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Decisione (PESC) 2025/904 del Consiglio del 13 maggio 2025 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC1.

Il Consiglio ha accertato che esiste una relazione di reciproco vantaggio e sostegno tra il governo della Federazione russa e gli imprenditori di spicco che operano in Russia. In particolare, il governo della Federazione russa ha sistematicamente consentito a imprenditori russi di spicco di accumulare la loro ricchezza attraverso lo sfruttamento di risorse naturali e di altre risorse pubbliche. In tale contesto, sono stati dati sostegno politico e accesso privilegiato alle risorse statali ad imprenditori di spicco, in cambio della loro lealtà e dello stretto allineamento delle loro azioni agli interessi del regime, ed essi sono stati essenziali per il loro successo economico. Le decisioni del Consiglio nei confronti di taluni imprenditori di spicco si sono basate tra l'altro su una valutazione dell'importanza delle loro attività per l’economia russa e in considerazione del loro status socioeconomico osservato al momento dell’iniziale inserimento nell’elenco.

Il Consiglio ha stimato che, dopo l'imposizione di misure restrittive da parte dell’Unione in risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, gli imprenditori di spicco che operano in Russia continuano a trarre vantaggio dal governo della Federazione russa, e viceversa. Tale vantaggio è derivato in particolare da decisioni del governo della Federazione russa tese ad attenuare l'impatto delle misure restrittive dell'Unione nei confronti di persone ed entità inserite in elenco. Tali decisioni comprendono la legislazione che consente a tali persone ed entità di occultare gli assetti proprietari rilevanti, proteggendo di fatto le loro attività e i loro interessi, il che dimostra ulteriormente la perdurante relazione di interdipendenza tra gli imprenditori di spicco e il governo della Federazione russa. Inoltre, l'accesso ai registri delle imprese è stato ristretto sempre di più, il che limita le possibilità di ottenere informazioni affidabili su partecipazioni e attività commerciali in Russia. In assenza di poteri di indagine in Russia, la valutazione effettuata dalle autorità dell'Unione si basa su fonti di informazioni disponibili pubblicamente. In tali circostanze particolari, il Consiglio ha riscontrato difficoltà crescenti nell'ottenere prove specifiche e informazioni oggettive in merito all'importanza economica, al capitale sociale, alle attività commerciali o alla situazione professionale e socioeconomica di persone che il Consiglio ha identificato come imprenditori di spicco dopo il febbraio 2022. Nei casi in cui la legislazione russa consente la soppressione o l'occultamento di informazioni contenute nei registri pubblici o nelle banche dati nazionali, o l'inserimento in essi di informazioni false o fuorvianti, si ritiene opportuno ritenere accurate le ultime informazioni disponibili antecedenti al 24 febbraio 2022, a meno che siano disponibili informazioni più recenti e affidabili.

Il Consiglio ha inoltre rilevato che taluni imprenditori di spicco hanno attuato pratiche sistematiche quali il trasferimento di azioni o le dimissioni da funzioni direttive, spesso al fine di nascondere le loro attività o eludere le misure restrittive dell’Unione, mantenendo al contempo il controllo sulle risorse a loro disposizione. Il Consiglio ritiene pertanto che dovrebbero essere designati quali persone inserite in elenco, se del caso, persone che hanno partecipato a o hanno consentito trasferimenti di proprietà, controllo o vantaggio economico degli interessi commerciali di imprenditori di spicco che operano in Russia, al fine di evitare il rischio di vanificare le misure restrittive dell’Unione e di accrescere la pressione esercitata sul governo della Federazione russa affinché ponga termine alla guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina.

È altresì opportuno presumere che eventuali modifiche dell'assetto proprietario relativo agli imprenditori di spicco o delle funzioni svolte dagli imprenditori di spicco a seguito del loro iniziale inserimento in elenco non incidano sulla loro situazione socioeconomica dimostrata al momento dell'iniziale inserimento in elenco. È inoltre opportuno presumere che i trasferimenti effettuati il 24 febbraio 2022 o in una data successiva in cui siano coinvolti direttamente o indirettamente imprenditori di spicco abbiano agevolato l'occultamento delle partecipazioni o del controllo, vanificando in tal modo considerevolmente le misure restrittive dell'Unione.

È pertanto giustificato mantenere la designazione degli imprenditori di spicco quali persone inserite in elenco in base ai criteri di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC, a meno che le asserzioni relative a trasferimenti di azioni, dimissioni da funzioni o azioni analoghe siano sostenute da informazioni recenti e affidabili, che possono essere ragionevolmente considerate sufficienti a ritenere che la situazione delle persone inserite in elenco interessate sia cambiata in modo significativo, dimostrando dunque che tali persone non soddisfano più i pertinenti criteri. Tale cambiamento della situazione potrebbe consistere, per esempio, nel fatto che la persona interessata non possa più essere considerata importante ed influente, alla luce, in particolare, del loro status professionale, dell’importanza delle loro attività economiche, della vastità dei loro possedimenti di capitali o delle loro funzioni all’interno di una o più imprese o una o più associazioni di imprese in cui esercitano tali attività. Il Consiglio dovrebbe inoltre tenere conto, se del caso, dell'eventualità che la persona interessata abbia condannato inequivocabilmente la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, la quale costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite, come anche le azioni e le politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/145/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2014/145/PESC è così modificata:

  1. 1) all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «j) le persone fisiche che hanno partecipato a o hanno consentito trasferimenti di proprietà, controllo o vantaggio economico di interessi commerciali di imprenditori di spicco soggetti a misture restrittive dell’Unione a norma del criterio di cui alla lettera e) del presente paragrafo e inseriti in elenco all’allegato della presente decisione, pertanto vanificando significativamente tali misure, ad eccezione fatta dei trasferimenti espressamente permessi a norma delle deroghe e delle esenzioni di cui alla presente decisione, alla decisione 2014/512/PESC o ai regolamenti (UE) n. 269/2014 o (UE) n. 833/2014,» ;

  2. 2) all'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «m) le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che hanno partecipato a o hanno consentito trasferimenti di proprietà, controllo o vantaggio economico degli interessi commerciali di imprenditori di spicco oggetto di misure restrittive dell’Unione norma del criterio di cui al punto g) del presente paragrafo e inseriti in elenco all’allegato della presente decisione ad eccezione dei trasferimenti espressamente permessi a norma delle deroghe e delle esenzioni di cui alla presente decisione o alla decisione 2014/512/PESC oppure ai regolamenti (UE) n. 269/2014 o (UE) n. 833/2014,» ;

  3. 3) è aggiunto l’articolo seguente: «Articolo 2 ter Gli imprenditori di spicco che operano in Russia inseriti in elenco all’allegato a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), che asseriscono di aver trasferito la proprietà, il controllo o il vantaggio economico dei loro interessi commerciali il 24 febbraio 2022 o in data successiva continuano ad essere considerati imprenditori di spicco e restano nell’elenco di cui all'allegato, salvo se informazioni sufficienti, recenti e attendibili dimostrano che non soddisfano più i criteri di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g).».

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2025 Per il Consiglio Il presidente A. Domański