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Decisione (PESC) 2025/931 del Consiglio del 20 maggio 2025 che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC1.

L’Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina.

Nelle conclusioni del 19 dicembre 2024 il Consiglio europeo ha ribadito la sua ferma condanna della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite, e ha riconfermato il risoluto impegno dell’Unione a continuare a fornire all’Ucraina e alla sua popolazione un sostegno politico, finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico.

È opportuno mantenere in vigore tutte le misure imposte dall’Unione e, se necessario, adottare misure supplementari fintantoché gli atti illegali della Federazione russa continueranno a violare norme fondamentali di diritto internazionale, compreso, in particolare, il divieto dell’uso della forza sancito dall’articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite, o di diritto internazionale umanitario.

Data la gravità della situazione, è opportuno adottare ulteriori misure restrittive.

È opportuno aggiungere 31 nuove entità all’elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nell’allegato IV della decisione 2014/512/PESC, segnatamente l’elenco delle persone, delle entità e degli organismi che sostengono il complesso militare e industriale russo nella guerra di aggressione contro l’Ucraina, ai quali sono imposte restrizioni più severe all’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. È inoltre giustificato comprendere, in tale elenco, determinate entità in paesi terzi diversi dalla Russia che contribuiscono indirettamente al rafforzamento militare e tecnologico della Russia consentendo così l’elusione delle restrizioni all’esportazione, anche per quanto riguarda gli aeromobili senza equipaggio o le macchine utensili a controllo numerico computerizzato.

È opportuno ampliare l’elenco dei prodotti che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza elencandovi prodotti di cui la Russia si serve nella guerra di aggressione contro l’Ucraina e prodotti che contribuiscono allo sviluppo o alla produzione dei suoi sistemi militari, compresi precursori chimici di materiali energetici e pezzi di ricambio per macchine utensili.

La Russia è sempre più dipendente dagli introiti provenienti dall’energia per finanziare la guerra illegale di aggressione contro l’Ucraina. Al fine di limitare ulteriormente l’attività delle navi che fanno parte della «flotta ombra» di petroliere o che contribuiscono agli introiti della Russia provenienti dall’energia, è opportuno anche aggiungere 189 navi all’elenco delle navi di cui all’allegato XVI della decisione 2014/512/PESC, alle quali sono vietati l’accesso ai porti e alle chiuse degli Stati membri e l’ottenimento di una vasta gamma di servizi di trasporto marittimo.

È opportuno prorogare la durata dell’esenzione dal tetto sui prezzi del petrolio che consente, in considerazione delle preoccupazioni in materia di sicurezza energetica, il trasporto via nave verso il Giappone di petrolio greggio proveniente dal progetto Sakhalin-2 in Russia.

È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare talune misure.

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Gli allegati della decisione 2014/512/PESC sono modificati in conformità dell’allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2025 Per il Consiglio Il presidente K. Kallas