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Decisione (UE) 2025/942 del Consiglio del 12 maggio 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra1 («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione») è stato concluso dall’Unione e dalla Comunità europea dell’energia atomica il 30 dicembre 2020 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2021.

L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, in particolare il protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte («protocollo»), prevede un solido quadro giuridico per la cooperazione finalizzata alla lotta contro la frode e al recupero dei crediti. Tale cooperazione trae vantaggio dalla maggior parte degli strumenti attualmente utilizzati dagli Stati membri per la cooperazione amministrativa e il recupero dei crediti.

Il comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione («comitato commerciale specializzato») ha l’incarico di formulare raccomandazioni e adottare decisioni al fine di garantire il funzionamento e l’attuazione corretti del protocollo.

Il comitato commerciale specializzato è tenuto ad adottare una decisione relativa alla procedura relativa a un’attuazione e un funzionamento corretti del protocollo e a stabilire i moduli standard per le comunicazioni.

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato commerciale specializzato, poiché la decisione sui moduli standard per le comunicazioni vincolerà l’Unione.

In considerazione dell’evoluzione del sistema di scambio di informazioni (Exchange of Forms – EoF) di cui all’allegato II della decisione di esecuzione C(2019)2866 della Commissione e della necessità di allineare i moduli standard a norma dell’articolo PIVA.19, paragrafo 1, alla decisione di esecuzione, come pure della conseguente necessità che la posizione dell’Unione tenga conto di tali sviluppi, è opportuno stabilire disposizioni in materia di cooperazione e coordinamento, in linea con il principio di leale cooperazione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea, per la definizione della posizione dell’Unione.

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio2, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 28 aprile 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione («comitato commerciale specializzato») figura nel progetto di decisione accluso alla presente decisione.

Art. 2

1. La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato commerciale specializzato per quanto riguarda ulteriori adeguamenti dei moduli standard per le comunicazioni a norma dell’articolo PVAT.19, paragrafo 1, sostiene tali adeguamenti, a condizione che siano strettamente necessari ad allineare i moduli standard al sistema di scambio di informazioni (Exchange of Forms – EoF) di cui all’allegato II della decisione di esecuzione C(2019)2866 della Commissione.

2. A tal fine, la Commissione trasmette al Consiglio un documento scritto che illustra in dettaglio gli adeguamenti previsti di cui al paragrafo 1. Tale documento scritto perviene al Consiglio con sufficiente anticipo rispetto alla riunione pertinente del comitato commerciale specializzato per permettere la discussione e l’approvazione della definizione della posizione che deve essere espressa a nome dell’Unione alla riunione o, a seconda dei casi, al completamento di una procedura scritta del comitato commerciale specializzato nella quale questo decide in merito agli adeguamenti dei moduli standard.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2025 Per il Consiglio Il presidente B. Nowacka