Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 5 maggio 2025 sulle norme che disciplinano l'accesso al Parlamento europeo C/2025/2744
Testo vigente
L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,
- visto il regolamento, in particolare gli articoli 25 e 126,
- viste le disposizioni delle legislazioni nazionali in materia di sicurezza e di rischi di incendio e di panico, in particolare quelle relative alla capacità massima di accoglienza degli edifici e delle strutture,
Il Parlamento europeo è un’istituzione aperta ai cittadini e impegnata a favore della trasparenza, e dovrebbe garantire un adeguato livello di sicurezza e protezione a tutti gli utenti dei suoi locali. Pertanto, esso dovrebbe poter adottare le misure necessarie per mantenere l’ordine in tutti i suoi locali.
Al fine di agevolare la concessione dell’accesso ai locali del Parlamento e il relativo controllo, un titolo di accesso dovrebbe essere fornito come documento di identificazione a tutte le persone cui è concesso l’accesso ai locali del Parlamento. Esso dovrebbe comprendere un insieme di diritti di accesso associati alla categoria di utenti a cui appartiene il titolare ed è strettamente personale e non trasferibile.
Dal momento che una persona può appartenere a più di una categoria di utenti, è necessaria una maggiore chiarezza circa la funzione sulla base della quale una persona è autorizzata ad accedere ai locali del Parlamento. Per ragioni di certezza del diritto, è quindi importante assicurare che l’accesso sia accordato sulla base di un’unica funzione. Pertanto una persona non dovrebbe poter detenere più di un titolo di accesso attivo in qualsiasi momento.
È opportuno agevolare l’accesso delle persone con le quali i deputati hanno un legame professionale diretto o un legame personale, come i figli, il coniuge o il partner stabile di un’unione di fatto, i quali richiedono un accesso regolare ai locali del Parlamento.
Il Presidente o, per delega, il Segretario generale, dovrebbe avere il potere di negare l’accesso ai locali del Parlamento per un periodo di tempo determinato qualora tale diniego sia nell’interesse del Parlamento, in particolare qualora tale diniego sia giustificato al fine di garantire la sicurezza e la protezione interne del Parlamento o il mantenimento dell’ordine interno. In particolare, essi dovrebbero avere il potere di negare l’accesso ai locali del Parlamento, per un periodo di tempo determinato, ai visitatori che non hanno rispettato le norme applicabili. La durata di tale periodo dovrebbe essere proporzionata al grado del mancato rispetto delle norme applicabili.
Al fine di garantire la sicurezza e la protezione o di mantenere l’ordine all’interno dei locali del Parlamento, nonché al fine di consentire al Parlamento di ascoltare la persona interessata prima dell’adozione di una decisione definitiva, dovrebbe inoltre essere possibile un diniego di accesso preliminare. La durata di tale diniego di accesso preliminare ai locali del Parlamento dovrebbe essere limitata a sei settimane e tale diniego dovrebbe poter essere revocato in qualsiasi momento con decisione del Presidente o, per delega, del Segretario generale.
Qualora sia stato ordinato a una persona di lasciare i locali del Parlamento, l’interesse del Parlamento nel negare in via preliminare l’accesso di tale persona ai suoi locali può essere considerato prevalente. Pertanto, in tale situazione, un rifiuto di accesso preliminare dovrebbe essere direttamente applicabile a norma della presente decisione. In altre situazioni, la decisione di imporre un diniego di accesso preliminare dovrebbe essere adottata qualora ciò sia nell’interesse del Parlamento,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Campo di applicazione
La presente decisione disciplina l’accesso ai locali del Parlamento europeo.
Art. 2 Accesso ai locali del Parlamento europeo
1. I deputati godono del diritto di accesso permanente ai locali del Parlamento per tutta la durata del loro mandato. Vi hanno accesso 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
2. Gli assistenti parlamentari accreditati e i tirocinanti dei deputati che lavorano nei locali del Parlamento godono del diritto di accesso permanente ai locali del Parlamento per il periodo stabilito nel loro contratto.
3. I deputati possono richiedere, sotto la propria responsabilità, l’accesso permanente ai locali del Parlamento per un massimo di sei persone con le quali hanno un legame professionale diretto o un legame personale che richiede un accesso regolare ai locali del Parlamento.
4. I deputati possono invitare a visitarli nei locali del Parlamento un numero massimo di nove persone al giorno nei giorni lavorativi e durante l’orario di apertura degli uffici.
5. I presidenti dei gruppi politici e i membri dell’Ufficio di presidenza possono invitare a visitarli nei locali del Parlamento un numero massimo di 15 persone al giorno nei giorni lavorativi e durante l’orario di apertura degli uffici.
6. I visitatori di cui ai paragrafi 4 e 5 sono ricevuti dal deputato che ha formulato l'invito, dall'assistente o dal tirocinante di tale deputato in uno degli ingressi del Parlamento. Sono accompagnati costantemente dal deputato, dall'assistente o dal tirocinante di tale deputato per tutta la durata della loro visita nei locali del Parlamento
7. Gli ex deputati hanno diritto di accedere quotidianamente ai locali del Parlamento nei giorni lavorativi e durante l’orario di apertura degli uffici. Possono invitare come accompagnatori i figli, il coniuge o il partner stabile di un’unione di fatto.
8. I questori possono stabilire norme di attuazione relative alle modalità di accesso dei deputati e degli ex deputati.
9. I questori stabiliscono le norme relative all’accesso ai locali del Parlamento per i rappresentanti di interessi iscritti nel registro per la trasparenza e per i gruppi di visitatori quali definiti dalla decisione dell’Ufficio di presidenza del 16 dicembre 2002 sulla regolamentazione concernente l’accoglienza di gruppi di visitatori e sui programmi Euroscola, Euromed-Scola ed Euronest-Scola.
10. Il Segretario generale stabilisce le norme relative all’accesso ai locali del Parlamento per tutti i tipi di personale, i rappresentanti dei media e i membri del corpo diplomatico e per tutti gli altri visitatori.
11. Il Segretario generale crea un nuovo registro di ingresso per tutte le persone di età superiore ai 18 anni che visitano i locali del Parlamento, con l’indicazione della data, dell’ora e dello scopo della visita. Tale registro di ingresso non si applica ai giornalisti accreditati, ai membri e al personale di altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione.
Art. 3 Accesso ai parcheggi
1. Conformemente alla decisione dell’Ufficio di presidenza del 2 maggio 2022 sulla regolamentazione concernente i parcheggi per i deputati al Parlamento europeo, i deputati hanno il diritto di utilizzare i parcheggi nei locali del Parlamento.
2. Altre categorie di utenti sono autorizzate a utilizzare i parcheggi nei locali del Parlamento conformemente alle norme interne sui parcheggi del Parlamento emanate dal Segretario generale.
3. I questori possono stabilire norme di attuazione relative all’accesso ai parcheggi per i deputati e gli ex deputati.
Art. 4 Titolo di accesso
1. Un titolo di accesso è un documento di identificazione che comprende un insieme di diritti di accesso ai locali del Parlamento. Tali diritti di accesso sono attribuiti in base alla categoria di utenti a cui appartiene il titolare.
2. Una persona ha il diritto di disporre di un unico titolo di accesso attivo per un dato periodo.
3. Il titolo di accesso è strettamente personale e non trasferibile. Il titolare non può utilizzarlo per consentire l’accesso ai locali del Parlamento ad altre persone.
4. Tutte le persone che accedono ai locali del Parlamento sono tenute a esibire il loro titolo di accesso per tutta la durata della loro visita nei locali del Parlamento.
5. I titolari sono responsabili di eventuali usi impropri del loro titolo di accesso. I titoli di accesso rimangono di proprietà del Parlamento. I titolari restituiscono il titolo di accesso quando esso non soddisfa più i criteri in base ai quali è stato rilasciato. I titolari sono altresì tenuti a segnalare la perdita o il furto dei titoli di accesso ai servizi competenti del Parlamento.
6. Il Segretario generale stabilisce le misure di attuazione relative alla progettazione e agli aspetti tecnici dei titoli di accesso. Può delegare tale potere al direttore generale della Sicurezza e della protezione.
Art. 5 Accesso a zone specifiche
1. La designazione di zone specifiche riservate ai deputati è stabilita dai questori.
2. L’accesso a zone specifiche diverse da quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere oggetto di disposizioni specifiche adottate con decisione del Segretario generale.
Art. 6 Sicurezza e protezione
1. Salvo disposizioni specifiche contenute nella presente decisione e nella regolamentazione concernente la sicurezza e la protezione al Parlamento europeo1 (decisione dell’Ufficio di presidenza del 15 gennaio 2018), il Parlamento applica nei suoi locali le regolamentazioni in materia di sicurezza e protezione, segnatamente di sicurezza antincendio, dello Stato membro in cui sono ubicati.
2. Quando si verifica una situazione di rischio specifico, il Presidente adegua, su proposta del Segretario generale, il livello dello stato di allerta, che può includere limitazioni di accesso, conformemente agli articoli da 12 a 14 della decisione dell’Ufficio di presidenza del 15 gennaio 2018.
3. Il Segretario generale può adottare misure di attuazione in riferimento ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo conformemente alla politica di sicurezza e di protezione definita dall’Ufficio di presidenza.
Art. 7 Situazioni eccezionali
1.
Fatte salve le altre norme applicabili, il Presidente può consentire o negare l’accesso ai locali del Parlamento qualora ciò sia giustificato dalle circostanze eccezionali di cui all’articolo 244 del regolamento del Parlamento o dagli interessi del Parlamento. In particolare, il Presidente può negare l’accesso ai locali del Parlamento qualora ciò sia giustificato, tra l’altro, al fine di garantire la sicurezza e la protezione interne del Parlamento o di mantenere l’ordine interno.
Prima di adottare una decisione definitiva in conformità del primo comma, il Presidente può adottare una decisione che nega in via preliminare l’accesso ai locali del Parlamento alla persona interessata.
2. L’accesso ai locali del Parlamento è negato in via preliminare a una persona alla quale sia stato ordinato di lasciare i locali del Parlamento fino a quando:
a) il Presidente adotta una decisione che nega l’accesso ai locali del Parlamento nei confronti di tale persona, in conformità del paragrafo 1;
b) il Presidente adotta una decisione che revoca il diniego di accesso preliminare nei confronti di tale persona; oppure
c) è trascorso un periodo di sei settimane a decorrere dal giorno in cui è stato ordinato a tale persona di lasciare i locali del Parlamento.
3. Il Presidente può delegare al Segretario generale i poteri di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Art. 8 Mancato rispetto della presente decisione
1. Se un deputato non rispetta la presente decisione, può applicarsi l’articolo 183 del regolamento.
2. Se un ex deputato non rispetta la presente decisione, si applica l’articolo 7 della decisione dell’Ufficio di presidenza del 17 aprile 2023 relativa agli ex deputati.
3. Se una persona diversa da un deputato o da un ex deputato non rispetta la presente decisione può essere espulsa dai locali del Parlamento in applicazione della decisione dell’Ufficio di presidenza del 15 gennaio 2018 e il Segretario generale può decidere di ritirarle il titolo di accesso.
Art. 9 Abrogazione
La presente decisione abroga e sostituisce la decisione dell’Ufficio di Presidenza dell’8 maggio 2023 sulle norme che disciplinano l’accesso al Parlamento europeo.
Art. 10 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.