Decisione (UE) 2025/853 del Consiglio del 14 aprile 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nell’ambito della seconda sessione dell’Autorità di sorveglianza istituita a norma del protocollo di Lussemburgo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L’Unione ha approvato il protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali («convenzione di Città del Capo»), adottato a Lussemburgo il 23 febbraio 2007 («protocollo di Lussemburgo»), mediante la decisione 2014/888/UE del Consiglio 11 e ha acquisito lo status di organizzazione regionale di integrazione economica nell’ambito di tale protocollo.
Nella sua seconda sessione del 23 aprile 2025, tra gli altri punti all’ordine del giorno, l’Autorità di sorveglianza istituita a norma dell’articolo XII del protocollo di Lussemburgo («Autorità di sorveglianza») dovrebbe rivedere il proprio statuto e regolamento interno e approvare le norme tipo riguardanti l’identificazione permanente del materiale rotabile ferroviario, elaborate nell’ambito del Comitato per i trasporti interni della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite («norme tipo»), quali modificate il 13 novembre 2024 (revisione 2).
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nell’ambito della seconda sessione dell’Autorità di sorveglianza, poiché la proposta di revisione delle norme tipo da parte dell’Autorità di sorveglianza è tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio 22, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione 33 e la decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione 44. Inoltre, le modifiche dello statuto e del regolamento interno che l’Autorità di sorveglianza deve adottare sono tali da incidere in modo determinante sulla partecipazione dell’Unione a tale organo.
Ci si aspetta che l’Autorità di sorveglianza modifichi il proprio statuto, che definisce aspetti quali la personalità giuridica, i compiti e il quadro amministrativo dell’Autorità, come previsto dalla convenzione di Città del Capo e dal protocollo di Lussemburgo. Le modifiche previste dello statuto chiariscono la definizione di Stato parte specificando che nello statuto qualsiasi riferimento a uno Stato parte è anche un riferimento a un’organizzazione regionale, il che incide sulla partecipazione dell’Unione a tale organo, e dovrebbero pertanto essere sostenute.
Ci si aspetta che l’Autorità di sorveglianza modifichi il proprio regolamento interno al fine di chiarire le norme sull’esercizio del voto a maggioranza qualificata e di introdurre nuove norme sull’organizzazione delle riunioni intermedie urgenti. La possibilità di trasmettere i documenti relativi a riunioni urgenti con solo tre settimane di anticipo rispetto all’inizio della riunione può tuttavia comportare notevoli difficoltà per la procedura di coordinamento delle posizioni dell’Unione e la compilazione di un elenco di questioni urgenti potrebbe conferire automaticamente un carattere urgente a questioni che di fatto non lo sono. Le modifiche del regolamento interno dell’Autorità di sorveglianza dovrebbero pertanto essere sostenute, eccetto la modifica dei termini per la presentazione dei documenti per la riunione senza specificare le questioni che possono essere considerate urgenti, allo scopo di garantire che l’Unione sia effettivamente in grado di coordinare le posizioni su questioni di rilevanza per l’Unione.
Il protocollo di Lussemburgo deve basarsi su un chiaro sistema di identificazione e marcatura del materiale rotabile ferroviario fondato su norme internazionali. Le norme tipo forniscono un quadro per l’attribuzione dell’identificatore URVIS e la sua marcatura sul materiale rotabile ferroviario. Nell’interesse dell’applicazione del protocollo di Lussemburgo sono proposti lievi aggiornamenti di tali norme. L’approvazione delle norme tipo come modificate il 13 novembre 2024 (revisione 2) ai fini del regolamento del registro internazionale delle garanzie riguardanti materiale rotabile dovrebbe pertanto essere sostenuta,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella seconda sessione dell’Autorità di sorveglianza istituita a norma del protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, adottato a Lussemburgo il 23 febbraio 2007 («Autorità di sorveglianza»), figura nell’allegato della presente decisione.
I rappresentanti dell’Unione nella riunione dell’Autorità di sorveglianza possono concordare lievi modifiche delle posizioni espresse nell’allegato della presente decisione senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2025 Per il Consiglio Il presidente K. Kallas