Decisione (UE) 2025/1133 del Consiglio del 26 maggio 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in relazione all’adesione della Repubblica dell’Iraq all’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola («accordo») è stato firmato il 18 novembre 2016 a nome dell’Unione in conformità della decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio1, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. L’accordo è entrato in vigore a titolo provvisorio il 1o gennaio 2017, conformemente all’articolo 31, paragrafo 2, dello stesso, ed è stato concluso dall’Unione con decisione (UE) 2019/848 del Consiglio2.
Ai sensi dell’articolo 29 dell’accordo, il Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale («Consiglio dei membri») deve stabilire le condizioni di adesione di un governo all’accordo.
Il governo della Repubblica dell’Iraq ha presentato domanda formale di adesione all’accordo. Il Consiglio dei membri sarà pertanto invitato, in occasione di una sua sessione futura o nell’ambito di una procedura di adozione di decisioni del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, a stabilire le condizioni per l’adesione del governo della Repubblica dell’Iraq per quanto riguarda le quote di partecipazione al Consiglio oleicolo internazionale e il termine per il deposito dello strumento di adesione.
Poiché l’Iraq sta sviluppando il settore oleicolo a livello di consumi e intende incrementarne la produzione, l’adesione del paese, a determinate condizioni, potrebbe rafforzare il Consiglio oleicolo internazionale, in particolare in vista del raggiungimento di un’uniformità tra le normative nazionali e internazionali relativamente alle caratteristiche dei prodotti oleicoli, al fine di evitare ogni ostacolo agli scambi.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dei membri, in quanto le decisioni che saranno adottate avranno effetti giuridici sull’Unione, incidendo in particolare sull’equilibrio decisionale all’interno del Consiglio dei membri nel caso in cui le decisioni non siano adottate per consenso a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, dell’accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in occasione di una sua sessione futura o nell’ambito di una procedura di adozione di decisioni dello stesso mediante scambio di lettere, per quanto riguarda le condizioni di adesione all’accordo da parte del governo della Repubblica dell’Iraq, figura in allegato.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2025 Per il Consiglio Il presidente C. Siekierski