiente, autonomo, impiegabile e predefinito in base ai compiti e alle esigenze dei mezzi degli Stati membri o una squadra operativa mobile degli Stati membri. Rappresenta una combinazione di mezzi umani e materiali che può essere caratterizzata in termini della sua capacità di intervento o del o dei compiti che è in grado di svolgere, per i quali non sono definiti requisiti tecnici minimi. «Altri mezzi di risposta» comprende anche le forniture di soccorso;

  6. (6) «ciclo di vita operativo»: il periodo totale di tempo durante il quale un mezzo è tecnicamente in grado di svolgere la propria funzione conformemente ai relativi requisiti di qualità, tenendo conto delle rispettive componenti;

  7. (7) «mezzo di risposta preimpegnato nell’ECPP»: un mezzo di risposta offerto da uno Stato membro per la registrazione nel pool europeo di protezione civile per il quale la Commissione ha formalmente notificato allo Stato membro offerente il completamento della certificazione.

Capo 2. Centro di coordinamento della risposta alle emergenze («ercc»)

Art. 3 Interazione tra l’ERCC e i punti di contatto degli Stati membri

1. Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto nazionale per l’ERCC, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La designazione viene trasmessa utilizzando il «modello paese» di cui all’allegato I.

2. L’ERCC opera in stretto collegamento con i punti di contatto degli Stati membri per svolgere i propri compiti ordinari e le operazioni di risposta di cui alla presente decisione e alla decisione n. 1313/2013/UE.

Capo 3. Sistema comune di comunicazione e di informazione in caso di emergenza («cecis»)

Art. 4 Livelli del CECIS

Il CECIS è composto da tre elementi:

  1. a) un livello di rete che collega le autorità competenti, i punti di contatto negli Stati membri e l’ERCC;

  2. b) un livello di applicazione costituito dalle banche dati e dagli altri sistemi di informazione necessari al funzionamento del meccanismo unionale di protezione civile e in particolare per:

    1. i) trasmettere le notifiche;

    2. ii) garantire la comunicazione e lo scambio di informazioni tra l’ERCC e le autorità competenti e i punti di contatto;

    3. iii) comunicare gli insegnamenti tratti dagli interventi, nonché la documentazione e le procedure operative;

  3. c) un livello di sicurezza, costituito dall’insieme di sistemi, norme e procedure necessari per garantire l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati immagazzinati e scambiati tramite il CECIS.

Art. 5 Sicurezza delle informazioni

1. Il CECIS è in grado di gestire in modo sicuro documenti, banche dati e sistemi d’informazione tramite i servizi transeuropei sicuri per la comunicazione telematica tra amministrazioni (s-TESTA) o rete analoga.

2. Per la trasmissione dei documenti e delle informazioni classificati di livello «EU CONFIDENTIAL/CONFIDENTIEL UE» (UE riservatissimo) o superiore valgono disposizioni specifiche convenute tra originatore e destinatari(o), conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione6.

Art. 6 Informazioni e aggiornamenti

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni opportune tramite il modello paese di cui all’allegato I.

2. Gli Stati membri trasmettono informazioni sui punti di contatto ed eventualmente su altri servizi competenti in caso di catastrofi naturali, tecnologiche, chimiche, biologiche, radiologiche, nucleari e di altre catastrofi ambientali provocate dall’uomo, compreso l’inquinamento marino.

3. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione eventuali modifiche delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. La banca dati del CECIS contiene una sezione specifica con informazioni sulla registrazione e sulla disponibilità di mezzi di risposta nell’ECPP e in rescEU. La Commissione garantisce che i punti di contatto nazionali della protezione civile dispongano di un accesso continuo.

5. Gli Stati membri assicurano il costante aggiornamento dello status di disponibilità e di ogni altro dato fattuale riguardante le caratteristiche pertinenti di tutti i mezzi di risposta registrati nell’ECPP, contenuti nella sezione dedicata della banca dati del CECIS.

6. Se necessario, gli Stati membri possono consentire ad altre autorità nazionali pertinenti o alle autorità competenti designate di accedere al CECIS.

Art. 7 Gruppo utenti CECIS

Un gruppo di utenti, composto da rappresentanti degli Stati membri, assiste la Commissione nelle fasi di convalida, collaudo e ulteriore sviluppo del CECIS.

Art. 8 Attuazione e ulteriore sviluppo

1. La Commissione gestisce e sviluppa il CECIS, tenendo presenti esigenze e richieste degli Stati membri.

2. Gli Stati membri predispongono sul territorio nazionale l’ambiente informatico adatto al CECIS, in linea con gli impegni sottoscritti tramite il «modello di scheda del paese» di cui all’allegato I.

Art. 9 Applicazione CECIS per l’inquinamento marino

1. La Commissione può assicurare agli Stati membri e all’Agenzia europea per la sicurezza marittima la disponibilità di un’applicazione CECIS dedicata all’inquinamento marino, che rispecchi i requisiti specifici di risposta agli incidenti marittimi.

2. L’applicazione specializzata CECIS è accessibile anche ai paesi terzi che condividono un bacino marittimo regionale con l’Unione. La Commissione può inoltre concedere un accesso ad hoc ai segretariati delle convenzioni marittime regionali pertinenti.

Capo 4. Esperti, moduli, altri mezzi di risposta e squadre di supporto e assistenza tecnica («tast»)

Art. 10 Registrazione di esperti, moduli, altri mezzi di risposta e TAST

1. Gli Stati membri registrano nella banca dati CECIS le informazioni sui relativi esperti, moduli e altri mezzi di risposta di cui all’articolo 9, paragrafo 6, della decisione n. 1313/2013/UE. Gli stessi devono inoltre registrare le proprie TAST in tale banca dati.

2. La Commissione monitora l’accuratezza delle informazioni trasmesse per la registrazione.

3. Gli esperti, i moduli, gli altri mezzi di risposta e le TAST preimpegnati nell’ECPP sono registrati nella banca dati CECIS e individuati come tali.

4. Gli Stati membri aggiornano le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 secondo necessità.

Art. 11 Composizione delle squadre EUCP, dei moduli, degli altri mezzi di risposta e delle TAST

1. Le squadre EUCP, i moduli, gli altri mezzi di risposta e le TAST possono essere composti da mezzi forniti da uno o più Stati membri.

2. Quando un modulo, un altro mezzo di risposta o una TAST si compongono di più di una componente operativa, il loro invio in un intervento può essere limitato alle componenti necessarie per quell’intervento.