Decisione (PESC) 2025/889 del Consiglio del 12 maggio 2025 a sostegno della rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione e il disarmo
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa.
Il 19 novembre 2018 il Consiglio ha adottato la strategia dell’UE contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni dal titolo «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini».
L’8 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato le sue conclusioni e un documento dal titolo «Nuove linee d’azione dell’Unione europea nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e relativi vettori», secondo cui l’azione dell’Unione volta a contrastare la proliferazione potrebbe trarre vantaggio dal supporto fornito da una rete non governativa di non proliferazione, che riunisca le istituzioni di politica estera e i centri di ricerca specializzati nei settori strategici dell’Unione, pur appoggiandosi su reti utili già esistenti. Una siffatta rete potrebbe essere estesa alle istituzioni dei paesi terzi.
Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/430/PESC1, che ha istituito la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione e ha demandato l’attuazione sotto il profilo tecnico della decisione al consorzio dell’UE per la non proliferazione («consorzio»). A tale decisione hanno fatto seguito le decisioni 2014/129/PESC2, (PESC) 2017/6323, (PESC) 2017/11954, (PESC) 2018/2995, (PESC) 2021/6486 e (PESC) 2022/5977, a sostegno delle attività della rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione.
La scelta del consorzio quale unico beneficiario di una sovvenzione è motivata, nella fattispecie, dalla volontà dell’Unione, appoggiata dagli Stati membri, di proseguire la proficua cooperazione del consorzio con la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione. Il consorzio è gestito da sei gruppi di riflessione e si appoggia a una rete consolidata di oltre 100 gruppi di riflessione, centri di ricerca e dipartimenti universitari che raggruppa la quasi totalità delle competenze non governative in materia di non proliferazione e disarmo nell’Unione, comprese entità in tutti gli Stati membri,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Al fine di contribuire all’attuazione rafforzata della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e della strategia dell’UE contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni, si prosegue il sostegno delle attività della rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione e il disarmo al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
a) incoraggiare la ricerca e il dibattito in campo politico e in materia di sicurezza all’interno delle società civili, in particolare tra gli esperti, i ricercatori e gli accademici, sulle misure volte a prevenire e combattere la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e relativi vettori, nonché la proliferazione delle armi convenzionali, compreso il controllo delle esportazioni;
b) fornire ai partecipanti dei pertinenti organi preparatori del Consiglio l’opportunità di consultare la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione e il disarmo sulle questioni di cui alla lettera a);
c) sostenere la riflessione e il processo decisionale in seno al Consiglio sulle questioni di cui alla lettera a), in particolare fornendo relazioni o raccomandazioni, o entrambe, all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») e agli Stati membri;
d) contribuire a rafforzare la consapevolezza dei paesi terzi sulle sfide della proliferazione e del disarmo e promuovere la necessità di agire per affrontare tali sfide in cooperazione con l’Unione, anche nel quadro di consessi multilaterali;
e) contribuire allo sviluppo di competenze e capacità istituzionale in relazione alle questioni di cui alla lettera a) nell’ambito dei gruppi di riflessione e dei governi nell’Unione e nei paesi terzi, anche rafforzando l’educazione in merito, sensibilizzando le generazioni più giovani e promuovendo la prossima generazione di ricercatori e operatori, in particolare le donne.
2.
Il progetto che sarà sostenuto dall’Unione comprende le seguenti attività specifiche:
a) organizzazione di una conferenza annuale ogni anno civile;
b) organizzazione di una riunione consultiva annuale ogni anno civile;
c) organizzazione di seminari ad hoc, eventi collaterali e riunioni informative con esperti;
d) pubblicazione di documenti programmatici;
e) promozione e rafforzamento dell’istruzione, attraverso infrastrutture e corsi di apprendimento elettronico, un polo di risorse didattiche e un corso di formazione per sensibilizzare alla questione della proliferazione;
f) promozione delle questioni relative a non proliferazione e disarmo presso le giovani donne e la prossima generazione, attraverso un programma di tirocinio e l’iniziativa «Young Women and Next Generation»;
g) le visite annuali dei borsisti delle Nazioni Unite sul disarmo presso le istituzioni dell’Unione a Bruxelles;
h) attività di sensibilizzazione e comunicazione, comprese la gestione del sito web del consorzio dell’UE per la non proliferazione («consorzio») e della piattaforma della rete e la produzione di un podcast.
Una descrizione particolareggiata del progetto figura nell’allegato.
Art. 2
1. L’alto rappresentante è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’attuazione sotto il profilo tecnico delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è realizzata dal consorzio, composto dalla Fondation pour la recherche stratégique (FRS), dal Peace Research Institute Frankfurt (PRIF), dall’International Institute for Strategic Studies Europe (IISS-Europe), dallo Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), dall’Istituto Affari Internazionali (IAI) di Roma e dal Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation (VCDNP).
3. Il consorzio provvede all’attuazione sotto il profilo tecnico delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine l’alto rappresentante stabilisce le necessarie modalità con il consorzio.
4. Gli Stati membri e il servizio europeo per l’azione esterna propongono priorità e temi di interesse specifico da valutare nell’ambito dei programmi di ricerca del consorzio, che saranno esaminati in documenti di lavoro e seminari, conformemente alle politiche dell’Unione.
Art. 3
1. L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione del progetto che riguarda le attività di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è pari a 4500000 EUR.
2. Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell’Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese indicate al paragrafo 1. A tal fine essa conclude una convenzione di sovvenzione con il consorzio. La convenzione prevede che il consorzio assicuri al contributo dell’Unione una visibilità commisurata alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere la convenzione di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle eventuali difficoltà di detto processo e sulla data di conclusione della convenzione.
Art. 4
1. L’alto rappresentante riferisce al Consiglio sull’attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche elaborate dal consorzio. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.
2. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari del progetto di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Art. 5
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data della conclusione della convenzione di cui all’articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti 6 mesi dopo la sua adozione se tale convenzione non è stata conclusa entro quel termine.
Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2025 Per il Consiglio Il presidente B. Nowacka